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Corte di giustizia UEsentenza

Corte di giustizia UE/1965

ECLI:EU:C:1965:21
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

61964C0038 Conclusioni dell'avvocato generale [OSCURATO:PERSONA] dell'11 marzo 1965 ( 1 ) [OSCURATO:PERSONA] Presidente, [OSCURATO:PERSONA] , La società commerciale tedesca [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA], avente come oggetto sociale gli scambi con l'estero ed in particolare l'importazione di cereali e di foraggi, vi domanda d'annullare una decisione della [OSCURATO:PERSONA] della C.E.E. del 25 giugno 1964 mediante la quale, nell'ambito del regolamento n. 19 relativo alla graduale attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali, è stato fissato per il 26 giugno 1964 il prezzo cif di tali cereali e più precisamente del sorgo.

Essa assume che, contrariamente al disposto dell articolo 10, n. 2, di tale regolamento e dell'articolo 1, n. 1, del regolamento n. 68, tale prezzo non è stato fissato in funzione delle più favorevoli possibilità di approvvigionamento sul mercato mondiale.

La ricorrente critica, inoltre, tale decisione in quanto non motivata, come invece prescrive l'articolo 190 del Trattato C.E.E.

In via subordinata, e per gli stessi motivi, essa vi domanda di annullare le decisioni della [OSCURATO:PERSONA] del 23 e 24 giugno 1964 che fissano detto prezzo per il 24 e, rispettivamente, il 25 giugno.

Seguendo la linea di condotta già tenuta in altre cause (alcune decise, altre pendenti dinanzi a questa Corte) aventi con la presente una certa affinità, la [OSCURATO:PERSONA] ha eccepito l'irricevibilità del ricorso e, in conformità all'articolo 91 del regolamento di procedura della Corte, ha chiesto una pronunzia preliminare sulla questione.

Le mie conclusioni si limiteranno quindi all'esame del problema della ricevibilità sotto il profilo dell'articolo 173, n. 2, del Trattato, unico argomento discusso in udienza.

È però necessario precisare preventivamente la portata delle decisioni impugnate nell'ambito dell'organizzazione comune dei mercati dei cereali.

I — Tale organizzazione mira in particolar modo a sopprimere negli scambi internazionali di dette derrate ogni restrizione quantitativa e ogni altro ostacolo, instaurando in loro vece un regime di prelievi applicabili agli scambi sia fra [OSCURATO:PERSONA] membri, sia fra [OSCURATO:PERSONA] membri e paesi terzi.

Scopo di tale sistema è il livellamento dei prezzi e la prevenzione delle perturbazioni del mercato.

Nel caso di importazioni da paesi terzi il prelievo, riscosso dallo Stato membro importatore a suo totale beneficio, è pari alla differenza tra i prezzi medi nel paese d'importazione ed il prezzo d'acquisto quale è determinato dall'articolo 10 del regolamento.

Questi due elementi di calcolo sono stabiliti come segue: ogni Stato membro fissa annualmente, prima dell'inizio della stagione delle vendite il «prezzo d'entrata».

Il prezzo d'acquisto (prezzo caf in francese, cif nelle altre tre lingue della Comunità) è stabilito dalla [OSCURATO:PERSONA], per un valico doganale designato da ogni Stato membro, prendendo come base le più favorevoli possibilità di approvvigionamento; il regolamento n. 68 precisa che la [OSCURATO:PERSONA] tiene conto a tal proposito di ogni offerta fatta sul mercato mondiale e di cui essa venga a conoscenza sia attraverso gli [OSCURATO:PERSONA] membri, sia direttamente; essa tiene altresì conto delle quotazioni delle principali borse.

Nel fascicolo potete trovare tutti i provvedimenti impugnati dalla ricorrente.

Ciascuno di essi consiste in una decisione della [OSCURATO:PERSONA] basata sulle offerte e sui prezzi del giorno, con cui viene stabilito, in una tabella allegata, il prezzo cif di ciascun cereale valido dal giorno successivo a quello della decisione e fino a nuovo avviso (di fatto, i prezzi vengono fissati quotidianamente nei giorni feriali).

Si hanno prezzi distinti non solo per ciascun cereale, ma anche per ciascuno Stato membro, in quanto la differenza nelle spese di trasporto fino al valico doganale prescelto, può far sì che l'offerta più conveniente per cinque [OSCURATO:PERSONA] sia meno favorevole per il sesto.

A norma dell'articolo 3, la decisione è destinata a tutti gli [OSCURATO:PERSONA] membri; la [OSCURATO:PERSONA] c'informa poi che detta decisione è comunicata in giornata alla Repubblica federale mediante telex inviato alla rappresentanza di quest'ultima presso le Comunità.

Le tabelle allegate contenenti i prezzi cif sono però anche pubblicate settimanalmente nel supplemento agricolo della [OSCURATO:PERSONA].

L'organo competente di ciascuno Stato membro, una volta noti i dati di cui sopra, non deve far altro che calcolare il tasso del prelievo, operazione meramente aritmetica che non comporta alcun margine di apprezzamento.

Nella Repubblica federale, tale compito spetta alla Einfuhr und Vorratsstelle fur [OSCURATO:PERSONA] und Futtermittel.

Allorché l'importatore, ai sensi dell'articolo 16 del regolamento, richiede a tale organo una licenza d'importazione, valida in linea di massima 4 mesi, l'ammontare del prelievo sarà quello applicabile nel giorno dell'importazione oppure, a richiesta dell'interessato, quello applicabile il giorno del deposito della domanda, aumentato dell'importo del supplemento.

Sotto questo regime la [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto, il 26 giugno 1964, ed ottenuto una licenza d'importazione per mille tonnellate di sorgo proveniente dagli [OSCURATO:PERSONA].

È incontestato che il tasso del prelievo applicato nei suoi riguardi per un'importazione di sorgo dagli [OSCURATO:PERSONA] durante il mese di giugno, è stato calcolato sulla base di un prezzo cif di 51 u.c., stabilito con la decisione della [OSCURATO:PERSONA] in data 25 giugno e valida per il 26 giugno.

La ricorrente assume che tale prezzo è stato fissato illegalmente in base ad un'offerta per importazione nella seconda quindicina di luglio o nella prima quindicina di agosto, mentre erano state presentate offerte per grandi quantitativi disponibili in giugno, ma a prezzo superiore.

Essa vi domanda quindi di annullare la decisione della [OSCURATO:PERSONA] che fìssa detto prezzo in 51 u.c.

II — La ricevibilità del presente ricorso dev'essere valutata alla luce dell'articolo 173, 2 o comma del Trattato che recita : «Qualsiasi persona fìsica o giuridica può proporre, alle stesse condizioni (vale a dire quelle del 1 o comma), un ricorso contro le decisioni prese nei suoi confronti e contro le decisioni che, pur apparendo come un regolamento o una decisione presa nei confronti di altre persone, la riguardano direttamente ed individualmente».

Abbiamo nella fattispecie una decisione destinata agli [OSCURATO:PERSONA] membri, adottata nei loro confronti e che li tocca in quanto viene fissato per ciascuno il prezzo cif al valico doganale.

Perché la ricorrente sia legittimata ad agire, detta decisione, per quanto riguarda i prezzi del sorgo, deve riguardarla direttamente e al tempo stesso individualmente.

Ecco i due punti da chiarire.

Nelle vostre sentenze 25-62, Plaumann (Racc.

IX, p. 195) e 1-64, Glucoseries réunies (Racc.

X, p. 803) la constatazione che la seconda condizione non era soddisfatta ha reso superflua ogni indagine circa il primo presupposto, di cui l'avvocato generale, nelle sue conclusioni, negava la sussistenza.

La questione deve però essere esaminata, tanto più che, in udienza, l'agente della [OSCURATO:PERSONA], ritornando sull'atteggiamento assunto nel controricorso, ha ammesso che la decisione criticata riguardava direttamente la [OSCURATO:PERSONA] e vi ha richiesto formalmente di statuire su questo punto.

La questione può essere esaminata sotto due aspetti: o da un punto di vista formale si constata che, dopo la decisione della [OSCURATO:PERSONA], lo Stato membro emana almeno un atto (nella fattispecie ne abbiamo addirittura due: la fissazione generale del prelievo da parte dell'ufficio d'importazione, a norma dell'articolo 6 della legge tedesca del 26 luglio 1962 relativa all'applicazione del regolamento n. 19, e la fissazione particolare per una determinata operazione) e si giunge alla conclusione che la decisione della [OSCURATO:PERSONA] che fissa il prezzo cif riguarda i singoli solo indirettamente, oppure ci si attiene alla realtà dei fatti e si appura se, per la decisione che lo Stato membro deve adottare, esso disponga di un qualsiasi margine discrezionale, poiché, se ne fosse privo, ed eseguisse unicamente un incarico affidatogli dalla Comunità senza intervento della propria volontà, agendo come un organo dell'amministrazione comunitaria periferica, non sarebbe esagerato affermare che la decisione della [OSCURATO:PERSONA] regola direttamente la posizione del singolo.

