CassazionesentenzaSezione LDecisione del 6 dicembre 2022
Cassazione n. 38168/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 25723/2018 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA , [OSCURATO:PERSONA] n. 3/A, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende unitamente e disgiuntamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamentedomiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n. 109, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende unitamente e disgiuntamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente- nonchécontro INPS-[OSCURATO:PERSONA], in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] N. 29, presso l’Avvocatura centrale INPS,rappresentato e difeso dall’ avvocato [OSCURATO:PERSONA] congiuntamente e disgiuntamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO , [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA]; -resistentecon mandato- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di FIRENZE n. 151/2018 , depositata il09/03/2018, R.G.N. 793/2016; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 06/12/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. RILEVATOCHE 1. con sentenza 9 marzo 2018, la Corte d’appello di Firenze ha rigettato l’appello principale di [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:SOCIETA]. e, in accoglimento di quello incidentale di [OSCURATO:PERSONA] (dipendente della prima dal 17 settembre 1973 al 1° gennaio 2009, con prestazione della propria attività all’estero presso le filiali di Francoforte e di Londra), ha condannato la banca, in riferimento alla mancata inclusione delle voci di trattamento estero nella base di calcolo del T.f.r. ed alle relative conseguenze contributive: a) al pagamento, in favore del secondo, delle somme di € 106.018,82 (per differenze sul T.f.r.), di € 17.434,00 (per risarcimento del danno derivante dalla minor rendita percepita dal Fondo di Previdenza complementare) e di € 56.809,00 (per differenze di assegno straordinario di sostegno al reddito maturate fino al 31 agosto 2012), oltre differenze successive sullo stesso assegno di importo mensile pari a € 6.115,00; tutto oltre rivalutazione monetaria ed interessi; b ) a regolarizzare la posizione contributiva del lavoratore in riferimento alla contribuzione previdenziale obbligatoria, relativamente alle voci componenti il trattamento estero; c) a costituire presso l’Inps la riserva matematica prevista dall’art. 13 legge n. 1338/1962, con riferimento alla contribuzione omessa. Così essa ha riformato la sentenza di primo grado, che aveva condannato la banca al pagamento delle somme di € 66.485,27 per ulteriore T.f.r., di € 11.900,00 per dotazione del Fondo di Previdenza complementare e di € 41.236,00 per assegno straordinario di sostegno al reddito (tutto oltre accessori) e determinato in € 51.321,60 l’omissione contributiva correlata; 2. la Corte territoriale ha preliminarmente disatteso l’eccezione di decadenza, per mancata impugnazione degli accordi tra le parti di rinuncia del lavoratore agli effetti retributivi e contributivi del trattamento estero ai sensi dell’art. 2113 c.c., per la nullità della rinuncia, siccome riguardante crediti futuri; 3. nel merito, essa ha quindi: a) ritenuto la natura retributiva di tutte le voci del trattamento estero, comprese quelle relative a “viaggi per ferie”, “contributi scolastici” e “contributo per le spese di locazione” escluse dal Tribunale (che aveva riconosciuto quelle relative a “rimborso forfettario per lo svolgimento all’estero della funzione” , “rimborso spese forfettario per maggiori spese per familiari a carico trasfertisti”, “differenziale costo della vita all’estero”,“indennità per il servizio prestato all’estero”), pertanto da includere nella base imponibile del T.f.r., con i conseguenti effetti nella previdenza complementare ed obbligatoria; b) escluso la prescrizione della domanda di contribuzione omessa, non avendo il lavoratore proposto una tale domanda ma quella risarcitoria per le inferiori prestazioni previdenziali integrative a causa della contribuzione omessa; c) ravvisato la correttezza della C.t.u. contabile esperita in primo grado nella determinazione degli importi spettanti al lavoratore; d) rilevato l’omessa pronuncia del Tribunale sulla domanda del lavoratore di