CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 16674/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 06HEPYY) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/01/2026 del Giudice per l'udienza preliminare presso il Tribunale di VERONA udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. La sentenza impugnata è del g.u.p. del Tribunale di Verona, con la quale è stata applicata a [OSCURATO:PERSONA] la pena concordata ex art. 444 cod. proc. pen. con il pubblico ministero di anni 2 e mesi 10 di reclusione ed euro 800 di multa, in relazione ad un furto pluriaggravato in concorso, e ad una serie di ulteriori furti aggravati, concesse le attenuanti generiche ed unificati i fatti sotto il vincolo della continuazione, con la riduzione per il rito. 2. Un primo e unico motivo di ricorso si duole dei vizi di cui all'art. 606 comma 1 lett. b) e lett. e) cod. proc. pen., in quanto il giudice avrebbe omesso di fornire idonea giustificazione in ordine alla mancata applicazione dell'art. 129 cod. proc. pen. [OSCURATO:PERSONA] 11. Il ricorso è inammissibile, in quanto, a norma dell'art. 448 comma 2 bis cod. proc. pen. ilpubblico ministero e l'imputato possono ricorrere per cassazione contro la sentenza di patteggiamento solo per motivi attinenti all'espressione della volontà del prevenuto, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. Tanto premesso, il ricorso è inammissibile perché promosso, peraltro con generiche espressioni di stile, sganciate dal fatto concreto, avverso provvedimento non impugnabile, esso riguardando aspetti - come la carenza di motivazione circa il mancato proscioglimento dell'imputato ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. - che sono fuori dal perimetro delle attuali cause d'impugnazione della sentenza di patteggiamento. 2. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., all'inammissibilità del ricorso, dichiarata con procedura de plano, conseguono la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e - ravvisandosi colpa nella formulazione dei motivi di ricorso (Corte Cost. 13/6/2000 n. 186) - anche al pagamento della somma di euro 4000 a favore della Cassa delle ammende. P P.Q.M