CassazionedecretoSezione 4
Cassazione n. 43104/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA di [OSCURATO:PERSONA] VETEREudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 3 dicembre 2021 il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] in funzione di giudice per il riesame - ritenendo sussistente il fumus del reato di cui all'art. 73, commi 1 e 4, d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 - ha respinto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] contro il decreto di sequestro preventivo del G.i.p. presso il Tribunale della stessa città in data 16 novembre 2021. Il decreto, emesso dal G.i.p. previa convalida del sequestro operato dalla polizia giudiziaria ai sensi dell'art. 321, comma 3 bis, cod. proc. pen., aveva ad oggetto canapa sativa, infiorescenze di canapa per kg. 3.600, attrezzature destinate alla coltivazione e alla lavorazione delle stesse e, inoltre, un capannone e un casolare adibiti alla coltivazione e successiva lavorazione della cannabis. Secondo il Tribunale, poiché non risulta che la coltura fosse funzionale alla realizzazione di una delle categorie di prodotti elencate dall'art. 2, comma 2, legge 2 dicembre 2016, n. 242, nel caso di specie trova applicazione la fattispecie incriminatrice prevista dall'art. 73 d.P.R. n. 309/90. La legge n. 242/2016, infatti, prevede una deroga a tale fattispecie che opera solo in via di eccezione e nei casi tassativamente indicati. 2. Il difensore dell'indagata, munito di procura speciale, ha proposto tempestivo ricorso contro l'ordinanza articolandolo in due motivi che di seguito si riportano nei limiti strettamente necessari alla decisione, come previsto dall'art. 173 comma 1 D.Igs. 28 luglio 1989 n. 271. 2.1. Col primo motivo, il ricorrente lamenta violazione degli artt. 73 d.P.R. 309/90 e 4 legge 242/2016 con riguardo alla ritenuta sussistenza del fumus commissi delicti e del periculum in mora. Osserva, in particolare: - che l'inesistenza di documenti idonei a chiarire modalità e termini della futura destinazione del prodotto è spiegabile perché, al momento del sequestro, l'attività di produzione era iniziata da poco (la semina fu comunicata ai Carabinieri di Formicola il 15 settembre 2021) e i destinatari finali del prodotto dovevano ancora essere individuati; - che l'impostazione seguita dal Tribunale comporta una inversione dell'onere della prova per cui deve essere la difesa a dimostrare la liceità della propria attività e non il contrario, come imposto invece dai principi generali; - che la coltivazione era conforme ai requisiti imposti dalla legge perché l'inizio dell'attività fu comunicato ai Éarabinieri, le fatture documentano che le piante provenivano da semente autorizzata e, come emerge dalle indagini tossicologiche, i valori di THC erano inferiori allo 0,6%;- che la quantità di prodotto e la dimensione dei locali (dimostrative, secondo il Tribunale, della potenziale destinazione della sostanza al mercato degli stupefacenti) confermano soltanto che si trattava di una coltivazione con finalità agroindustriali; - che l'azienda coltivava cannabis sativa al fine di individuare produttori che ne facessero un uso industriale conforme alle previsioni dell'art. 2 della legge 242/2016. Il ricorrente sostiene che, per poter definire stupefacente una sostanza derivata dalla coltivazione della canapa, occorre verificare la concreta offensività delle singole condotte e, quindi, l'attitudine delle sostanze a produrre effetti psicotropi, accertamento che non sarebbe avvenuto nel caso di specie. Osserva, infine, quanto al periculum in mora, che non v'è prova «di un vincolo certo» tra i beni sequestrati e il reato per cui si procede. 2.2. Col secondo motivo, il ricorrente sostiene che la motivazione del provvedimento impugnato presenta tali profili di contraddittorietà e illogicità da poter essere ritenuta mancante, così da integrare violazione dell'art. 606flett. b) cod. proc. pen. Osserva, in particolare, che, secondo il Tribunale, la quantità di sostanza prodotta dalla coltivazione eccede i limiti dell'uso personale e sostiene che, non trattandosi di una coltivazione domestica, bensì di una coltivazione (14 realizzata a livello imprenditoriale, tale argomentazioneAdel tutto incongrua. 