CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 14506/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/11/2021 della CORTE APPELLO di MESSINAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di annullare la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di appello di Messina; lette le conclusioni del difensore della parte civile [OSCURATO:PERSONA], Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibile e/o rigettarsi il ricorso, con condanna del ricorrente alla rifusione delle spese e degli onorari di costituzione e difesa; [OSCURATO:PERSONA]-0 1. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Messina del 12/11/2021, che aveva riformato agli effetti civili la sentenza di primo grado con la quale la Ingegnere era stata assolta dai reati di cui agli artt. 616 e 646 cod . pen., dichiarandola responsabile agli effetti civili e condannandola al risarcimento dei danni in favore della parte civile; secondo il capo di imputazione l'imputata si era appropriata di un pacco contenente un libro, diretto a [OSCURATO:PERSONA]. 1.1 Al riguardo il difensore lamenta che la Corte di appello non aveva proceduto, ai sensi dell'art. 603 comma 3-bis cod. proc. pen. alla rinnovazione della prova dichiarativa, avendo diversamente valutato, rispetto a quanto fatto dal primo giudice, il contenuto dichiarativo delle prove rese in primo grado. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è inammissibile. 1.1 Infatti è principio consolidato di questa Corte quello secondo il quale la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale va effettuata nei casi in cui di differente "valutazione" del significato della prova dichiarativa si possa effettivamente parlare: non perciò quando emerga che la lettura della prova sia stata travisata per omissione (si veda il par.9 della motivazione della sentenza a Sezioni Unite n. 18620 del 19/01/2017, Patalano, Rv. 269785): nel caso in esame, la Corte di appello ha preso in esame un elemento completamente trascurato dal primo giudice, e cioè che quando il corriere era tornato per chiedere alla Ingegnere di restituire il pacco, questa si era rifiutata, ed "al rifiuto opposto dalla Ingegnere assistevano i genitori della parte civile" (pag. 3 sentenza impugnata), circostanza che era stata confermata dagli stessi (si veda pag.3 della motivazione della sentenza di primo grado); pertanto, la conclusione secondo la quale non vi sarebbe stata una identificazione dell'imputata sostenuta dal primo giudice era errata, visto che sarebbe stato sufficiente prendere in considerazione le testimonianze dei genitori della persona offesa (non considerate nella sentenza di primo grado) per appurare che così non era. 2. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00 così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti; in virtù del principio della soccombenza, la ricorrente deve essere condannata alla rifusione delle spese in favore della parte civile [OSCURATO:PERSONA]. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna fla ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, nonché alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] che liquida in complessivi euro 3.686,00 oltre accessor