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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 34180/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/09/2020 della Corte di Appello di Trieste; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] CASELLA, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso. udito il difensore della ricorrente, Avv. [OSCURATO:PERSONA]', che ha concluso per l'accoglimento del ricorso [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] di CAMERA Luana propone ricorso per cassazione avverso la sentenza con la quale la Corte di Appello di Trieste, in data 21 settembre 2020, ha confermato la sentenza emessa dal Tribunale di Pordenone in data 20 luglio 2018 con la quale la ricorrente è stata condannata alla pena di anni 2 di reclusione ed euro 2.000,00 di multa in ordine al reat89(cli cui all'art. 648 bis cod. pen. (

2. La ricorrente lamenta, con l'un, p motivo di impugnazione ex art. 606 lettera e) cod. proc. pen., la mancanza: contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione in ordine alla penale responsabilità della CAMERA con particolare riguardo alla provenienza illecita della somma di denaro indicata al capo di imputazione.

La Corte territoriale ha erroneamente ritenuto che la ricorrente fosse priva di disponibilità economica necessaria per partecipare all'asta, nonostante la donna da oltre 15 anni percepisca un reddito mensile da lavoro dipendente pari ad euro 1.500,00 e che, di conseguenza, la somma di 31.200,00 euro versata ben poteva esser frutto dei risparmi accumulati negli anni dalla CAMERA.

La motivazione impugnata afferma, in modo apodittico, che la ricorrente non era nelle condizioni di sostenere gli oneri relativi ad un finanziamento bancario in caso di effettiva assegnazione dell'immobile all'asta, ignorando il fatto che la CAMERA, oltre a percepire il predetto stipendio, è comproprietaria della casa familiare e poteva, quindi, agevolmente ottenere ed onorare un mutuo bancario.

Ulteriore profilo di illogicità della motivazione impugnata si rinviene nella apodittica affermazione della provenienza illecita del denaro utilizzato dalla ricorrente per partecipare all'asta; i giudici di appello hanno erroneamente affermato che tutte le disponibilità economiche del compagno della ricorrente [OSCURATO:PERSONA] siano di provenienza delittuosa nonostante quest'ultimo svolga attività imprenditoriale da decenni e che, di conseguenza, la somma indicata al capo di imputazione sia frutto dell'attività criminale del POLINO. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato e proposto al di fuori dei limiti del giudizio di legittimità.

L'articolazione del ricorso corrisponde alla riproposizione pressoché inalterata delle medesime doglianze fattuali proposte in appello ed esaurientemente affrontate e disattese dalla Corte territoriale.

La funzione tipica dell'impugnazione è quella della critica argomentata avverso il provvedimento cui si riferisce, tale revisione critica si realizza attraverso la presentazione di motivi che, a pena di inammissibilità, debbono indicare specificamente le ragioni di diritto che sorreggono ogni richiesta.

Il motivo di ricorso in cassazione è, pertanto, caratterizzato da una «duplice specificità», dovendo contenere l'indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta presentata al giudice dell'impugnazione e, contemporaneamente enucleare in modo specifico il vizio denunciato, in modo che sia chiaramente sussurnibile fra quelli previsti dall'art. 606 cod. proc. pen., e dedurre specificamente, le ragioni della sua decisività rispetto al percorso logico seguito dal giudice del merito per giungere alla deliberazione impugnata, sì da condurre a decisione differente.È, di conseguenza, inevitabile che il ricorso, che si limita a riprodurre quanto già sostenuto nell'atto di appello, per ciò solo si destina all'inammissibilità, venendo meno in radice l'unica funzione per la quale è previsto e ammesso (la critica argomentata al provvedimento), posto che con siffatta mera riproduzione il provvedimento formalmente attaccato, lungi dall'essere destinatario di specifica critica argomentata, è di fatto del tutto ignorato.

2. La CAMERA, a fronte delle argomentazioni, logiche e coerenti, formulate dalla Corte di appello, invoca una rilettura degli elementi di fatto, posti a fondamento della decisione, e l'adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione; richiesta inammissibile perché tale modo di procedere trasformerebbe il giudizio di legittimità in ulteriore giudizio di fatto.

2.1. La ricorrente contesta la concreta ricostruzione in fatto resa dalla Corte territoriale ed ancor prima dal Giudice di primo grado.