È già stato rilevato in proposito che sussisteva uno stretto legame fra il modo d'intendere l'interesse diretto contemplato dall'articolo 173, n. 2 e la questione del se le decisioni possano anche conferire ai singoli dei diritti immediati, cioè la facoltà di adire un tribunale nazionale qualora un atto della Comunità o di uno Stato membro sia contrario ad una decisione.

Per valutare la natura e la portata di una decisione, non si deve tener conto tanto della forma quanto del contenuto e degli effetti reali (si veda in proposito la sentenza 16 e 17-62, Confédération nationale des producteurs de fruits et légumes, Racc.

VIII, p. 877).

Siamo così portati a condividere la tesi della [OSCURATO:PERSONA] secondo la quale, allorché l'intervento dello Stato membro si limita ad una mera esecuzione tecnica, la decisione comunitaria riguarda direttamente il singolo.

Nella fattispecie tali condizioni si verificano certamente in quanto, stabilito il prezzo cif, gli organi della Repubblica federale non dispongono di alcun margine discrezionale per la fissazione del prelievo durante la campagna cerealicola.

E lo Stato deve riscuotere il prelievo che il regolamento stabilisce a suo favore.

A questo punto si noterà che la situazione presentava aspetti molto diversi nelle due cause sulle quali avete già statuito.

Rifiuto di autorizzare la Repubblica federale a sospendere in parte l'applicazione dei dazi doganali per determinati prodotti provenienti da paesi terzi (Plaumann) , autorizzazione concessa alla Repubblica francese, a riscuotere tasse compensative sull'importazione di glucosio (Glucoseries réunies) : in entrambi i casi la decisione della [OSCURATO:PERSONA] riguardava solo indirettamente gli importatori ricorrenti.

È evidente che, nel caso di concessione di un'autorizzazione, lo Stato membro può farne uso o meno; l'avvocato generale Roemer ritenne che ciò valesse anche per il rifiuto, in quanto spetta allo Stato decidere, con il suo potere discrezionale di governo, se perseguire ancora il suo scopo iniziale proponendo ricorso giurisdizionale oppure piegarsi ad una decisione, la cui motivazione può averlo persuaso.

III — Perché il ricorso sia ricevibile, è però anche necessario che la decisione impugnata riguardi il ricorrente individualmente.

Nella sua domanda incidentale, la [OSCURATO:PERSONA] ha diffusamente elencato le categorie di persone che venivano ad essere toccate dalla fissazione del prezzo cif del sorgo.

Le indicazioni che abbiamo fornito ci dimostrano che si tratta in primo luogo di tutti coloro che intendevano importare detto cereale alla data indicata, o almeno intendevano chiedere che il prelievo fosse prefissato in previsione di una importazione da effettuarsi nel periodo di validità della licenza.

Uno studio più approfondito del complicatissimo meccanismo istituito col regolamento n. 19 — sui dettagli del quale sorvolo — permetterebbe di accertare che tale prezzo si ripercuote anche sul prelievo imposto agli importatori di prodotti trasformati a base di sorgo.

Esso determina altresì l'ammontare massimo della restituzione ammessa in caso di esportazione di sorgo o di prodotti trasformati a base di sorgo verso i paesi terzi o verso gli [OSCURATO:PERSONA] membri; esso interesserebbe dunque non solo gli importatori, ma anche gli esportatori ed altresì tutti coloro che intendevano eventualmente stipulare con i primi o con i secondi contratti di compravendita.

Infine, se il prezzo criticato è stato fissato solo per la Repubblica federale, il calcolo è stato fatto in base ad un'offerta che, a giudizio della [OSCURATO:PERSONA], rappresentava per tutti gli [OSCURATO:PERSONA] membri la più favorevole possibilità d'approvvigionamento sul mercato mondiale e la società ricorrente critica proprio tale valutazione. [OSCURATO:PERSONA] ne trae la conclusione che, per risolvere la questione circa il carattere individuale della decisione, è necessario tener conto anche degli importatori, degli esportatori, dei clienti e dei fornitori di sorgo e di prodotti trasformati a base di sorgo degli altri [OSCURATO:PERSONA] membri.

Ma, come sottolinea la ricorrente non del tutto a torto, ciò dimostra che, nell'ambito di un sistema mirante a stabilire gradualmente un'organizzazione comune dei mercati, la fissazione dei prezzi provoca una reazione a catena che può giungere anche fino al consumatore.

Si tratta, comunque, di ripercussioni indirette che non escludono la possibilità di circoscrivere la categoria più ristretta di persone toccate individualmente dalla decisione.

In effetti, si tratta della decina di imprese importatrici abituali di sorgo nella Repubblica federale, tra le quali figura la ricorrente.

Entrambe le tesi sono indubbiamente estreme.

Il prezzo cif ha potuto essere fissato in ogni Stato membro sulla base della stessa offerta e si sono stabiliti prezzi diversi tenendo conto delle spese di trasporto.

Si tratta quindi, in fatto e in diritto, di decisioni distinte, anche se fra loro collegate.

Poiché l'atto impugnato riguardava solo la fissazione dei prezzi cif per la Repubblica federale, il carattere individuale della decisione si deve valutare dal punto di vista di questo Stato.

Per contro, poiché la fissazione del prezzo si ripercuote sia sull'ammontare della restituzione in caso di esportazione, sia sul prelievo riscosso all'importazione, essa riguarda per la stessa ragione esportatori ed importatori di sorgo della Repubblica federale.

Una direttiva è già stata fissata nella sentenza Plaumann.

I soggetti diversi dai destinatari di una decisione possono affermare di essere individualmente colpiti solo se tale decisione li riguarda a causa di alcune loro qualità specifiche o per una situazione di fatto che li contraddistingua da ogni altro e, quindi, li individui in modo analogo al destinatario.

Avete ricusato di riconoscere come toccato individualmente da una decisione relativa ai dazi doganali sulle clementine un importatore di tali frutti colpito «a causa di un'attività commerciale che può sempre essere esercitata da chiunque».

Questa considerazione potrebbe a mio avviso suggerire la soluzione nella presente controversia, anche se il mimero di importatori tedeschi interessati è inferiore, poiché si tratta sempre di una categoria astratta la cui consistenza non può essere determinata nel momento in cui entra in vigore la decisione della [OSCURATO:PERSONA].

Non si può cioè sostenere, come fa la ricorrente, che chi ha domandato una licenza d'importazione in quel determinato giorno si sia differenziato dalla generalità degli importatori e che per questo la decisione lo riguardi individualmente; in effetti la decisione riguarda non solo gli importatori effettivi, ma anche quelli virtuali, non foss'altro che per il fatto che il prezzo stabilito potrebbe dissuaderli dal chiedere una licenza.

Lo stesso ragionamento vale per gli esportatori.

Anche se riterrete — come vi propongo, d'accordo in ciò con la [OSCURATO:PERSONA] — che le tre decisioni impugnate riguardano direttamente la ricorrente, esse non la riguardano individualmente e quindi il ricorso è irricevibile.

La soluzione può parere drastica, ma è consona al disposto dell'articolo 173 del Trattato che ha fissato in modo piuttosto restrittivo le condizioni di ricevibilità dei ricorsi dei privati.

Ne deriva necessariamente, come lascia intravedere l'assunto della ricorrente, che ai privati sarebbe negata ogni efficace tutela giurisdizionale? Non direi, poiché è aperto loro il ricorso giurisdizionale presso gli organi del loro Stato d'appartenenza e tali organi, ai sensi dell'articolo 177, possono adire questa Corte con una domanda di pronuncia pregiudiziale sulla quale voi statuite in termini molto brevi e con garanzie processuali che fanno salvi i diritti delle parti.

Se nel sistema di tutela giurisdizionale vi è una lacuna, è forse in quanto, come ha ricordato all'udienza l'avvocato della ricorrente, la sentenza Plaumann esclude ogni diritto al risarcimento, ai sensi dell'articolo 215, 2 o comma del Trattato, del danno causato da atti amministrativi non annullati.

Non è molto probabile che le decisioni del genere di quelle in esame siano impugnate dinanzi a voi dagli [OSCURATO:PERSONA] cui sono destinate.

D'altro canto, non è certo che il ricorso dinanzi al giudice nazionale possa sempre garantire ai singoli il risarcimento del danno da loro effettivamente subito a seguito di tali decisioni, supponendole illegittime.