costituzione presso l’Inps della riserva matematica prevista dall’art. 13 legge n. 1338/1962, con riferimento alla mancata contribuzione; 4. con atto notificato il 10 settembre 2018, la banca ha proposto ricorso per cassazione con sette motivi, illustrati da memoria ai sensi dell’art. 380bis1 c.p.c., cui il lavoratore ha resistito con controricorso; l’Inps, ritualmente intimato, ha depositato una procura speciale, senza svolgere difese. [OSCURATO:PERSONA] 1. nel rispetto dell’ordine di pregiudizialità logico-giuridica delle questioni poste, dovendo preliminarmente esserne verificata la natura, la ricorrente deduce violazione degli artt. 2120 c.c., 61 – 72 [OSCURATO:PERSONA] 2005 e succ. mod. applicato sul cd. “trattamento estero”, per erronea qualificazione degli emolumenti in questione come retributivi, nonostante la loro variabilità in relazione alle spese sostenute dal lavoratore, in difetto pertanto della loro natura continuativa e per l’espressa esclusione del CCNL di tutti i rimborsi di spese, a prescindere dalla natura retributiva o risarcitoria e dei trattamenti di trasferimento o missione (secondo motivo); 2. esso è infondato; 3. secondo il consolidato insegnamento di questa Corte, recentemente ribadito, “… in materia di trattamento economico aggiuntivo attribuito al lavoratore che presti la propria opera all'estero, alle somme erogate a titolo di rimborso spese è riconosciuta natura retributiva qualora si tratti di spese effettuate dal lavoratore per adempiere, sia pur indirettamente, agli obblighi della prestazione lavorativa, non assumendo rilievo il carattere forfettario o meno del rimborso, ma esclusivamente il collegamento sinallagmatico della spesa sostenuta dal lavoratore con la prestazione lavorativa all'estero, risolvendosi la corresponsione dell'importo in un adeguamento della retribuzione per le maggiori spese in considerazione delle condizioni ambientali in cui il lavoratore presta la sua attività (Cass.18 marzo 2009, n. 6563, che nella specie, relativa alla domanda di liquidazione del T.f.r. a favore di un dipendente che, in posizione di distacco, aveva svolto le sue mansioni a Panama, ha confermato la sentenza impugnata che aveva riconosciuto natura retributiva alle spese relative all'alloggio, al rimborso dei viaggi aerei, alle spese di iscrizione e frequenza nelle scuole dei figli trasferiti all'estero in quanto attribuzioni patrimoniali dirette alla salvaguardia della retribuzione); d’altro canto, il trattamento estero ha natura retributiva, tanto in presenza di una funzione compensativa della maggiore gravosità del disagio morale e ambientale, quanto nel caso in cui sia correlato alle qualità e condizioni personali concorrenti a formare la professionalità indispensabile per prestare lavoro fuori dai confini nazionali; il rimborso spese per la permanenza all'estero, che costituisca reintegrazione di una diminuzione patrimoniale derivante da una spesa effettiva sopportata dal lavoratore nell'esclusivo interesse del datore, ha invece natura riparatoria, restando normalmente collegato ad una modalità della prestazione lavorativa richiesta per esigenze straordinarie, priva dei caratteri della continuità e determinatezza (o determinabilità) e fondata su una causa autonoma rispetto a quella retributiva (Cass. 22 luglio 2016, n. 15217; Cass. 27 luglio 2018, n. 20011); … ai fini della determinazione della base di computo del trattamento di fine rapporto, ai sensi dell'art. 2120, secondo comma c.c. e in mancanza di una deroga espressa contenuta nella contrattazione collettiva, la natura di retribuzione di un emolumento aggiuntivo corrisposto al lavoratore per lo svolgimento di lavoro all'estero o in altra sede lavorativa è desumibile da indici sintomatici, inclusi quelli emergenti in sede di conclusione del contratto individuale, che denotino la non occasionalità dell'emolumento, dovendosi invece attribuire natura non retributiva alle voci che abbiano la finalità di tenere indenne il lavoratore da spese che non avrebbe incontrato se non fosse stato trasferito, sostenute nell'interesse dell'imprenditore; con la conseguenza, in particolare, che all'elargizione per abitazione corrisposta a un funzionario bancario trasferito con familiari conviventi, debba attribuirsi natura retributiva, desunta dal carattere periodico