CassazionesentenzaSezione LDecisione del 25 gennaio 2023
Cassazione n. 09454/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
: . Q4 l ORDINANZA sul ricorso 7467/2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma alla [OSCURATO:PERSONA], n. 8, presso lo studio dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende; - ricorrente - contro l'[OSCURATO:SOCIETA]. (già [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.), in persona del suo procuratore speciale Ing. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in Roma al [OSCURATO:PERSONA], n. 21/23, presso lo studio degli Avv.ti Carlo [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA], che la rappresentano e difendono; - controricorrente - avverso la sentenza n. 6671/2019 della Corte di Appello di NAPOLI, depositata il 10.12.2019, R.G. n. 427/2018; udita la relazione della causa svolta nell'adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] L. CASO. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte d'appello di Napoli rigettava il reclamo che l'attore [OSCURATO:PERSONA] aveva proposto contro la sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] che aveva respinto l'opposizione dello stesso ex art. 1, comma 57, L. n. 92/2012 avverso l'ordinanza del medesimo Tribunale che, nella fase sommaria, pure aveva respinto la sua impugnativa del licenziamento disciplinare intimatogli il 10.11.2016 dalla datrice di lavoro convenuta, [OSCURATO:SOCIETA].; con tale sentenza, la stessa Corte condannava il reclamante al pagamento delle spese del grado, come liquidate, e poneva a suo carico il raddoppio del contributo unificato. 2. Per quanto qui interessa, la Corte territoriale premetteva che al ricorrente, dipendente della convenuta, era stato contestato di aver effettuato un allaccio diretto alla rete elettrica mediante cavi passanti all'interno della sua proprietà, rinvenuti nel corso di una verifica disposta in seguito ad una segnalazione anonima, allaccio non comunicato dal Falco alla società mediante il quale aveva sottratto energia; riteneva il fatto non contestato nella sua materiale esistenza, che la contestazione disciplinare sul punto non era per nulla generica e che, rispetto alle risultanze istruttorie evidenziate, rosse del tutto irrilevante la circostanza dell'assoluzione, in sede penale, del Falco dal reato contestatogli (furto di energia elettrica) sulla base dei fatti accertati in occasione del sopralluogo del 9.6.2016. Concludeva, in definitiva, che nessuno dei motivi di reclamo potesse trovare accoglimento.3. Avverso tale decisione [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad unico motivo 4. Ha resistito l'intimata con controricorso, depositando successiva memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'unico motivo di ricorso, il Falco denuncia: "Nullità della sentenza per violazione dell'art. 652 c.p.p., dell'art. 7 L. 300/70, dell'art. 24 Cost. e degli artt. 2104, 2105, 2106 e 2119 c.c., in relazione all'art. 360 c. 1 n. 3 c.p.c. Nullità della sentenza per sostanziale mancanza di motivazione, in violazione dell'art. 132 comma 2 n. 4 c.p.c., ai sensi dell'art. 156 comma 3 c.p.c., in relazione all'art. 360 c. 1 n. 4 c.p.c. Nullità della sentenza per violazione dell'art. 116 c.p.c., in relazione all'art. 360 c. 1 n. 3 c.p.c.". 2. Rileva in via preliminare il Collegio che in tale motivo formalmente unico sono riconoscibili, sia pure con qualche difficoltà, censure distinte. 3. Da un primo punto di vista (cfr. pagg. 7-10 del ricorso), l'impugnante deduce che per gli stessi fatti contestatigli in sede disciplinare egli era stato sottoposto a procedimento penale per il delitto di furto aggravato di energia elettrica dinanzi al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], il quale, con sentenza n. 1818/208, depositata il 3.10.2018 e passata in giudicato, lo aveva assolto dall'accusa di essersi impossessato dell'energia elettrica per non aver commesso il fatto, e che tale irretrattabile accertamento penale faceva stato anche in sede civile, ai sensi dell'art. 652 c.p.p. Sostiene, perciò, che la Corte territoriale avrebbe violato e disapplicato l'ora cit. art. 652 c.p.p. 3.1. La doglianza è priva di qualsiasi fondamento.3.2. Erroneamente, in primo luogo, il ricorrente fa riferimento all'art. 652 c.p.p., il quale, come risulta già dalla sua rubrica, disciplina l' "Efficacia della sentenza penale di assoluzione nel giudizio civile o amministrativo di danno", quale certamente non è il giudizio civile che ci occupa. In ipotesi, invece, nel caso in esame poteva venire in considerazione (non il seguente art. 653 c.p.p. che concerne l'efficacia della sentenza penale nel giudizio disciplinare, ma) trattandosi di procedimento civile riguardante un licenziamento disciplinare, l'art. 654 c.p.p., che regola l' "Efficacia della sentenza penale di condanna o di assoluzione in altri giudizi civili o amministrativi". L'applicabilità di tale specifica disposizione nell'ambito che qui ci occupa è stata, del resto, più volte considerata da questa Corte Suprema (cfr. da ultimo Cass. civ., sez. lav., 