E ciò a fronte di un completo iter argomentativo, coerente con le emergenze investigative e scevro da vizi logici, il quale valorizza una serie di elementi fattuali che fanno propendere per la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento della penale responsabilità della ricorrente in ordine al reato di riciclaggio.

2.2. Il ricorso deve essere, pertanto, depurato delle considerazioni di merito, che lo gravano in tema di accertamento della riferibilità alla ricorrente delle condotte di riciclaggio di cui al capo di imputazione considerato che le censure indicate nel ricorso sono dirette a contestare la valutazione effettuata dai giudici di merito rispetto alla quale si oppongono argomenti di diverso segno valutativo e come tali inammissibili in questa sede.

2.3. La ricorrente insistendo nell'accoglimento di allegazioni difensive che sostiene esser state pretermesse dai giudici di appello, chiede a questa Corte di entrare nella valutazione dei fatti e di privilegiare, tra le diverse ricostruzioni, quella a lui più gradita, senza confrontarsi con quanto motivato dalla Corte territoriale al fine di confutare le censure difensive prospettate in sede di appello e con le emergenze indiziarie determinanti per la formazione del convincimento dei giudici di merito.

2.4. L'errore di impostazione nel quale cade la ricorrente è quello di far leva su elementi di prova ipotetici e "negativi", su considerazioni, cioè, generiche ed astratte; abbandonando il piano dell'esperienza fenomenica per privilegiare ipotesi alternative e ciò all'evidente scopo di tacciare di illogicità manifesta il governo dei fatti positivamente accertati e sollecitare una diversa interpretazione e valutazione del compendio probatorio.

2.5. La spiegazione alternativa indicata in ricorso riposa su mere congetture, totalmente sganciate dai fatti e nemmeno qualificabili come massime di esperienza.

Emblematica è l'eccezione difensiva secondo la quale la Corte avrebbe dovuto desumere la lecita provenienza delle somme utilizzate dalla CAMERA per partecipare all'asta dalla percezione da parte della stessa di un reddito mensile e, quindi, da un elemento inconsistente e del tutto inidoneo a confutare la ricostruzione logico-fattuale fornita dai giudici di appello.

Va notato, in proposito, che appare inverosimile che un reddito di soli 1.500,00 euro mensili abbia permesso alla CAMERA di versare una somma superiore ai 30.000,00, anche e soprattutto in considerazione dell'improvvisa «comparsa» di tale somma sul conto corrente postale intestato alla ricorrente proprio il giorno dell'asta e dell'ancor più sospetto versamento successivo di tale ingente somma di denaro sul conto corrente della ex moglie del POLINO Marco. 3.

La sentenza impugnata ha dato adeguatamente conto delle ragioni che hanno indotto i giudici di appello ad affermare che la CAMERA ha partecipato all'asta per conto del compagno POLINO Marco -utilizzando del denaro di provenienza delittuosa- a seguito di una valutazione degli elementi probatori che appare congrua e rispettosa dei canoni di logica e dei principi di diritto che governano l'apprezzamento delle prove, confutando peraltro tutte le doglianze fattuali e giuridiche prospettate dalla difesa con l'atto di appello.

3.1. In particolare la Corte territoriale ha indicato, con motivazione scevra da illogicità, gli elementi probatori posti a fondamento di tale ricostruzione logico- fattuale (il palese squilibrio tra la capacità economica della ricorrente e l'onere economico necessario per l'aggiudicazione del bene, la circostanza che i 31.200,00 euro utilizzati dalla CAMERA per partecipare all'asta sono stati versati sul suo conto corrente postale il giorno della gara per poi essere versati sul conto corrente intestato a MARSONET Eleonora in data 05/12/2012 e successivamente consegnati in contanti all'ex marito POLINO, il teste FERRACIN ha riferito che la richiesta di partecipazione all'asta è stata manoscritta dal POLINO, la teste MARSONET ha riferito che il POLINO le aveva proposto di partecipare all'asta prima di chiederlo alla CAMERA e che l'uomo era molto interessato all'acquisto dell'immobile messo all'asta, circostanza confermata dall'agente immobiliare GUASTALLI e dal teste FIORETTI).

3.2. La ricorrente oblitera le argomentazioni dei giudici di merito in ordine alla completezza ed attendibilità delle prove raccolte nel corso del giudizio, senza confrontarsi con il percorso argomentativo seguito nelle due sentenze.

Va, in proposito, ricordato che la struttura motivazionale della sentenza di appello si salda con quella precedente per formare un unico complessivo corpo argomentativo, quando le due decisioni di merito concordino nell'analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento delle rispettive decisioni (Sez.