dell'erogazione, dalla sua corresponsione in misura fissa e senza documentazione giustificativa, al suo essere condizionata al permanere dell'abitazione e all'avvenuto assoggettamento a retribuzione (Cass. 31 agosto 2018, n. 21519; Cass. 3 giugno 2019, n. 12123 e n. 15124); … qualora poi non vi siano precise ed univoche clausole contrattuali pattuite in vista del trasferimento e comunque, a prescindere dall'assetto riconducibile alla qualificazione delle parti in ipotesi di disciplina legale da ritenere prevalente sulla concreta previsione delle stesse quanto alla inclusione nel trattamento di fine rapporto, in mancanza di una deroga espressa da parte della contrattazione collettiva ai sensi dell'art. 2120, secondo comma c.c., ai fini della individuazione della natura di retribuzione ovverodi rimborso spese di una voce del trattamento corrisposto per lo svolgimento di lavoro all'estero, deve aversi riguardo a indici sintomatici, che consentano una valutazione della suddetta natura in via induttiva, senza trascurare, in tale indagine, anche elementi che emergano in sede di stipulazione del contratto individuale, che assumono, per quanto detto, valore orientativo ai fini considerati; così, ai fini della identificazione dei caratteri propri della retribuzione rilevano sicuramente: a) la continuità, periodicità ed obbligatorietà della somma corrisposta o del beneficio riconosciuto, b) l'assenza di giustificativi di spesa, c) la natura compensativa del disagio o della penosità della prestazione resa, d) il rapporto di necessaria funzionalità con la prestazione lavorativa, e) la funzione di salvaguardia del livello retributivo e di adeguamento ai maggiori oneri derivanti dal nuovo ambiente di lavoro, assumendo significato, quale ulteriore indice sintomatico della natura retributiva, il prelievo contributivo effettuato, la cui mancanza non può, tuttavia, deporre nel senso della connotazione quale esborso della indennità riconosciuta e della esclusione della natura retributiva (Cass. 5 ottobre 2018, n. 24594, in motivazione, sub p.ti 11 e 12) …”(Cass. 29 settembre 2022, n. 28420, in motivazione, p.ti da 3. a 3.3.); 3.1. nel caso di specie, la Corte d’appello, in esatta applicazione dei suindicati principi di diritto, sulla base di un argomentato accertamento (in particolare, dal primo capoverso, sub“Motivi 2) e 3) … ”, di pg. 5 al quinto di pg. 6 e ancora dal primo al quarto capoverso sub“appello incidentale” di pg. 8 della sentenza) ha ritenuto la natura retributiva di tutte le voci del trattamento estero, comprese quelle relative a “viaggi per ferie” , “contributi scolastici” e“contributo per le spese di locazione” , oltre a quelle già riconosciute dal Tribunale (“rimborso forfettario per lo svolgimento all’estero della funzione”, “rimborso spese forfettario per maggiori spese per familiari a carico trasfertisti”, “differenziale costo della vita all’estero”, “indennità per il servizio prestato all’estero”); 3.2. né, a fronte dell’accertata natura retributiva, l’art. 2120, secondo comma c.c. è derogato dalla previsione dell’art. 72, quarto comma [OSCURATO:PERSONA] 12 febbraio 2005, secondo cui dal computo per il T.f.r. “restano esclusi soltanto gli emolumenti di carattere eccezionale, quanto corrisposto a titolo di effettivo rimborso, anche parziale, di spese sostenute ed i trattamenti corrisposti ai sensi degli artt. 61 e 79 o, comunque, corrisposti con finalità similari al quadro direttivo trasferito o in missione”: in quanto palesemente riguardanti, per le missioni in Italia e all’estero (art. 61) e i trasferimenti (art. 79), non già tutti i trattamenti, ma soltanto quelli “corrisposti con finalità similari”(e pertanto “emolumenti di carattere eccezionale, quanto corrisposto a titolo di effettivo rimborso, anche parziale, di spese sostenute”), aventi natura compensativa e non retributiva; 4. la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 51, ottavo comma d.p.r. 917/1986, 12 primo comma legge n. 153/1969, per erronea inclusione degli emolumenti corrisposti al lavoratore per trattamento estero nella base di computo del T.f.r. sulla base della sola previsione legale previdenziale, senza accertamento in ordine alla loro natura, nonostante la norma tributaria denunciata, di attribuzione della natura di reddito alle indennità per i