8.8.2022, n. 24452, in relazione all'efficacia di sentenza irrevocabile di condanna in un giudizio per un licenziamento disciplinare, e id., 31.1.2022, n. 2871, circa un caso, peraltro analogo a quello in esame, relativo a sentenza invece di assoluzione). Recita tale articolo: "Nei confronti dell'imputato, della parte civile e del responsabile civile che si sia costituito o che sia intervenuto nel processo penale, la sentenza penale irrevocabile di condanna o di assoluzione pronunciata in seguito a dibattimento ha efficacia di giudicato nel giudizio civile o amministrativo, quando in questo si controverte intorno a un diritto o a un interesse legittimo il cui riconoscimento dipende dall'accertamento degli stessi fatti materiali che furono oggetto del giudizio penale, purché i fatti accertati siano stati ritenuti rilevanti ai fini della decisione penale e purché la legge civile non ponga limitazioni alla prova della posizione soggettiva controversa".Questa Sezione, tuttavia, ha posto in luce che, ai sensi dell'art.654 c.p.p., nei giudizi civili o amministrativi non di danno, il giudicato penale di assoluzione non è opponibile a soggetti, che non abbiano partecipato al relativo processo (cfr. Cass. civ., sez. lav., 17.7.2020, n. 15344). 3.3. Ebbene, il ricorrente aveva prodotto una copia della cennata sentenza penale di assoluzione, munita di attestazione di irrevocabilità in data 3.12.2018 (come specificato a pag. 6 del ricorso), così provandone però solo il passaggio in giudicato formale nel suo ambito. Difatti, l'impugnante neppure ha allegato che la sua datrice di lavoro avesse preso parte ad un qualsiasi titolo al relativo procedimento penale conclusosi con quella decisione (la controricorrente, dal canto suo, ha dedotto che la sentenza di assoluzione esibita da controparte è stata resa in un giudizio in cui Enel non era parte: cfr. pag. 14 del controricorso). Conseguentemente, detta sentenza di assoluzione non era vincolante per i giudici di merito di questo procedimento civile. 3.4. In difetto di un'efficacia di giudicato ex art. 654 c.p.p. di quella sentenza in questa sede civile sul piano soggettivo, cioè rispetto alla società datrice di lavoro, appaiono incensurabili in proposito le considerazioni comunque svolte dalla Corte territoriale su questo aspetto. In particolare, detta Corte ha tenuto conto che il giudice penale aveva "assolto il Falco ai sensi dell'art. 530 II comma Cpp, avendo egli ritenuto non provato al di là di ogni ragionevole dubbio che l'abusivo allaccio riscontrato dai verificatori Enel abbia alimentato l'immobile", ma ha poi considerato: "Ebbene se ciò correttamente lascia dubbi sulla consumazione del reato, sulla scorta delle prove raccolte in sede penale, ben diversa è l'entità dei fatti, disciplinarmente rilevanti accertati in questa sede, si ribadisce la gran parte dei quali neppure oggetto di seria contestazione. La responsabilità disciplinare si fonda, infatti, sulle circostanze sopra evidenziate esistenza dell'impianto abusivo sulla proprietà e prelievo di energia e potenza elettrica in modo incontrollato e non fatturato che in questo giudizio risultano ampiamente provati con la documentazione allegata dalla società come già sopra detto. E detti fatti vanno ragguagliati alle qualità soggettive del Falco, dipendente della convenuta, in termini di gravità della condotta e di carenza del vincolo fiduciario. Vi è, dunque, l'evidenza della provata realizzazione del fatto materiale oggetto di contestazione posto a sostegno del licenziamento". E in mancanza di un giudicato penale vincolante, la Corte distrettuale ben poteva compiere un autonomo accertamento quale quello così compiuto (cfr. a riguardo la già cit. Cass. n. 2871/2022 circa i limiti del giudicato penale in subjecta materia). 4. Nell'apparentemente unico motivo di ricorso è enucleabile una seconda censura (cfr. pagg. 10-14 del ricorso), nella quale si addebita alla Corte di merito di aver omesso il rilievo della nullità per genericità della contestazione disciplinare, e, non tenendo conto del principio di immutabilità della contestazione, di aver interpretato la stessa in modo da configurare una insussistente responsabilità oggettiva del ricorrente, discendente dal solo fatto che l'allaccio abusivo era stato realizzato dalla pubblica via verso un terreno di sua proprietà. 4.1. Tale censura è inammissibile per plurime ragioni. 4.2. In primo luogo, occorre considerare che, secondo un consolidato indirizzo di questa Corte, l'accertamento relativo al requisito della specificità della contestazione disciplinare costituisce oggetto di un'indagine di fatto, incensurabile in sede di legittimità, salva la verifica di logicità e congruità delle ragioni esposte dal giudice di merito (cfr. Cass. civ., sez. lav., 31.5.2022, n. 17721; id., 12.5.2015, n. 9615; id., sez. lav., 26.10.2010. n. 21912); inoltre, l'apprezzamento di tale requisito - da condurre secondo i canoni ermeneutici applicabili agli atti unilaterali - è riservato al giudice di merito, la cui valutazione è sindacabile in cassazione solo mediante precisa censura, senza limitarsi a prospettare una lettura alternativa a quella svolta nella decisione impugnata (così Cass. civ., sez. lav., 30.5.2018, n. 13667). 