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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 13 febbraio 2023

Cassazione n. 18940/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/06/2021 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]' RADDUSA; etto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché replica profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito nel rimarcane la manifesta infondatezza delle doglianze esposte in appello sia in relazione alla ritenuta responsabilità per il reato di cui all'art 334 cp alla luce della situazione in fatto riscontrata nonché con riguardo alla non configurabilità dell'ipotesi di cui all'art 335 cp ( si vedano le puntuali indicazioni esposte al punto 2 della sentenza), sia in ordine alla non applicabilità dell'art 131 bis cp ritenuto alla luce di una rimarcata intensità del dolo riscontrato, coerentemente ritenuta incompatibile con la rivendicata tenuità dell'offesa alla luce di un giudizio di merito che così reso non è censurabile in questa sede rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 13 febbraio 2023.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/06/2021 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]' RADDUSA; etto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché replica profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito nel rimarcane la manifesta infondatezza delle doglianze esposte in appello sia in relazione alla ritenuta responsabilità per il reato di cui all'art 334 cp alla luce della situazione in fatto riscontrata nonché con riguardo alla non configurabilità dell'ipotesi di cui all'art 335 cp ( si vedano le puntuali indicazioni esposte al punto 2 della sentenza), sia in ordine alla non applicabilità dell'art 131 bis cp ritenuto alla luce di una rimarcata intensità del dolo riscontrato, coerentemente ritenuta incompatibile con la rivendicata tenuità dell'offesa alla luce di un giudizio di merito che così reso non è censurabile in questa sede rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13 febbraio 2023.
Sentenza Cassazione n. 18940/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris