CassazionesentenzaSezione LDecisione del 20 aprile 2026
Cassazione n. 10394/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
gli avvocati [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA];- ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato2026ROBERTA VICINI;1002- controricorrente -avverso la sentenza n. 255/2022 della CORTE D'APPELLO diBOLOGNA, depositata il 28/03/2022 R.G.N. 533/2021;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del26/02/2026 dalla Consigliera Dott. [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 14852/2022Numero di raccolta generale 10394/20261. La Corte d’appello di Bologna confermava la decisione diData pubblicazione 20/04/2026primo grado che aveva dichiarato il diritto di [OSCURATO:PERSONA] a percepire l’indennità NASPI.1.1. Per quanto qui solo interessa, la Corte territoriale haritenuto che, nel computo delle 30 giornate di «lavoro effettivo»negli ultimi 12 mesi, di cui alla lettera c) dell’art. 3, comma 1,d.lgs. n. 22/2015, andavano inclusi i giorni di assenza dal lavoroper ferie, trattandosi di giornate per le quali persisteva il dirittoalla retribuzione e alla contribuzione.2. Ha proposto ricorso per la cassazione della sentenzal’INPS, articolato in un unico motivo di censura, cui la parteprivata ha resistito con controricorso, successivamente illustratocon memoria.3. Chiamata la causa all’adunanza camerale del 26 febbraio2026, il Collegio ha riservato il deposito dell’ordinanza neltermine di giorni sessanta (art.380 bis 1, secondo comma,cod.proc.civ.).RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con l’unico motivo di ricorso, l’Inps ha denunciato - aisensi dell’articolo 360 n. 3 cod.proc.civ. - la violazione e/o falsaapplicazione dell’art.3,comma 1, lett. c) del d.lgs. 4 marzo 2015n.22 anche in relazione all’art. 12 disp. prel.cod.civ.2. Il profilo che l’Istituto sottopone alla Corte è se nelcomputo delle 30 giornate di lavoro effettivo, di cui alla normaconsiderata, debbano essere comprese anche le giornate in cuila prestazione non è stata effettivamente resa per il godimentodelle ferie. L’Inps contesta la statuizione al riguardo resa.3. Il motivo è infondato.3.1. Come noto, l’art. 3 del d.lgs. n. 22 del 2015, nellaformulazione applicabile ratione temporis, riconosce l’indennitàNumero registro generale 14852/2022Numero sezionale 1002/2026mensile di disoccupazione, denominata «Nuova prestazNiuomnereo ddi rai ccolta generale 10394/2026Data pubblicazione 20/04/2026Assicurazione Sociale per l’Impiego (NASpI)», ai lavoratori cheabbiano perduto involontariamente la propria occupazione epresentino congiuntamente i seguenti requisiti: «a) siano instato di disoccupazione ai sensi dell’articolo 1, comma 2, letterac), del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, e successivemodificazioni; b) possano far valere, nei quattro anni precedentil’inizio del periodo di disoccupazione, almeno tredici settimanedi contribuzione; c) possano far valere trenta giornate di lavoroeffettivo, a prescindere dal minimale contributivo, nei dodicimesi che precedono l’inizio del periodo di disoccupazione».3.2. In ordine all’interpretazione del requisito delle trentagiornate «di lavoro effettivo», tipizzato dalla lettera c), questaCorte si è già pronunciata. Ha ritenuto che «le trenta giornatedi lavoro effettivo, nei dodici mesi precedenti l'inizio delladisoccupazione, cui l’art. 3, comma 1, lett. c) del D.Lgs. nr. 22del 2015, subordina, in concorso con altre condizioni previstedalla stessa norma, il trattamento della NASpI, sono integrateanche da giornate di ferie e/o di riposo retribuito» (Cass. nr.22922 del 2024).3.3. Il principio poggia sulla considerazione che le ferie,come i riposi, rappresentano momenti connaturali al rapporto dilavoro. Durante la loro fruizione vi è piena vitalità - e quindieffettività - del rapporto stesso.3.4. Il «lavoro effettivo» è, dunque, sempre comprensivodelle «pause» periodiche della prestazione lavorativa che,finalizzate al recupero delle energie psico-fisiche del lavoratore,sono equiparabili alla effettiva e concreta esecuzione dellemansioni.3.5. A chiarimento del principio esposto, la Corte ha poiulteriormente specificato che il requisito delle «trenta giornateNumero registro generale 14852/2022di lavoro effettivo» risulta integrato «oltre che da giornate dNi umero sezionale 1002/2026Numero di raccolta generale 10394/2026ferie e/o di riposo retribuito, da ogni giornata che dia luogo alData pubblicazione 20/04/2026diritto del lavoratore alla retribuzione e alla relativacontribuzione» (Cass. n. 13529 del 2025 e successiveconformi).4. Ai principi indicati è conforme la sentenza impugnatache, pertanto, si sottrae ai mossi rilievi; l’Inps, d’altronde, nonadduce argomenti persuasivi che possano corroborare unarimeditazione dell’esposto orientamento.5. Segue il rigetto del ricorso.6. Le spese vanno compensate in considerazione delrecente consolidarsi dell’indirizzo di legittimità.7. Si dà atto della sussistenza dei presupposti processualidì cui all'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. 30 maggio 2002n. 115, introdotto dall'art. 1, comma 17, della L. 24 dicembre2012 n. 228. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso e compensa integralmente le spese dilite. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali peril versamento, da parte dell’Istituto ricorrente, dell’ulterioreimporto a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto peril ricorso, a norma dell’art. 1 –bis dello stesso articolo 13, sedovuto.Così deciso in Roma il 26 febbraio 2026.La PresidenteRossana MancinoNumero registro generale 14852/2022Numero sezionale 1002/2026Numero di raccolta generale 10394/2026Data pubblicazione 20/04/2026