CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 9 gennaio 2024
Cassazione n. 02535/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 6495/2019R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] - Agenzia delle Entrate [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio ex legein Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA],rappresentato e difeso per procura in atti dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall’Avv.[OSCURATO:PERSONA] che ha indicato indirizzo p.e.c. -resistente- Oggetto: Tributi 27– 64 95 - 2019 – 09/01/2024 MMF nonché contro Agenzia delle Entrate -intimata- avverso la sentenza della Commissione Tributaria regionale della Calabria, Sez. distaccata di [OSCURATO:PERSONA], n. 2046/07/2018 pronunciata il 14 giugno 2018 e depositata il 1 2 luglio 2018 , notificata. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 09 gennaio 2024 dal Co: Marcello M. Fracanzani; RILEVATO 1.Il sig. [OSCURATO:PERSONA] riceveva la notifica di una cartella esattoriale, essendo costui erede coobbligato della madre sig.a [OSCURATO:PERSONA], soccombente in alcuni giudizi erariali con sentenze ormai passate in giudicato. 2. Il contribuente adiva così il giudice di prossimità ivi contestando la ritualità della notifica della cartella esattoriale per essere quest’ultima stata notificatagli personalmente e nominativamente e non anche in qualità di erede, oltre ad eccepire l’inesistenza del titolo esecutivo. Si costituiva l’Agenzia delle Entrate e l’Agente della [OSCURATO:SOCIETA], il quale eccepiva la propria carenza di legittimazione, essendo la sua attività circoscritta alla sola notificazione della cartella ed essendo di contro l’iscrizione a ruolo rimessa alla competenza dell’Amministrazione finanziaria. La CTP, che nulla contestava in ordine alla legittimità del debito tributario, accoglieva il ricorso del contribuente rilevando la sola nullità assoluta ed insanabile del procedimento notificatorio della cartella promosso senza la specificazione della qualità di erede del sig. [OSCURATO:PERSONA]. 3. Ricorreva in appello l’Agenzia delle Entrate, ribadendo la regolarità della notificazione della cartella tenuto conto che, ove 27– 64 95 - 2019 – 09/01/2024 MMF l’Amministrazione finanziaria abbia conoscenza della qualità di erede del destinatario, può eseguire la notificazione a lui personalmente e nominativamente. Alle tesi dell’Amministrazione finanziaria aderiva l’Agente della [OSCURATO:SOCIETA] il quale rinnovava il proprio difetto di legittimazione passiva. Si costituiva anche il contribuente che rinnovava l’eccezione di irregolarità della notificazione della cartella. La CTR rigettava il gravame aderendo al decisum di primo grado, ritenendo invalida la notificazione eseguita nominativamente al sig. [OSCURATO:PERSONA] e non nella sua qualità di erede. 4. Ricorre per la cassazione della sentenza l’Agente della [OSCURATO:SOCIETA], che svolge due motivi di riscorso. Deposita memoriae istanza di fissazione il contribuente, mentre rimane intimata l’Amministrazione finanziaria. CONSIDERATO 1.In via pregiudiziale va dichiarata l’inammissibilità della memoria del 8 maggio 2019 depositata dal contribuente, trattandosi del primo scritto difensivo dimesso dalla parte, non notificatoe non preceduto da rituale costituzione in giudizio ai sensi dell’art. 370 c.p.c.. 2.Va inoltre confermata la tempestività del ricorso benché la sentenza sia stata notificata direttamente a ll’Agente della [OSCURATO:SOCIETA] presso la sua sede legale in Roma, via Grezar 14 per la decorrenza del termine “breve” per impugnare. Non trova invero applicazione,nella vertenza in esame, il principio sancito da questa Corte con la sentenza n. 24616/2023 secondo cui «nel processo tributario, la notificazione della sentenza di primo grado, nei confronti dell’Agenzia delle Entrate [OSCURATO:SOCIETA], effettuata dall’ufficiale giudiziario presso la sede a mani dell’impiegato addetto, è idonea ai fini della decorrenza del termine breve per appellare di cui all’art. 51, comma 1, d.lgs. n. 546 del 1992, pur in presenza di elezione di domicilio presso il procuratore del libero foro, in quanto l’art. 17 d.lgs. n. 546 del 1992 fa comunque salva, anche in caso di 27– 64 95 - 2019 – 09/01/2024 MMF elezione di domicilio, la validità della consegna a mani proprie « . Ed infatti questa Corte, dopo aver diffusamente ricostruito la disciplina normativa prevista per la decorrenza del termine breve di impugnazione sia nel codice di rito, sia nel d.lgs. n. 546/1992 per i giudizi di merito, ha affermato «la contrapposizione con la disposizione di cui all’art. 62, comma 2, del medesimo decreto legislativo («Al ricorso per cassazione ed al relativo procedimento si applicano le norme dettate dal codice di procedura civile in quanto compatibili con quelle del presente decreto»), la quale, per il giudizio di cassazione della sentenza della commissione tributaria regionale fa espressamente riferimento all’applicabilità delle norme del codice di procedura civile, così attribuendo, per questa sola ipotesi, la prevalenza alle norme processuali ordinarie ed escludendo l’esistenza di un giudizio tributario di legittimità, cioè di un giudizio di cassazione speciale in materia tributaria». Si può ora passare all’esame del merito. 