U, n. 6682 del 04/02/1992, Musumeci, Rv. 191229; Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv. 276062, in motivazione; Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595; Sez. 3, n. 13926 del 01/12/2011, dep. 2012, Valerio, Rv. 252615; da ultimo v.

Sez. 2, n. 29007 del 09/10/2020, Casamonica, non mass.).

4. La Corte territoriale, con motivazione esaustiva e congrua con le risultanze processuali e con quanto argomentato dal Giudice di primo grado, ha correttamente indicato gli elementi da cui desumere, aldilà di ogni ragionevole dubbio, la provenienza delittuosa della somma utilizzata per partecipare all'asta e la piena consapevolezza di tale provenienza da parte della ricorrente (indisponibilità di redditi leciti da parte del POLINO a seguito della dichiarazione di fallimento dell'ottobre 2011 e della conseguente condanna per bancarotta fraudolenta, mancanza di attività lavorativa lecita conseguente alla detenzione domiciliare cui era sottoposto il POLINO, contiguità temporale tra la produzione di profitti illeciti pari a 3 milioni di euro -provento del reato di bancarotta e di numerose truffe nel settore delle forniture di impianti fotovoltaici- ed il contestato riciclaggio, partecipazione della ricorrente come prestanome all'asta cui era interessato esclusivamente il POLINO, piena consapevolezza da parte della CAMERA delle vicissitudini giudiziarie del compagno e del conseguente stato di detenzione, incompatibilità dei redditi della ricorrente con le somme necessarie all'acquisto dell'immobile).

Tale compendio probatorio, in mancanza di giustificazioni alternative valide e dotate di un minimo di ragionevolezza, ha indotto i giudici di appello ad affermare, con motivazione priva di evidente illogicità, la penale responsabilità della CAMERA in ordine al reato di riciclaggio nei termini descritta al capo di imputazione.

5. La motivazione impugnata si presenta, in conclusione, priva di vizi logici manifesti e decisivi ed è coerente sia con le indicazioni ermeneutiche offerte dalla Corte di legittimità che con le emergenze processuali, sottraendosi, di conseguenza, ad ogni censura in questa sede.

