CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 10450/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
one Staccata di Brescia, n. 1139/25/2018, depositata il15/03/2018.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 09/04/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], conseparati ricorsi, impugnavano, dinanzi alla Commissione tributariaprovinciale di Mantova, tre avvisi di accertamento, aventi rispettivamenten. T9T010101524/2013, n. T9T010101526/2013 e n.T9T010101525/2013, con i quali l’Agenzia delle entrate avevaNumero registro generale 31090/2018Numero sezionale 3017/2026Numero di raccolta generale 10450/2026Data pubblicazione 21/04/2026determinato, ai fini Irpef per l’anno d’imposta 2008, un maggior reddito dapartecipazione alla [OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA] F., ai sensi dell’art. 5t.u.i.r.Alla predetta società era stato infatti contestato, con separato avvisodi accertamento divenuto definitivo per mancata impugnazione, unmaggior reddito di euro 71.035,87, di cui, per quanto interessa in questasede, euro 51.758,59 per “spese trasferte da clienti”, che, secondol’Ufficio, erano state indebitamente dedotte ex art. 109 t.u.i.r., inparticolare per mancanza dei requisiti di certezza, oggettività edeterminabilità, nonché per carenza documentale.I contribuenti, a sostegno dei ricorsi, assumevano l’inerenza deicosti e delle spese per trasferte presso i clienti della [OSCURATO:SOCIETA]. e la lorodeducibilità, nonché l’illegittimità dell’avviso di accertamento perviolazione dell’art. 2697 c.c.La CTP, riuniti i ricorsi, li accoglieva, ritenendo che i contribuentiavessero offerto adeguata prova della effettività e della inerenza dellespese sostenute per trasferte.2. L’Agenzia delle entrate proponeva appello dinanzi allaCommissione tributaria regionale della Lombardia, Sezione Staccata diBrescia, lamentando l’insufficienza motivazionale della sentenza di primogrado, che aveva recepito acriticamente le osservazioni dei ricorrenti,omettendo di pronunciarsi sulle diffuse argomentazioni offerte dall’Ufficio.La CTR accoglieva il gravame.3. Hanno proposto ricorso per cassazione i contribuenti, affidandosia quattro motivi.L’Agenzia delle entrate resiste con controricorso.È stata, quindi, fissata l’adunanza camerale per il [OSCURATO:DATA_NASCITA].I ricorrenti hanno depositato memoria ex art. 380-bis.1 c.p.c.RAGIONI DELLA DECISIONENumero registro generale 31090/2018Numero sezionale 3017/2026Numero di raccolta generale 10450/2026Data pubblicazione 21/04/20261. Con il primo motivo si deduce la violazione/falsa applicazionedegli artt. 107 e 109 t.u.i.r., in quanto la CTR, nel ritenere nonsufficientemente documentate le spese portate in deduzione, non ha presovisione di tutti i documenti prodotti in giudizio, comprovanti non solo letrasferte, ma anche i successivi contratti “frutto” dei viaggi.Inoltre, il concetto di inerenza ex art. 109, comma 5, t.u.i.r., comeinterpretato dalla giurisprudenza, non richiede una correlazione diretta trail costo sostenuto ed uno specifico ricavo, essendo sufficiente unarelazione tra il costo e l’attività d’impresa, anche solo potenzialmenteproduttrice di ricavi o proventi imponibili. Pertanto, i costi sostenuti dallasocietà, ampiamente documentati e giustificati, erano e rimangonodeducibili, essendo le prestazioni di servizio contestate ascrivibiliall’attività d’impresa.In ogni caso, l’Ufficio non aveva contestato l’esistenza dei costi, masolo la carenza di inerenza degli stessi.2. Con il secondo motivo si contesta la violazione/falsa applicazionedegli artt. 107 e 109 t.u.i.r. e dell’art. 2697 c.c., in relazione all’art. 360,primo comma, n. 3, c.p.c., per aver la CTR ritenuto, pur a fronte dellaproduzione di esaustiva documentazione da parte dei contribuenti, chel’onere probatorio gravante su questi ultimi non fosse stato assolto.3. Con il terzo motivo si deduce la nullità della sentenza perviolazione degli artt. 111 Cost. e 132, secondo comma, n. 4, c.p.c.,nonché degli artt. 61 e 36 del d.lgs. n. 