È quindi necessario mitigare la rigidità del sistema ammettendo che, in caso di rinvio a termini dell'articolo 177, la dichiarazione d'invalidità dell'atto equivale all'annullamento agli effetti della responsabilità della Comunità? Oppure dobbiamo ammettere altre soluzioni ancor più liberali? Qualunque sia la risposta da darsi al quesito cui ho accennato unicamente per ribattere alle obiezioni della ricorrente, concludo proponendovi — di accogliere l'eccezione sollevata dalla [OSCURATO:PERSONA] della C.E.E. e dichiarare quindi irricevibile il ricorso della [OSCURATO:PERSONA], — e di porre le spese a carico della ricorrente. ( 1 ) Traduzione dal francese.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
61964C0038 Conclusioni dell'avvocato generale [OSCURATO:PERSONA] dell'11 marzo 1965 ( 1 ) [OSCURATO:PERSONA] Presidente, [OSCURATO:PERSONA] , La società commerciale tedesca [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA], avente come oggetto sociale gli scambi con l'estero ed in particolare l'importazione di cereali e di foraggi, vi domanda d'annullare una decisione della [OSCURATO:PERSONA] della C.E.E. del 25 giugno 1964 mediante la quale, nell'ambito del regolamento n. 19 relativo alla graduale attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali, è stato fissato per il 26 giugno 1964 il prezzo cif di tali cereali e più precisamente del sorgo. Essa assume che, contrariamente al disposto dell articolo 10, n. 2, di tale regolamento e dell'articolo 1, n. 1, del regolamento n. 68, tale prezzo non è stato fissato in funzione delle più favorevoli possibilità di approvvigionamento sul mercato mondiale. La ricorrente critica, inoltre, tale decisione in quanto non motivata, come invece prescrive l'articolo 190 del Trattato C.E.E. In via subordinata, e per gli stessi motivi, essa vi domanda di annullare le decisioni della [OSCURATO:PERSONA] del 23 e 24 giugno 1964 che fissano detto prezzo per il 24 e, rispettivamente, il 25 giugno. Seguendo la linea di condotta già tenuta in altre cause (alcune decise, altre pendenti dinanzi a questa Corte) aventi con la presente una certa affinità, la [OSCURATO:PERSONA] ha eccepito l'irricevibilità del ricorso e, in conformità all'articolo 91 del regolamento di procedura della Corte, ha chiesto una pronunzia preliminare sulla questione. Le mie conclusioni si limiteranno quindi all'esame del problema della ricevibilità sotto il profilo dell'articolo 173, n. 2, del Trattato, unico argomento discusso in udienza. È però necessario precisare preventivamente la portata delle decisioni impugnate nell'ambito dell'organizzazione comune dei mercati dei cereali. I — Tale organizzazione mira in particolar modo a sopprimere negli scambi internazionali di dette derrate ogni restrizione quantitativa e ogni altro ostacolo, instaurando in loro vece un regime di prelievi applicabili agli scambi sia fra [OSCURATO:PERSONA] membri, sia fra [OSCURATO:PERSONA] membri e paesi terzi. Scopo di tale sistema è il livellamento dei prezzi e la prevenzione delle perturbazioni del mercato. Nel caso di importazioni da paesi terzi il prelievo, riscosso dallo Stato membro importatore a suo totale beneficio, è pari alla differenza tra i prezzi medi nel paese d'importazione ed il prezzo d'acquisto quale è determinato dall'articolo 10 del regolamento. Questi due elementi di calcolo sono stabiliti come segue: ogni Stato membro fissa annualmente, prima dell'inizio della stagione delle vendite il «prezzo d'entrata». Il prezzo d'acquisto (prezzo caf in francese, cif nelle altre tre lingue della Comunità) è stabilito dalla [OSCURATO:PERSONA], per un valico doganale designato da ogni Stato membro, prendendo come base le più favorevoli possibilità di approvvigionamento; il regolamento n. 68 precisa che la [OSCURATO:PERSONA] tiene conto a tal proposito di ogni offerta fatta sul mercato mondiale e di cui essa venga a conoscenza sia attraverso gli [OSCURATO:PERSONA] membri, sia direttamente; essa tiene altresì conto delle quotazioni delle principali borse. Nel fascicolo potete trovare tutti i provvedimenti impugnati dalla ricorrente. Ciascuno di essi consiste in una decisione della [OSCURATO:PERSONA] basata sulle offerte e sui prezzi del giorno, con cui viene stabilito, in una tabella allegata, il prezzo cif di ciascun cereale valido dal giorno successivo a quello della decisione e fino a nuovo avviso (di fatto, i prezzi vengono fissati quotidianamente nei giorni feriali). Si hanno prezzi distinti non solo per ciascun cereale, ma anche per ciascuno Stato membro, in quanto la differenza nelle spese di trasporto fino al valico