3 Con il primo motivo di ricorso la parte ricorrente lamenta l’error in procedendoper violazione e falsa applicazione dell’art. 132, n. 4, c.p.c. e dell’art. 36, n. 4, d.lgs. 546/1992 in relazione all’art. 360, co. 1, n. 4 c.p.c. e la nullità della sentenza per mancanza di motivazione ovvero motivazione apparente, perplessa e obiettivamente incomprensibile. 3.1 In sostanza denunzia l’illegittimità della sentenza per aver la C.T.R. reso la sua decisione senza illustrare, tra le varie soluzioni possibili, le ragioni della sua scelta, tenuto anche conto che tra le parti era incontroversa la legittimità della pretesa tributaria e che l’Ufficio era a conoscenza del decesso del de cuius. Il motivo è infondato. 4.Va precisato, in particolare, che costituisce ius receptum (in termini, Cass. n. 2876 del 2017) il principio secondo cui il vizio di motivazione meramente apparente della sentenza ricorre allorquando il giudice, in violazione di un preciso obbligo di legge, 27– 64 95 - 2019 – 09/01/2024 MMF costituzionalmente imposto (art. 111 Cost., comma 6), e cioè dell'art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4 (in materia di processo civile ordinario) e dell'omologo D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, comma 2, n. 4 (in materia di processo tributario), omette di esporre concisamente i motivi in fatto e diritto della decisione, di specificare o illustrare le ragioni e l'iter logico seguito per pervenire alla decisione assunta, e cioè di chiarire su quali prove ha fondato il proprio convincimento e sulla base di quali argomentazioni è pervenuto alla propria determinazione, in tal modo consentendo anche di verificare se abbia effettivamente giudicato iuxta alligata et probata.Come da ultimo precisato da questa Corte, «ricorre il vizio di omessa o apparente motivazione della sentenza allorquando il giudice di merito ometta ivi di indicare gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento ovvero li indichi senza un'approfondita loro disamina logica e giuridica, rendendo, in tal modo, impossibile ogni controllo sull'esattezza e sulla logicità del suo ragionamento» (Cass.n. 9105 del 07/04/2017; Cass. 25456 del 2018; n. 26766 del 2020). 4.1 Nella fattispecie in esame la C.T.R. ha motivato il rigetto del gravame sul presupposto di quanto risultava dalla disamina della cartella esattoriale e, segnatamente, del perfezionamento dell’iter notificatorio al contribuente personalmente. La CTR ha in particolare dimostrato di aderire alla tesi del contribuente secondo cui era doverosa l’indicazione della sua qualifica di erede nella relata di notifica, con motivazione che, benché non rispondente alle aspettative delle Amministrazioni costituitesi nel giudizio di secondo grado, è chiara edesplicita. 5. Con il secondo motivo di ricorso la parte ricorrente denunzia l’error in iudicandoper violazione e falsa applicazione degli artt. 60 e 65 d.P.R. n. 600/1973, con riferimento all’art. 25, co. 2, d.P.R. n. 602/1973, all’art. 6 dello Statuto del contribuente (L. n. 212/2000), all’art. 165 c.p.c. e all’art. 21 octies L. n. 241/1990 in parametro all’art. 360, co. 1, n. 3 c.p.c. 27– 64 95 - 2019 – 09/01/2024 MMF 5.1 In sostanza critica la sentenza per non essersi la C.T.R. avveduta del fatto che l’art. 65 citato prevede che, per le obbligazioni tributarie, gli eredi siano obbligati in solido e non per quota ereditaria e che, nel caso in cui i successori abbiano comunicato all’Amministrazione finanziaria la loro qualifica e il loro domicilio fiscale, la notifica dell’atto va eseguita a costoro personalmente e nominativamente e che, solo in caso contrario, è possibile procedere alla notifica in via collettiva presso l’ultimo domicilio del de cuius. 5.2 Ricorda altresì che nella fattispecie in esame non è mai stata contestata né la qualifica di erede del contribuente, né la ricezione da parte sua della cartella e che l’Amministrazione finanziaria era a conoscenza del decesso del dante causa. 6. Il motivo è fondato. Nell'ipotesi di decesso del contribuente, ove l'evento sia noto all'Ufficio, la notificazione della cartella di pagamento effettuata presso il suo ultimo domicilio, indirizzata al de cuius e non nei confronti degli eredi collettivamente ed impersonalmente, in assenza della comunicazione di cui all'art. 65 del d.P.R. n. 600 del 1973, è nulla, ma può ritenersi sanata per raggiungimento dello scopo, ai sensi dell'art. 156, comma 3, c.p.c., qualora l'erede abbia proposto tempestiva impugnazione anche per motivi di merito, dimostrando di aver avuto contezza del contenuto dell'atto notificato (cfr. Cass.V, 21184/2022; cfr. altresì in motivazione,Cass. 13760 del 2019). 7.In definitiva il ricorso è fondato e merita accoglimento. P.Q.M. La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso , rigettato il primo, cassa la sentenza impugnata, in relazione al motivo accoltoe rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado per la Calabria – Sezione di Reggio C