546/1992, in relazione all’art. 360,primo comma, n. 4, c.p.c., per aver la CTR reso una motivazione soloapparente sulle ragioni poste a fondamento della decisione, avendoomesso di indicare il percorso logico-giuridico seguito.4. Con il quarto motivo si deduce la violazione dell’art. 112 c.p.c.,ossia del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, in relazioneall’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., nonché l’omesso esame di un fattodecisivo per il giudizio, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.,Numero registro generale 31090/2018Numero sezionale 3017/2026Numero di raccolta generale 10450/2026Data pubblicazione 21/04/2026in quanto la CTR – a fronte di una sentenza di primo grado che avevadistinto tra l’argomento delle spese di trasferta presso i clienti,l’argomento relativo al ricorrente [OSCURATO:PERSONA] ed all’operativitàsul c/c della ricorrente [OSCURATO:PERSONA], e infine l’argomento del rimborsodelle trasferte liquidate all’altra ricorrente [OSCURATO:PERSONA] – ha emesso unasentenza generica e poco intellegibile, al punto da non consentire dicomprendere se, in relazione agli ultimi due argomenti, l’Ufficio avessefatto acquiescenza o, semplicemente, la CTR avesse omesso di decidere.5. Il terzo ed il quarto motivo vanno esaminati in via prioritaria,perché antecedenti, sul piano logico-giuridico, alle altre doglianze.5.1 Il terzo motivo è infondato.5.1.1 Per consolidata giurisprudenza di questa Corte, la motivazioneè solo apparente, e la sentenza è nulla perché affetta da error inprocedendo, quando, benché graficamente esistente, non renda tuttaviapercepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioniobiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dalgiudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosilasciare all'interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetichecongetture (Cass. 28/01/2025, n. 1986; Cass. 01/03/2022, n. 6758;Cass. 23/05/2019, n. 13977; Cass., Sez. U., 03/11/2016, n. 22232).5.1.2 Nella specie, però, tale vizio non sussiste, in quanto la CTR hachiaramente enunciato le ragioni poste a fondamento della propriadecisione, con le quali ha ritenuto non sufficientemente documentate lespese portate in deduzione dai contribuenti «in quanto provateesclusivamente da note riepilogative mensili basate su mereautocertificazioni di viaggio; alcune trasferte, inoltre, sono dalla stessaparte qualificate come “trasferte prive di riscontro documentale”. In tutti icasi mancano riscontri oggettivi delle trasferte, quali schede carburanti deiveicoli utilizzati o ricevute di pedaggi autostradali dalle quali ricavare datee luoghi delle trasferte, considerato tra l’altro che destinatari delleNumero registro generale 31090/2018Numero sezionale 3017/2026Numero di raccolta generale 10450/2026Data pubblicazione 21/04/2026trasferte sarebbero potenziali clienti posti in provincia di Venezia, Treviso,[OSCURATO:PERSONA], Milano, Genova, Novara, Piacenza, Firenze: tutti luoghi lacui distanza dal luogo di partenza fa supporre l’utilizzo della reteautostradale, agevolmente documentabile».5.2 Il quarto motivo è inammissibile.5.2.1 La violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto e ilpronunciato, di cui all’art. 112 c.p.c., sussiste sia quando il giudice trascuridi esaminare una domanda od una eccezione, sia quando sostituiscad'ufficio un'azione ad un'altra, a causa del travisamento dell'effettivocontenuto della domanda (Cass. 06/07/2023, n. 19214).Nella specie, i ricorrenti del tutto genericamente lamentano laviolazione della predetta norma, ma non indicano quale specifica domandao eccezione sarebbe stata pretermessa dalla CTR o sotto quale altroprofilo l’impugnata sentenza sarebbe viziata per ultra o extra petitum.5.2.2 Per quanto attiene al vizio di motivazione pure oggetto didoglianza nell’ambito del quarto motivo, deve rammentarsi che, in seguitoalla riformulazione dell'art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., dispostadall'art. 54 d.l. n. 83/2012, conv., con