6. All'inammissibilità segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/09/2020 della Corte di Appello di Trieste; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] CASELLA, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso. udito il difensore della ricorrente, Avv. [OSCURATO:PERSONA]', che ha concluso per l'accoglimento del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] di CAMERA Luana propone ricorso per cassazione avverso la sentenza con la quale la Corte di Appello di Trieste, in data 21 settembre 2020, ha confermato la sentenza emessa dal Tribunale di Pordenone in data 20 luglio 2018 con la quale la ricorrente è stata condannata alla pena di anni 2 di reclusione ed euro 2.000,00 di multa in ordine al reat89(cli cui all'art. 648 bis cod. pen. ( 2. La ricorrente lamenta, con l'un, p motivo di impugnazione ex art. 606 lettera e) cod. proc. pen., la mancanza: contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione in ordine alla penale responsabilità della CAMERA con particolare riguardo alla provenienza illecita della somma di denaro indicata al capo di imputazione. La Corte territoriale ha erroneamente ritenuto che la ricorrente fosse priva di disponibilità economica necessaria per partecipare all'asta, nonostante la donna da oltre 15 anni percepisca un reddito mensile da lavoro dipendente pari ad euro 1.500,00 e che, di conseguenza, la somma di 31.200,00 euro versata ben poteva esser frutto dei risparmi accumulati negli anni dalla CAMERA. La motivazione impugnata afferma, in modo apodittico, che la ricorrente non era nelle condizioni di sostenere gli oneri relativi ad un finanziamento bancario in caso di effettiva assegnazione dell'immobile all'asta, ignorando il fatto che la CAMERA, oltre a percepire il predetto stipendio, è comproprietaria della casa familiare e poteva, quindi, agevolmente ottenere ed onorare un mutuo bancario. Ulteriore profilo di illogicità della motivazione impugnata si rinviene nella apodittica affermazione della provenienza illecita del denaro utilizzato dalla ricorrente per partecipare all'asta; i giudici di appello hanno erroneamente affermato che tutte le disponibilità economiche del compagno della ricorrente [OSCURATO:PERSONA] siano di provenienza delittuosa nonostante quest'ultimo svolga attività imprenditoriale da decenni e che, di conseguenza, la somma indicata al capo di imputazione sia frutto dell'attività criminale del POLINO. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato e proposto al di fuori dei limiti del giudizio di legittimità. L'articolazione del ricorso corrisponde alla riproposizione pressoché inalterata delle medesime doglianze fattuali proposte in appello ed esaurientemente affrontate e disattese dalla Corte territoriale. La funzione tipica dell'impugnazione è quella della critica argomentata avverso il provvedimento cui si riferisce, tale revisione critica si realizza attraverso la presentazione di motivi che, a pena di inammissibilità, debbono indicare specificamente le ragioni di diritto che sorreggono ogni richiesta. Il motivo di ricorso in cassazione è, pertanto, caratterizzato da una «duplice specificità», dovendo contenere l'indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta presentata al giudice dell'impugnazione e, contemporaneamente enucleare in modo specifico il vizio denunciato, in modo che sia chiaramente sussurnibile fra quelli previsti dall'art. 606 cod. proc. pen., e dedurre specificamente, le ragioni della sua decisività rispetto al percorso logico seguito dal giudice del merito per giungere alla deliberazione impugnata, sì da condurre a decisione differente.È, di conseguenza, inevitabile che il ricorso, che si limita a riprodurre quanto già sostenuto nell'atto di appello, per ciò solo si destina all'inammissibilità, venendo meno in radice l'unica funzione per la quale è previsto e ammesso (la critica argomentata al provvedimento), posto che con siffatta mera riproduzione il provvedimento formalmente attaccato, lungi dall'essere destinatario di specifica critica argomentata, è di fatto del tutto ignorato. 2. La CAMERA, a fronte delle argomentazioni, logiche e coerenti, formulate dalla Corte di appello, invoca una rilettura degli elementi di fatto, posti a fondamento della decisione, e l'adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione; richiesta inammissibile perché tale modo di procedere trasformerebbe il giudizio di legittimità in ulteriore giudizio di fatto. 2.1. La ricorrente contesta la concreta ricostruzione in fatto resa dalla Corte territoriale ed ancor prima dal Giudice di primo grado. E ciò a fronte di un completo iter argomentativo, coerente con le emergenze investigative e scevro da vizi logici, il quale valorizza una serie di elementi fattuali che fanno propendere per la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento della penale responsabilità della ricorrente in ordine al reato di riciclaggio. 2.2. Il ricorso deve essere, pertanto, depurato delle considerazioni di merito, che lo gravano in tema di accertamento della riferibilità alla ricorrente delle condotte di riciclaggio di cui al capo di imputazione considerato che le censure indicate nel ricorso sono dirette a contestare la valutazione effettuata dai giudici di merito rispetto alla quale si oppongono argomenti di diverso segno valutativo e come tali inammissibili in questa sede. 2.3. La ricorrente insistendo nell'accoglimento di allegazioni difensive che sostiene esser state pretermesse dai giudici di appello, chiede a questa Corte di entrare nella valutazione dei fatti e di privilegiare, tra le diverse ricostruzioni, quella a lui più gradita, senza confrontarsi con quanto motivato dalla Corte territoriale al fine di confutare le censure difensive prospettate in sede di appello e con le emergenze indiziarie determinanti per la formazione del convincimento dei giudici di merito. 