4.3. Orbene, nel punto di doglianza in esame, il ricorrente, nel tornare ad assumere l'estrema genericità della contestazione in questione, non solo manca di dedurre la violazione di canoni ermeneutici di sorta applicabili agli atti unilaterali da parte dei giudici di secondo grado, ma neppure si confronta con il testo della nota di contestazione disciplinare, proponendone nondimeno una propria lettura alternativa a quella esposta nell'impugnata sentenza. 4.4. L'impugnante, inoltre, non considera che la stessa Corte non aveva mancato di riferire testualmente come "recita(va) la contestazione del 23.9.2016" (cfr. in extenso tra la pag. 1 e la pag. 2 dell'impugnata sentenza), in cui, in sostanza, si contesta al dipendente di aver tenuto nella sua proprietà, "a pochi metri dalla sua casa", un allaccio abusivo. Non vi è stata dunque da parte della Corte d'appello alcuna modifica della contestazione: nella sentenza oggetto di ricorso, dopo tra l'altro aver dato conto che il lavoratore, sopraggiunto durante le attività di verifica, aveva sottoscritto il relativo verbale, dichiarando "di non essere a conoscenza dei fatti sopraindicati in quanto il cavo si trova al confine della mia proprietà", si legge che: "In sostanza il fatto non è contestato nella sua materiale esistenza ma il ricorrente deduce di non essere stato a conoscenza dell'allaccio", aggiungendosi che, in un secondo momento, lo stesso aveva dedotto che l'allaccio era stato "effettuato da persona addetta alla coltivazione di un fondo di proprietà dello stesso Falco (tale [OSCURATO:PERSONA]), per ovviare al malfunzionamento di un gruppo elettrogeno che, invece, il ricorrente stesso possedeva ed utilizzava. Pacifico è anche che i cavi percorressero la sua proprietà in maniera evidente e che ad un certo punto fossero interrati (ciò è evidente dal materiale fotografico in atti)" Ha, quindi, considerato la Corte napoletana che: "Il ricorrente - che è soggetto qualificato in relazione alla sua qualità di dipendente della convenuta - anche a voler ritenere che non lo abbia costruito, ha tenuto nella propria abitazione un collegamento abusivo alla rete elettrica finalizzato all'alimentazione degli apparati della proprietà, in parte interrato ed adiacente il perimetro dell'abitazione". Ed ha poi aggiunto che in base ai consumi rilevati e alle bollette pagate il dipendente non poteva non essersi avveduto dell'anomalia. E tanto è stato ritenuto sufficiente per la sussistenza del fatto addebitato anche sotto il profilo psicologico. 5. Infine, una terza censura è volta a denunciare che la motivazione dell'impugnata sentenza sarebbe "gravemente insufficiente e sostanzialmente mancante, fondando su gravissimi errori nella valutazione degli elementi di fatto oggetto di prova, tali da far venir meno il "minimo costituzionale" richiesto dall'art. 111 Cost., comma 6, individuabile nelle ipotesi che si convertono in violazione dell'art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4 e danno luogo a nullità della sentenza". Nello sviluppo della relativa parte dell'apparente unico motivo in esame (cfr. pagg. 14-18 del ricorso) si assume che la sentenza sarebbe nulla "anche per le plurime gravi incongruenze della motivazione sopra segnalate", vale a dire, quelle riferite alle due doglianze in precedenza respinte o valutate inammissibili.5.1. Rileva in contrario il Collegio che la motivazione della sentenza impugnata, non solo è senz'altro graficamente esistente, ma non è certamente apparente o perplessa; neppure nella stessa sono riscontrabili insanabili contraddizioni consistenti in affermazioni tra loro del tutto inconciliabili che, del resto, il ricorrente neppure indica. Come si è già visto, al contrario, la Corte territoriale ha congruamente motivato sul perché la contestazione disciplinare non fosse "per nulla generica"; ed ha diffusamente spiegato perché la condotta addebitata fosse effettivamente ascrivibile al Falco, nonostante la sua assoluzione in sede penale in base ad una sentenza reputata non vincolante (correttamente, secondo quanto qui specificato, perché priva dell'efficacia di cui all'art. 654 c.p.p.). Del resto, il ricorrente per suffragare le pretese anomalie di una motivazione, dallo stesso ricorrente - come si è visto - in realtà malintesa o parzialmente considerata, intenderebbe far leva su aspetti che nulla hanno a che fare con tale motivazione (cfr. pagg. 16-17 del ricorso per cassazione). 6. In definitiva, il ricorso nel suo complesso dev'essere respinto. 7. Il ricorrente, pertanto, in quanto soccombente, dev'essere condannato al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese di questo giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo, ed è tenuto al versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in C 200,00 per esborsi ed C 4.500,00 per compensi, oltre rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge.Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contr