3. Il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte chiedendo il rigetto del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. I motivi di ricorso non sono fondati. 2. Il sequestro oggetto del ricorso è stato eseguito dai Carabinieri della Stazione di [OSCURATO:PERSONA] che furono insospettiti dalla presenza di un capannone, occultato da teli di plastica di colore nero, all'esterno del quale c'erano diversi scatoloni contenenti materiale vegetale messo a seccare. Dall'ordinanza impugnata emerge che nel capannone stavano lavorando, oltre all'odierna indagata, anche suo marito, suo figlio e due cittadini extracomunitari che si occupavano di separare le infiorescenze dal fusto della canapa. All'interno di un casolare adiacente, gli operanti rinvennero una grande quantità di infiorescenze contenute in scatole di cartone, un deurniOificatore, un termostato, un faretto, forbici, bilance. In un locale sito al piano terra furono rinvenuti altri scatoloni pieni della medesima sostanza. Un capannone di circa 500 mq. risultò «adibito alla lavorazione e allo stoccaggio delle infiorescenze di canapa». [OSCURATO:PERSONA] esibì la seguente documentazione: - comunicazione di semina di canapa, inviata ai Carabinieri della Stazione di Formicola, datata 15 settembre 2021; - fattura di acquisto di 4 piantine di canapa da seme in data 11 ottobre 2021; - un contratto di affitto da lei stipulato con l'azienda agricola «Cerase di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] s.s.». Non fu in grado, invece, di documentare la destinazione della canapa alle finalità indicate dall'art. 2 della legge 2 dicembre 2016, n. 242. Secondo il ricorrente, tale documentazione non era necessaria e, nel richiederla, il Tribunale avrebbe operato un'indebita inversione dell'onere della prova. All'indagata, infatti, sarebbe stato chiesto di provare la liceità dell'attività di coltivazione che stava svolgendo e invece, secondo i principi generali, sarebbe l'accusa a dover dimostrare che la condotta accertata integra estremi di reato. 3. Il controverso tema dei rapporti tra la disciplina contenuta nel [OSCURATO:PERSONA] stupefacenti - che incrimina la coltivazione delle sostanze indicate nella tabella II (tra le quali vi è la cannabis in ogni sua varietà) - e la legge n. 242/2016 - contenente «Disposizioni per la promozione della coltivazione e della filiera agroindustriale della canapa» - è stato affrontato da questa Corte di legittimità con la sentenza delle Sezioni Unite n. 30475 del 30/05/2019, Castignani, Rv. 275956. Non è necessario in questa sede analizzare la disciplina nazionale e sovranazionale che costituisce la cornice normativa in cui si è inscritta la disciplina introdotta con la legge n. 242/2016 (analisi per la quale si rimanda integralmente alla pronuncia richiamata). Basta ricordare, infatti, il principio di diritto affermato dalla sentenza in esame, secondo la quale le coltivazioni incentivate dalla legge 242/2016 si collocano nell'alveo delle colture consentite ai sensi dell'art. 26 d.P.R. 309/1990. Come la sentenza in esame sottolinea, quest'ultima norma richiama l'art. 14 (disposizione che, al comma 2 lett. b, impone l'introduzione nella tabella H di ogni varietà di cannabis) e, tuttavia, introduce un'eccezione al divieto quando la canapa sia coltivata «esclusivamente per la produzione di fibre o per altri usi industriali 'diversi da quelli di cui all'art. 27, consentiti dalla normativa dell'Unione europea». Conclude perciò che «il sintagma contenuto nell'art. 1, comma 2, legge n. 242 del 2016, ove è stabilito che le coltivazioni di cui si tratta «non rientrano nell'ambito di applicazione del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza», delinea l'ambito dell'intervento normativo, che riguarda un settore dell'attività agroalimentare ontologicamente estraneo dall'ambito dei divieti stabiliti dal T. U. stup. in tema di coltivazioni». Secondo il supremo Collegio, «ciò consente di comprendere appieno, sul piano sistematico, la ragione per la quale la novella non ha effettuato alcuna modifica al dettato del T. U. stup., neppure nell'ambito delle disposizioni