modif., dalla legge n. 134/2012,non sono più ammissibili nel ricorso per cassazione le censure dicontraddittorietà e insufficienza della motivazione (invocate, invece, dairicorrenti) della sentenza di merito impugnata, in quanto il sindacato dilegittimità sulla motivazione resta circoscritto alla sola verifica del rispettodel “minimo costituzionale” richiesto dall'art. 111, comma 6, Cost., cheviene violato qualora la motivazione sia totalmente mancante omeramente apparente, ovvero si fondi su un contrasto irriducibile traaffermazioni inconcilianti, o risulti perplessa ed obiettivamenteincomprensibile, purché il vizio emerga dal testo della sentenzaimpugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali(Cass. 03/03/2022, n. 7090; Cass. 25/09/2018, n. 22598).Numero registro generale 31090/2018Numero sezionale 3017/2026Numero di raccolta generale 10450/2026Data pubblicazione 21/04/2026Il novellato art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., come riformulatonel 2012, ha, in sostanza, introdotto nell'ordinamento un vizio specificodenunciabile per cassazione, relativo all'omesso esame di un fatto storico,principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza odagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra leparti e abbia carattere decisivo, vale a dire che, se esaminato, avrebbedeterminato un esito diverso della controversia (Cass., Sez. U.,07/04/2014, n. 8053); in particolare, il ricorrente per cassazione chepropone siffatto motivo è tenuto, nel rigoroso rispetto delle previsionidegli artt. 366, primo comma, n. 6, e 369, secondo comma, n. 4, c.p.c.,ad indicare il “fatto storico”, il cui esame sia stato omesso, il “dato”,testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il “come” e il“quando” tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le partie la sua “decisività” (Cass. 13/06/2022 n. 19049).Nella specie, le predette indicazioni sono carenti nell’articolazionedel motivo in esame, in quanto i contribuenti non indicano il “fatto”, intesocome evento storico-naturalistico, dato materiale, episodio fenomenicorilevante (Cass. 06/09/2019, n. 22397; Cass. 03/10/2018, n. 24035;Cass. 08/09/2016, n. 17761; Cass., Sez. U., 23/03/2015, n. 5745; Cass.08/10/2014, n. 21152; Cass. 04/04/2014, n. 7983; Cass. 05/03/2014, n.5133), ma incentrano la propria censura sull’omessa valutazione diargomentazioni difensive richiamate dalla sentenza di primo grado,sebbene il paradigma del n. 5 dell’art. 360 c.p.c. non possa ricomprenderequestioni o argomentazioni (Cass. 06/02/2025, n. 2961; Cass. n.22397/2019, cit.) o l’omessa valutazione di deduzioni difensive (Cass.18/10/2018, n. 26305), e neppure l’omesso esame di elementi istruttoriqualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato, come nel caso dispecie, comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché lasentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (Cass.28/12/2024, n. 34787; Cass. 20/06/2024, n. 17005).Numero registro generale 31090/2018Numero sezionale 3017/2026Numero di raccolta generale 10450/2026Data pubblicazione 21/04/20266. Il primo ed il secondo motivo, che possono essere trattaticongiuntamente in quanto strettamente connessi, sono inammissibili.6.1 Premesso che, come si desume dallo “svolgimento dei fatti”esposto nell’impugnata sentenza, l’Ufficio aveva contestato non solo lacarenza di inerenza delle spese portate in deduzione, ma anche l’effettivasussistenza di tali spese («Difettano pertanto i requisiti dell’esistenza edell’inerenza»), l’inammissibilità discende:a) dal travisamento della ratio decidendi, che non è incentrata sullaviolazione dell’art. 109 t.u.i.r. sotto il profilo del difetto di “inerenza” dellespese oggetto di causa, bensì sulla mancata dimostrazione dell’effettivosostenimento dei costi portati in deduzione, disconosciuti dall’Ufficio congli atti impositivi de quibus. In effetti, i ricorrenti non si confrontanoaffatto con le specifiche e plurime argomentazioni poste a basedell’impugnata sentenza, inerenti alla valutazione della