2.4. L'errore di impostazione nel quale cade la ricorrente è quello di far leva su elementi di prova ipotetici e "negativi", su considerazioni, cioè, generiche ed astratte; abbandonando il piano dell'esperienza fenomenica per privilegiare ipotesi alternative e ciò all'evidente scopo di tacciare di illogicità manifesta il governo dei fatti positivamente accertati e sollecitare una diversa interpretazione e valutazione del compendio probatorio. 2.5. La spiegazione alternativa indicata in ricorso riposa su mere congetture, totalmente sganciate dai fatti e nemmeno qualificabili come massime di esperienza. Emblematica è l'eccezione difensiva secondo la quale la Corte avrebbe dovuto desumere la lecita provenienza delle somme utilizzate dalla CAMERA per partecipare all'asta dalla percezione da parte della stessa di un reddito mensile e, quindi, da un elemento inconsistente e del tutto inidoneo a confutare la ricostruzione logico-fattuale fornita dai giudici di appello. Va notato, in proposito, che appare inverosimile che un reddito di soli 1.500,00 euro mensili abbia permesso alla CAMERA di versare una somma superiore ai 30.000,00, anche e soprattutto in considerazione dell'improvvisa «comparsa» di tale somma sul conto corrente postale intestato alla ricorrente proprio il giorno dell'asta e dell'ancor più sospetto versamento successivo di tale ingente somma di denaro sul conto corrente della ex moglie del POLINO Marco. 3. La sentenza impugnata ha dato adeguatamente conto delle ragioni che hanno indotto i giudici di appello ad affermare che la CAMERA ha partecipato all'asta per conto del compagno POLINO Marco -utilizzando del denaro di provenienza delittuosa- a seguito di una valutazione degli elementi probatori che appare congrua e rispettosa dei canoni di logica e dei principi di diritto che governano l'apprezzamento delle prove, confutando peraltro tutte le doglianze fattuali e giuridiche prospettate dalla difesa con l'atto di appello. 3.1. In particolare la Corte territoriale ha indicato, con motivazione scevra da illogicità, gli elementi probatori posti a fondamento di tale ricostruzione logico- fattuale (il palese squilibrio tra la capacità economica della ricorrente e l'onere economico necessario per l'aggiudicazione del bene, la circostanza che i 31.200,00 euro utilizzati dalla CAMERA per partecipare all'asta sono stati versati sul suo conto corrente postale il giorno della gara per poi essere versati sul conto corrente intestato a MARSONET Eleonora in data 05/12/2012 e successivamente consegnati in contanti all'ex marito POLINO, il teste FERRACIN ha riferito che la richiesta di partecipazione all'asta è stata manoscritta dal POLINO, la teste MARSONET ha riferito che il POLINO le aveva proposto di partecipare all'asta prima di chiederlo alla CAMERA e che l'uomo era molto interessato all'acquisto dell'immobile messo all'asta, circostanza confermata dall'agente immobiliare GUASTALLI e dal teste FIORETTI). 3.2. La ricorrente oblitera le argomentazioni dei giudici di merito in ordine alla completezza ed attendibilità delle prove raccolte nel corso del giudizio, senza confrontarsi con il percorso argomentativo seguito nelle due sentenze. Va, in proposito, ricordato che la struttura motivazionale della sentenza di appello si salda con quella precedente per formare un unico complessivo corpo argomentativo, quando le due decisioni di merito concordino nell'analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento delle rispettive decisioni (Sez. U, n. 6682 del 04/02/1992, Musumeci, Rv. 191229; Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv. 276062, in motivazione; Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595; Sez. 3, n. 13926 del 01/12/2011, dep. 2012, Valerio, Rv. 252615; da ultimo v. Sez. 2, n. 29007 del 09/10/2020, Casamonica, non mass.). 4. La Corte territoriale, con motivazione esaustiva e congrua con le risultanze processuali e con quanto argomentato dal Giudice di primo grado, ha correttamente indicato gli elementi da cui desumere, aldilà di ogni ragionevole dubbio, la provenienza delittuosa della somma utilizzata per partecipare all'asta e la piena consapevolezza di tale provenienza da parte della ricorrente (indisponibilità di redditi leciti da parte del POLINO a seguito della dichiarazione di fallimento dell'ottobre 2011 e della conseguente condanna per bancarotta fraudolenta, mancanza di attività lavorativa lecita conseguente alla detenzione domiciliare cui era sottoposto il POLINO, contiguità temporale tra la produzione di profitti illeciti pari a 3 milioni di euro -provento del reato di bancarotta e di numerose truffe nel settore delle forniture di impianti fotovoltaici- ed il contestato riciclaggio, partecipazione della ricorrente come prestanome all'asta cui era interessato esclusivamente il POLINO, piena consapevolezza da parte della CAMERA delle vicissitudini giudiziarie del compagno e del conseguente stato di detenzione, incompatibilità dei redditi della ricorrente con le somme necessarie all'acquisto dell'immobile). Tale compendio probatorio, in mancanza di giustificazioni alternative valide e dotate di un minimo di ragionevolezza, ha indotto i giudici di appello ad affermare, con motivazione priva di evidente illogicità, la penale responsabilità della CAMERA in ordine al reato di riciclaggio nei termini descritta al capo di imputazione. 5. La motivazione impugnata si presenta, in conclusione, priva di vizi logici manifesti e decisivi ed è coerente sia con le indicazioni ermeneutiche offerte dalla Corte di legittimità che con le emergenze processuali, sottraendosi, di conseguenza, ad ogni censura in questa sede. 6. All'inammissibilità segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente
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