doganale prescelto, può far sì che l'offerta più conveniente per cinque [OSCURATO:PERSONA] sia meno favorevole per il sesto. A norma dell'articolo 3, la decisione è destinata a tutti gli [OSCURATO:PERSONA] membri; la [OSCURATO:PERSONA] c'informa poi che detta decisione è comunicata in giornata alla Repubblica federale mediante telex inviato alla rappresentanza di quest'ultima presso le Comunità. Le tabelle allegate contenenti i prezzi cif sono però anche pubblicate settimanalmente nel supplemento agricolo della [OSCURATO:PERSONA]. L'organo competente di ciascuno Stato membro, una volta noti i dati di cui sopra, non deve far altro che calcolare il tasso del prelievo, operazione meramente aritmetica che non comporta alcun margine di apprezzamento. Nella Repubblica federale, tale compito spetta alla Einfuhr und Vorratsstelle fur [OSCURATO:PERSONA] und Futtermittel. Allorché l'importatore, ai sensi dell'articolo 16 del regolamento, richiede a tale organo una licenza d'importazione, valida in linea di massima 4 mesi, l'ammontare del prelievo sarà quello applicabile nel giorno dell'importazione oppure, a richiesta dell'interessato, quello applicabile il giorno del deposito della domanda, aumentato dell'importo del supplemento. Sotto questo regime la [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto, il 26 giugno 1964, ed ottenuto una licenza d'importazione per mille tonnellate di sorgo proveniente dagli [OSCURATO:PERSONA]. È incontestato che il tasso del prelievo applicato nei suoi riguardi per un'importazione di sorgo dagli [OSCURATO:PERSONA] durante il mese di giugno, è stato calcolato sulla base di un prezzo cif di 51 u.c., stabilito con la decisione della [OSCURATO:PERSONA] in data 25 giugno e valida per il 26 giugno. La ricorrente assume che tale prezzo è stato fissato illegalmente in base ad un'offerta per importazione nella seconda quindicina di luglio o nella prima quindicina di agosto, mentre erano state presentate offerte per grandi quantitativi disponibili in giugno, ma a prezzo superiore. Essa vi domanda quindi di annullare la decisione della [OSCURATO:PERSONA] che fìssa detto prezzo in 51 u.c. II — La ricevibilità del presente ricorso dev'essere valutata alla luce dell'articolo 173, 2 o comma del Trattato che recita : «Qualsiasi persona fìsica o giuridica può proporre, alle stesse condizioni (vale a dire quelle del 1 o comma), un ricorso contro le decisioni prese nei suoi confronti e contro le decisioni che, pur apparendo come un regolamento o una decisione presa nei confronti di altre persone, la riguardano direttamente ed individualmente». Abbiamo nella fattispecie una decisione destinata agli [OSCURATO:PERSONA] membri, adottata nei loro confronti e che li tocca in quanto viene fissato per ciascuno il prezzo cif al valico doganale. Perché la ricorrente sia legittimata ad agire, detta decisione, per quanto riguarda i prezzi del sorgo, deve riguardarla direttamente e al tempo stesso individualmente. Ecco i due punti da chiarire. Nelle vostre sentenze 25-62, Plaumann (Racc. IX, p. 195) e 1-64, Glucoseries réunies (Racc. X, p. 803) la constatazione che la seconda condizione non era soddisfatta ha reso superflua ogni indagine circa il primo presupposto, di cui l'avvocato generale, nelle sue conclusioni, negava la sussistenza. La questione deve però essere esaminata, tanto più che, in udienza, l'agente della [OSCURATO:PERSONA], ritornando sull'atteggiamento assunto nel controricorso, ha ammesso che la decisione criticata riguardava direttamente la [OSCURATO:PERSONA] e vi ha richiesto formalmente di statuire su questo punto. La questione può essere esaminata sotto due aspetti: o da un punto di vista formale si constata che, dopo la decisione della [OSCURATO:PERSONA], lo Stato membro emana almeno un atto (nella fattispecie ne abbiamo addirittura due: la fissazione generale del prelievo da parte dell'ufficio d'importazione, a norma dell'articolo 6 della legge tedesca del 26 luglio 1962 relativa all'applicazione del regolamento n. 19, e la fissazione particolare per una determinata operazione) e si giunge alla conclusione che la decisione della [OSCURATO:PERSONA] che fissa il prezzo cif riguarda i singoli solo indirettamente, oppure ci si attiene alla realtà dei fatti e si appura se, per la decisione che lo Stato membro deve adottare, esso disponga di un qualsiasi margine discrezionale, poiché, se ne fosse privo, ed eseguisse unicamente un incarico affidatogli dalla Comunità senza intervento della propria volontà, agendo come un organo dell'amministrazione comunitaria periferica, non sarebbe esagerato affermare che la