documentazioneistruttoria, alle lacune di questa e, quindi, al mancato assolvimentodell’onere probatorio gravante sui contribuenti, dovendo, in proposito,rammentarsi che, come costantemente sostenuto da questa Corte, spettaal contribuente l'onere della prova, non solo dell'inerenza e, ovecontestata dall'Amministrazione finanziaria, della coerenza economica deicosti deducibili, ma, ancor prima, dell’esistenza di tali costi (Cass.26/05/2017, n. 13300; Cass. 08/10/2014, n. 21184; nonché: Cass.13/02/2025, n. 3747; Cass. 02/02/2021, n. 2224; Cass. 21/11/2019, n.30366);b) dal difetto di specificità delle doglianze, con le quali si sostiene,del tutto genericamente, di aver prodotto copiosa documentazionecomprovante le spese sostenute, che la CTR non avrebbe esaminato,senza però indicare quali sarebbero i documenti trascurati dai giudicid’appello, in quale sede processuale questi sarebbero stati prodotti e perquale ragione gli stessi risulterebbero “decisivi” ai fini del giudizio: inrelazione a tale ultimo profilo, questa Corte ha statuito che il mancatoNumero registro generale 31090/2018Numero sezionale 3017/2026Numero di raccolta generale 10450/2026Data pubblicazione 21/04/2026esame di un documento può essere denunciato per cassazione solo nelcaso in cui determini l'omissione di motivazione su un punto decisivo dellacontroversia e, segnatamente, quando il documento non esaminato offrala prova di circostanze di tale portata da invalidare, con un giudizio dicertezza e non di mera probabilità, l'efficacia delle altre risultanzeistruttorie che hanno determinato il convincimento del giudice di merito, dimodo che la ratio decidendi venga a trovarsi priva di "fondamento", con laconseguenza che la denunzia in sede di legittimità deve contenere, a penadi inammissibilità, l'indicazione delle ragioni per le quali il documentotrascurato avrebbe senza dubbio dato luogo a una decisione diversa(Cass. 26/11/2025, n. 31019; Cass. 13/06/2024, n. 16583; Cass.26/06/2018, n. 16812; Cass. 28/09/2016, n. 19150; Cass. 05/12/2014,n. 25756).6.2 In effetti, a ben vedere, i ricorrenti si limitano a sollecitare unnuovo apprezzamento del compendio istruttorio offerto nel corso delgiudizio, sebbene, in tema di scrutinio del ragionamento probatorioseguito dal giudice di merito, l'errore di valutazione nell'apprezzamentodell'idoneità dimostrativa del mezzo di prova non sia sindacabile in sede dilegittimità se non si traduce in un vizio di motivazione costituzionalmenterilevante (Cass. 21/12/2022, n. 37382). In generale, deve ritenersiinammissibile il motivo di impugnazione con cui la parte ricorrentesostenga un'alternativa ricostruzione della vicenda fattuale, pur overisultino allegati al ricorso gli atti processuali sui quali fonda la propriadiversa interpretazione, essendo precluso nel giudizio di legittimità unvaglio che riporti a un nuovo apprezzamento del complesso istruttorio nelsuo insieme (Cass. 23/04/2024, n. 10927).7. In definitiva, il ricorso va integralmente rigettato, con condannadei ricorrenti al pagamento delle spese giudiziali, liquidate come indispositivo.Numero registro generale 31090/2018Numero sezionale 3017/2026Numero di raccolta generale 10450/2026Data pubblicazione 21/04/2026Sussistono, infine, i presupposti, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, per il versamento, da parte dei ricorrenti,dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previstoper il ricorso, a norma del comma 1-bis del citato art. 13, se dovuto. P.Q.Mrigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento, in favoredell’Agenzia delle entrate, delle spese giudiziali, che liquida in euro2.300,00 per compenso, oltre spese prenotate a debito.Dà atto della sussistenza dei presupposti, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, per il versamento, da parte dei ricorrenti,dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previstoper il ricorso a norma del comma 1-bis del citato art. 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 09/04/2026.Il PresidenteRoberta Crucitti