CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 13 marzo 2026
Cassazione n. 26872/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la Corte d'appello di Napoli;dato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA], che ha anche presentato memoria, ha proposto ricorsocontro la sentenza della Corte d'appello di Napoli di conferma della sentenza deltribunale di Benevento, con cui era stato condannato in ordine al reato exarticolo 73 d.p.r. 309/90 e 697 cod. pen.. Si lamenta la mancata applicazionedelle attenuanti generiche perché vi sarebbe stata una valutazione superficialedella personalità dell'imputato.Si tratta di un motivo in sé generico, laddove non è meglio specificativo delladoglianza come sopra richiamata. Inoltre, il motivo appare nuovo avendo ilricorrente, come risulta in sentenza, rinunziato a tutti i motivi di appello adeccezione di quello sulla misura della pena. La quale, come noto, non comprendeanche le questioni relative al riconoscimento delle circostanze attenuantigeneriche, che sono separate.Col secondo motivo si deduce il vizio di violazione di legge in relazione al diniegodell'ammissione al programma di giustizia riparativa: si lamenta l'esclusioneimmotivata, alla luce della normativa e dei principi di giustizia riparativaintrodotti con la riforma cd. Cartabia. Anche in tal caso si tratta di un motivo deltutto generico mentre, di contro, emerge una motivazione articolata cheevidenzia come il programma di giustizia riparativa non sarebbe spendibileutilmente a fronte della gravità del fatto, essendosi accertata la pericolosità diuna potenziale e non esigua messa in circolazione di un considerevolequantitativo di cocaina in danno dell'utente ed anche la capacità e volontàdell'imputato di procurarsi rilevanti quantitativi di sostanza stupefacente e puravendo il ricorrente già beneficiato dell'estinzione della pena detentiva per esitopositivo dell’affidamento in prova in relazione al reato ex articolo 73 commaprimo del d.p.r. 309/90, commesso nel 2019. Con questa motivazione non ci siconfronta specificatamente.Il terzo motivo con cui ha chiesto la riqualificazione ex art. 73 comma 5 del DPR309/90 è inammissibile siccome inerente a questione oggetto di rinunzia.Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna delricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila infavore della Cassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delleammende.Così è deciso, 13/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteGIUSEPPE [OSCURATO:PERSONA]