che inseriscono la cannabis e i prodotti da essa ottenuti nel delineato sistema tabellare. Infatti, la novella del 2016 non aveva necessità di effettuare alcuna modifica al disposto di cui all'art. 14, d.P.R. n. 309/1990 (che, come sopra rilevato, pure comprende indistintamente la categoria della cannabis) poiché il legislatore del 2016 ha disciplinato lo specifico settore dell'attività della coltivazione industriale di canapa, funzionale esclusivamente alla produzione di fibre o altri usi consentiti dalla normativa dell'Unione europea, attività che non è attinta dal generale divieto di coltivazione, come sancito dal T.U. stup., pure a seguito delle recenti modifiche introdotte all'art. 26, comma 2, T.U. stup., dal ricordato decreto-legge n. 36 del 2014» (così, testualmente, pag. 11 della motivazione). In altri termini, la coltivazione della cannabis sativa L. ad uso agroalimentare, promossa dalla legge n. 242/2016, è stata definita non solo «mediante l'indicazione della varietà di canapa di cui si tratta», ma anche «in considerazione dello specifico ambito funzionale dell'attività medesima, che non contempla l'estrazione e la commercializzazione di alcun derivato con funzione stupefacente o psicotropa». Ne consegue che dalla coltivazione di cannabis sativa L. non possono essere lecitamente realizzati prodotti diversi da quelli elencati dall'art. 2, comma 2, legge n. 242 del 2016 e, in particolare, tale coltivazione non può essere destinata alla commercializzazione di «foglie, infiorescenze, olio e resina» (pag. 13 della motivazione). 4. L'ordinanza impugnata fa puntuale applicazione di questi principi di diritto e resiste pertanto ai rilievi della ricorrente. Perché la coltivazione possa essere considerata lecita, infatti, non è sufficiente che riguardi cannabis sativa L. proveniente da semenze certificate, è anche necessario che la coltivazione non sia destinata alla commercializzazione di foglie, infiorescenze, olio e resina, ma sia finalizzata a realizzare una delle categorie di prodotti elencate dall'art. 2/comma legge n. 242/2016. Come si è detto, invece, nella azienda agricola gestita da [OSCURATO:PERSONA] fu rinvenuta una grande quantità di infiorescenze mese a seccare in scatole di cartone e un capannone di circa 500 mq. risultò «adibito alla lavorazione e allo stoccaggio delle infiorescenze di canapa». Non rileva in contrario che tra le attività indicate nell'art. 21 comma legge n. 242/2016 vi sia il florovivaismo. Come precisato dalle Sezioni Unite nella sentenza citata, infatti, non vi sono dati testuali, né indicazioni sistematiche che possano «far rientrare le infiorescenze della canapa nell'ambito delle coltivazioni destinate al florovivaismo» (pag. 13 della motivazione). 5. Alla luce delle considerazioni svolte il ricorso risulta infondato senza che vi sia necessità di soffermarsi sui restanti motivi di doglianza, tutti riconducibili a quello principale già esaminato. Non si può ignorare, infatti, che il ricorso per Cassazione contro ordinanze in materia di sequestro preventivo o probatorio è ammesso solo per violazione di legge, e una tale violazione sarebbe ipotizzabile se la motivazione fosse caratterizzata da vizi «così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice» (Sez. U, n. 25932 del 29/05/2008, Ivanov, Rv. 239692). La motivazione dell'ordinanza impugnata non presenta simili caratteristiche né per quanto riguarda il fumus commissi delicti né riguardo al periculum in mora. Ed invero, la concreta offensività del fatto è congruamente motivata con riferimento alla dimensione dell'azienda e alla quantità di infiorescenze (kg. 3.600). Quanto al periculum in mora, l'ordinanza impugnata ne evidenzia la concretezza ed attualità facendo buon governo del principio di diritto che lo ritiene sussistente ogniqualvolta «sia dimostrata con ragionevole certezza l'utilizzazione del bene per la commissione di ulteriori reati o per l'aggravamento o la prosecuzione di quello per cui si procede», (tra le tante: Sez. 6, n. 18183 del 23/11/2017, dep. 2018, Politroni, Rv. 272928; Sez. 3, n. 42129 del 08/04/2019, M., Rv. 277173). 6. Al rigetto del ricorso segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rig