decisione della [OSCURATO:PERSONA] regola direttamente la posizione del singolo. È già stato rilevato in proposito che sussisteva uno stretto legame fra il modo d'intendere l'interesse diretto contemplato dall'articolo 173, n. 2 e la questione del se le decisioni possano anche conferire ai singoli dei diritti immediati, cioè la facoltà di adire un tribunale nazionale qualora un atto della Comunità o di uno Stato membro sia contrario ad una decisione. Per valutare la natura e la portata di una decisione, non si deve tener conto tanto della forma quanto del contenuto e degli effetti reali (si veda in proposito la sentenza 16 e 17-62, Confédération nationale des producteurs de fruits et légumes, Racc. VIII, p. 877). Siamo così portati a condividere la tesi della [OSCURATO:PERSONA] secondo la quale, allorché l'intervento dello Stato membro si limita ad una mera esecuzione tecnica, la decisione comunitaria riguarda direttamente il singolo. Nella fattispecie tali condizioni si verificano certamente in quanto, stabilito il prezzo cif, gli organi della Repubblica federale non dispongono di alcun margine discrezionale per la fissazione del prelievo durante la campagna cerealicola. E lo Stato deve riscuotere il prelievo che il regolamento stabilisce a suo favore. A questo punto si noterà che la situazione presentava aspetti molto diversi nelle due cause sulle quali avete già statuito. Rifiuto di autorizzare la Repubblica federale a sospendere in parte l'applicazione dei dazi doganali per determinati prodotti provenienti da paesi terzi (Plaumann) , autorizzazione concessa alla Repubblica francese, a riscuotere tasse compensative sull'importazione di glucosio (Glucoseries réunies) : in entrambi i casi la decisione della [OSCURATO:PERSONA] riguardava solo indirettamente gli importatori ricorrenti. È evidente che, nel caso di concessione di un'autorizzazione, lo Stato membro può farne uso o meno; l'avvocato generale Roemer ritenne che ciò valesse anche per il rifiuto, in quanto spetta allo Stato decidere, con il suo potere discrezionale di governo, se perseguire ancora il suo scopo iniziale proponendo ricorso giurisdizionale oppure piegarsi ad una decisione, la cui motivazione può averlo persuaso. III — Perché il ricorso sia ricevibile, è però anche necessario che la decisione impugnata riguardi il ricorrente individualmente. Nella sua domanda incidentale, la [OSCURATO:PERSONA] ha diffusamente elencato le categorie di persone che venivano ad essere toccate dalla fissazione del prezzo cif del sorgo. Le indicazioni che abbiamo fornito ci dimostrano che si tratta in primo luogo di tutti coloro che intendevano importare detto cereale alla data indicata, o almeno intendevano chiedere che il prelievo fosse prefissato in previsione di una importazione da effettuarsi nel periodo di validità della licenza. Uno studio più approfondito del complicatissimo meccanismo istituito col regolamento n. 19 — sui dettagli del quale sorvolo — permetterebbe di accertare che tale prezzo si ripercuote anche sul prelievo imposto agli importatori di prodotti trasformati a base di sorgo. Esso determina altresì l'ammontare massimo della restituzione ammessa in caso di esportazione di sorgo o di prodotti trasformati a base di sorgo verso i paesi terzi o verso gli [OSCURATO:PERSONA] membri; esso interesserebbe dunque non solo gli importatori, ma anche gli esportatori ed altresì tutti coloro che intendevano eventualmente stipulare con i primi o con i secondi contratti di compravendita. Infine, se il prezzo criticato è stato fissato solo per la Repubblica federale, il calcolo è stato fatto in base ad un'offerta che, a giudizio della [OSCURATO:PERSONA], rappresentava per tutti gli [OSCURATO:PERSONA] membri la più favorevole possibilità d'approvvigionamento sul mercato mondiale e la società ricorrente critica proprio tale valutazione. [OSCURATO:PERSONA] ne trae la conclusione che, per risolvere la questione circa il carattere individuale della decisione, è necessario tener conto anche degli importatori, degli esportatori, dei clienti e dei fornitori di sorgo e di prodotti trasformati a base di sorgo degli altri [OSCURATO:PERSONA] membri. Ma, come sottolinea la ricorrente non del tutto a torto, ciò dimostra che, nell'ambito di un sistema mirante a stabilire gradualmente un'organizzazione comune dei mercati, la fissazione dei prezzi provoca una reazione a catena che può giungere anche fino al consumatore. Si tratta, comunque, di ripercussioni indirette che non escludono la possibilità di circoscrivere la categoria più ristretta di persone toccate individualmente dalla decisione. In