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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 14130/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/06/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che l'unico motivo del ricorso presentato da [OSCURATO:PERSONA], che lamenta la contraddittorietà e la illogicità della motivazione in relazione all'errata valutazione del compendio probatorio, è manifestamente infondato, poiché la motivazione è esente da vizi di logicità e contraddittorietà, avendo la Corte territoriale (cfr. pag. 2) confermato il superamento della soglia di punibilità sulla base delle indicazioni contenute nel verbale di constatazione, ritenuto non attendibile dalla difesa con argomentazioni apodittiche e nemmeno argomentate; stante l'inammissibilità del ricorso e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delie spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle Ammende P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 17 marzo 20

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/06/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che l'unico motivo del ricorso presentato da [OSCURATO:PERSONA], che lamenta la contraddittorietà e la illogicità della motivazione in relazione all'errata valutazione del compendio probatorio, è manifestamente infondato, poiché la motivazione è esente da vizi di logicità e contraddittorietà, avendo la Corte territoriale (cfr. pag. 2) confermato il superamento della soglia di punibilità sulla base delle indicazioni contenute nel verbale di constatazione, ritenuto non attendibile dalla difesa con argomentazioni apodittiche e nemmeno argomentate; stante l'inammissibilità del ricorso e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delie spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle Ammende P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 17 marzo 20
Sentenza Cassazione n. 14130/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris