CassazionedecretoSezione 7
Cassazione n. 19572/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to a MONREALE il 27/07/1948 avverso il decreto del 05/12/2025 della CORTE ASSISE APPELLO di PALERMO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];Rilevato in fatto e considerato in diritto Rilevato che le censure dedotte nel ricorso di [OSCURATO:PERSONA] - nel quale il difensore si duole della violazione degli artt. 442, 666 cod. proc. pen., 30 I. n. 479 del 1999, 3,24 e 111 Cost., 6 e 7 Cedu e del vizio di motivazione, per avere la Corte di assise di appello di Palermo dichiarato inammissibile l'istanza di rideterminazione della pena dell'ergastolo con isolamento diurno, inflitta al suddetto con sentenza della Corte di assise di Palermo del 25/07/1997, confermata dalla Corte di assise di appello di Palermo con sentenza del 14/06/2002, irrevocabile il 18/09/2003, e di sostituzione della stessa con quella di anni trenta di reclusione - sono manifestamente infondate oltre che riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dalla Corte di assise di appello di Palermo nel provvedimento ìmpugnato. In esso, invero, si sottolinea che: - [OSCURATO:PERSONA] sollecita la sostituzione dell'ergastolo con la pena di anni trenta di reclusione, sostanzialmente deducendo che, seppure avesse richiesto tempestivamente l'accesso al rito abbreviato all'udienza in fase di appello del 14/01/2000, nel vigore della legge 479/1999, erroneamente l'istanza era stata rigettata con ordinanza della Corte di assise di appello di Palermo resa nella medesima udienza, poiché la norma processuale all'epoca vigente non prevedeva la possibilità di accedere al predetto rito per chi si trovava già in fase di gravame; - al contrario, secondo parte istante, una corretta applicazione della successione di norme in materia, alla luce dei principi sanciti dalla giurisprudenza della Corte costituzionale e della giurisprudenza sovranazionale (in particolare sentenza Cedu nel caso Scoppola contro Italia), avrebbe dovuto comportare l'applicabilità nel caso di specie della disciplina transitoria di cui all'art. 4-ter d. I. [OSCURATO:DATA_NASCITA] (che aveva riaperto i termini per essere ammessi al rito alternativo in questione anche in fase di appello nei processi relativi a reati puniti con l'ergastolo), seppure introdotta solo dopo la conclusione del giudizio di appello (definito con sentenza del 18/03/2000); - l'istanza è inammissibile in quanto meramente riproduttiva di precedenti richieste già reiteratamente rigettate, basate sui medesimi elementi oggi addotti; - la questione sollevata con la presente istanza è stata oggetto di ben tre ordinanze di rigetto della Corte di assise di appello di Palermo, quale giudice dell'esecuzione, tutte divenute definitive, specificamente emesse in data 27/10/2014, 15/11/2018, divenuta definitiva a seguito di ordinanza della Corte di cassazione del 17/10/2019 che ha dichiarato inammissibile il ricorso dell'interessato, e da ultimo in data 16/12/2024, divenuta definitiva a seguito di ordinanza della Corte di cassazione del 20/03/2025, che ha dichiarato inammissibile il ricorso dell'interessato; - in particolare, 1contrariamente a quanto dedotto in istanza, non costituisce elemento di novità idoneo a legittimare la riproposizione della questione il provvedimento della Corte di assise di appello di Palermo in data 3 giugno 2024 con il quale è stato riconosciuto il vincolo della continuazione tra la sentenza della Corte di assise di appello di Palermo del 14/06/2002, irrevocabile il 18/09/2003 e la sentenza emessa dalla stessa Corte di assise di appello del 29/05/2006, irrevocabile 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA], questione già dedotta con l'ultima analoga istanza e ritenuta inconducente con provvedimento poi divenuto definitivo; - del pari nessuna valenza può certamente attribuirsi alla prospettazione di decisioni difformi assunte da altri giudici di merito, peraltro isolate, in casi asseritamente analoghi, in parte già dedotte nelle precedenti istanze e comunque tutte anteriori alle ultime due decisioni di rigetto. Osservato che conferma di ciò la si ricava dall'ordinanza di questa Sezione n. 23878 del 20 marzo 2025 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]. In essa si rilevava : - che il suddetto aveva chiesto, con l'istanza disattesa dalla Corte di assise di appello di Palermo, la sostituzione della pena dell'ergastolo con quella di trenta anni di reclusione, questione che, tuttavia, risultava essere già stata esaminata dal giudice dell'esecuzione che, in due distinte occasioni, la aveva rigettata, con provvedimento medio tempore divenuto definitivo (cfr. da ultimo, l'ordinanza della Settima sezione della Corte di cassazione n. 29829 del 12 giugno 2019); - che, a fronte dell'indicato giudicato esecutivo - che, stando a consolidato e condiviso indirizzo ermeneutico, determina un effetto preclusivo esteso alle sole questioni dedotte ed effettivamente decise e non anche a quelle questioni meramente deducibili, ovvero proponibili ma non dedotte o non valutate nemmeno implicitamente nella precedente decisione definitiva (in questo senso, cfr., tra le altre, Sez. 1, n. 27712 del 01/07/2020, Paviglianiti, Rv. 279786 - 01) — il ricorrente aveva individuato, quali elementi di novità idonei a giustificare la riproposizione del tema, il successivo riconoscimento della continuazione tra il reato de quo agitur ed altra, meno grave, fattispecie criminosa e l'adozione, da parte di diversa Corte di assise di appello, di pronuncia di diverso tenore nei confronti di condannato versante, a suo dire, in posizione analoga; - che la prospettazione del ricorrente era manifestamente infondata atteso, da un canto, che l'inserimento del delitto in oggetto all'interno di un disegno criminoso comprendente anche altri reati è, nella prospettiva considerata, elemento neutro e, dall'altro, che l'emersione, nella giurisprudenza di merito, di diverso - e, invero, isolato - orientamento applicativo costituisce, in linea di principio, fisiologica espressione della discrezionalità giudiziale e non vale a scardinare il vincolo 2connesso all'irrevocabilità della decisione adottata a fronte della richiesta dell'odierno ricorrente. Considerato che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P P.Q.M