effetti, si tratta della decina di imprese importatrici abituali di sorgo nella Repubblica federale, tra le quali figura la ricorrente. Entrambe le tesi sono indubbiamente estreme. Il prezzo cif ha potuto essere fissato in ogni Stato membro sulla base della stessa offerta e si sono stabiliti prezzi diversi tenendo conto delle spese di trasporto. Si tratta quindi, in fatto e in diritto, di decisioni distinte, anche se fra loro collegate. Poiché l'atto impugnato riguardava solo la fissazione dei prezzi cif per la Repubblica federale, il carattere individuale della decisione si deve valutare dal punto di vista di questo Stato. Per contro, poiché la fissazione del prezzo si ripercuote sia sull'ammontare della restituzione in caso di esportazione, sia sul prelievo riscosso all'importazione, essa riguarda per la stessa ragione esportatori ed importatori di sorgo della Repubblica federale. Una direttiva è già stata fissata nella sentenza Plaumann. I soggetti diversi dai destinatari di una decisione possono affermare di essere individualmente colpiti solo se tale decisione li riguarda a causa di alcune loro qualità specifiche o per una situazione di fatto che li contraddistingua da ogni altro e, quindi, li individui in modo analogo al destinatario. Avete ricusato di riconoscere come toccato individualmente da una decisione relativa ai dazi doganali sulle clementine un importatore di tali frutti colpito «a causa di un'attività commerciale che può sempre essere esercitata da chiunque». Questa considerazione potrebbe a mio avviso suggerire la soluzione nella presente controversia, anche se il mimero di importatori tedeschi interessati è inferiore, poiché si tratta sempre di una categoria astratta la cui consistenza non può essere determinata nel momento in cui entra in vigore la decisione della [OSCURATO:PERSONA]. Non si può cioè sostenere, come fa la ricorrente, che chi ha domandato una licenza d'importazione in quel determinato giorno si sia differenziato dalla generalità degli importatori e che per questo la decisione lo riguardi individualmente; in effetti la decisione riguarda non solo gli importatori effettivi, ma anche quelli virtuali, non foss'altro che per il fatto che il prezzo stabilito potrebbe dissuaderli dal chiedere una licenza. Lo stesso ragionamento vale per gli esportatori. Anche se riterrete — come vi propongo, d'accordo in ciò con la [OSCURATO:PERSONA] — che le tre decisioni impugnate riguardano direttamente la ricorrente, esse non la riguardano individualmente e quindi il ricorso è irricevibile. La soluzione può parere drastica, ma è consona al disposto dell'articolo 173 del Trattato che ha fissato in modo piuttosto restrittivo le condizioni di ricevibilità dei ricorsi dei privati. Ne deriva necessariamente, come lascia intravedere l'assunto della ricorrente, che ai privati sarebbe negata ogni efficace tutela giurisdizionale? Non direi, poiché è aperto loro il ricorso giurisdizionale presso gli organi del loro Stato d'appartenenza e tali organi, ai sensi dell'articolo 177, possono adire questa Corte con una domanda di pronuncia pregiudiziale sulla quale voi statuite in termini molto brevi e con garanzie processuali che fanno salvi i diritti delle parti. Se nel sistema di tutela giurisdizionale vi è una lacuna, è forse in quanto, come ha ricordato all'udienza l'avvocato della ricorrente, la sentenza Plaumann esclude ogni diritto al risarcimento, ai sensi dell'articolo 215, 2 o comma del Trattato, del danno causato da atti amministrativi non annullati. Non è molto probabile che le decisioni del genere di quelle in esame siano impugnate dinanzi a voi dagli [OSCURATO:PERSONA] cui sono destinate. D'altro canto, non è certo che il ricorso dinanzi al giudice nazionale possa sempre garantire ai singoli il risarcimento del danno da loro effettivamente subito a seguito di tali decisioni, supponendole illegittime. È quindi necessario mitigare la rigidità del sistema ammettendo che, in caso di rinvio a termini dell'articolo 177, la dichiarazione d'invalidità dell'atto equivale all'annullamento agli effetti della responsabilità della Comunità? Oppure dobbiamo ammettere altre soluzioni ancor più liberali? Qualunque sia la risposta da darsi al quesito cui ho accennato unicamente per ribattere alle obiezioni della ricorrente, concludo proponendovi — di accogliere l'eccezione sollevata dalla [OSCURATO:PERSONA] della C.E.E. e dichiarare quindi irricevibile il ricorso della [OSCURATO:PERSONA], — e di porre le spese a carico della ricorrente. ( 1 ) Traduzione dal francese.
Sentenza Corte di giustizia UE/1965 — Fons Iuris — Fons Iuris