servizi prestati all’estero in misura del 50% (terzo motivo); 5. esso è infondato; 6. in via di premessa, spetta al giudice di merito l’accertamento della natura retributiva o risarcitoria del trattamento economico aggiuntivo, riconosciuto al lavoratore che presti la propria opera all'estero (Cass. 22 novembre 2010, n. 23622; Cass. 29 settembre 2022, n. 28420), sulla base dei sintomatici elementi individuativi, indicati nella giurisprudenza citata (Cass. 5 ottobre 2018, n. 24594) nella parte finale del superiore p.to 3; 6.1. non sussiste poi alcun vincolo legale, nel suddetto accertamento del giudice di merito, dipendente dal ricorso al criterio tributario di composizione del reddito soggetto ad imposta (art. 51, ottavo comma d.p.r. 917/1986, secondo cui: “gli assegni di sede e le altre indennità percepite per servizi prestati all'estero costituiscono reddito nella misura del 50 per cento”), non deputato all’individuazione della natura retributiva degli emolumenti in questione, quanto piuttosto all’indicazione della misura incidente sulla composizione del reddito del soggetto percettore; 7. la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 36 Cost., 1362, 2113 c.c., per erroneo riconoscimento al lavoratore di ulteriori emolumenti dipendenti dalla prestazione di lavoro all’estero, nonostante la sua decadenza per mancata impugnazione degli accordi economici tra le parti, recanti una rinuncia consapevole alla loro inclusione nella base di computo del T.f.r., senza incidenza sul minimo retributivo contrattuale e neppure integranti crediti futuri, per la pattuizione originaria nella causa del trattamentoeconomico (primo motivo); 8. anch’esso è infondato; 9. una volta accertata (con il rigetto del secondo motivo scrutinato) la natura retributiva delle suindicate voci escluse dalla base di computo del T.f.r., che pertanto integrano diritti futuri ed eventuali, la rinuncia ad esse, in misura integrale (nell’accordo 30 gennaio 1987) o parziale (negli accordi 9 ottobre 2006 e 9 maggio 2008), da parte del lavoratore (indiscussa nella controversia), è viziata di radicale nullità, ai sensi dell'art. 1418 c.c. e non di annullabilità, previaimpugnazione da proporsi nel termine stabilito dall'art. 2113 c.c.: tale ultima norma si riferisce, infatti, ad atti dispositivi di diritti già acquisiti e non ad unarinuncia preventiva, incidente sul momento genetico dei suddetti diritti (Cass. 14 dicembre 1998, n. 12548), in quanto non entrati nel patrimonio del lavoratore ancora in servizio (Cass.7 marzo 2005, n. 4822; Cass. 11 novembre 2015, n. 23087; Cass. 28 maggio 2019, n. 14510); 10. la ricorrente deduce inoltre erronea motivazione della condanna risarcitoria per danno dipendente da un’inferiore liquidazione delle prestazioni previdenziali integrative, in violazione dell’accordo sindacale del 31 dicembre 1998 e dello statuto di previdenza complementare per i dipendenti della banca M.P.S., per avere la Corte d’appello riconosciuto il diritto del lavoratore al ricalcolo della previdenza complementare sulla base dell’art. 64 dello Statuto del Fondo di Previdenza complementare, invece applicabile ai dipendenti “a contribuzione definita” assunti dopo la data di applicazione dell’accordo denunciato (quarto motivo); 11. esso è inammissibile: 12. la deduzione del vizio di erronea motivazione eccede il circoscritto ambito devolutivo del novellato testo dell’art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c. (Cass. s.u. 7 aprile 2014, n. 8053), avendo eventualmente la banca potuto diversamente censurare l’accordo sindacale aziendale davanti a questa Corte: sotto il profilo, siccome interpretabile esclusivamente dal giudice del merito, di verifica del rispetto dei canoni legali di ermeneutica contrattuale, mediante la specifica indicazione delle ragioni e del modo attraverso il quale si sarebbe realizzata la violazione suddetta, non potendo le censure risolversi, come nel caso di specie, nella mera contrapposizione di un'interpretazione diversa da quella accolta dalla sentenza impugnata (Cass. 3 ottobre 2005, n. 19268; Cass. 3 aprile 2014, n. 7814: entrambe in specifico riferimento ad accordi intervenuti per la trasformazione del fondo integrativo di una banca a prestazione definita in uno acontribuzione definita; Cass. 14 maggio 2019, n. 12791), pertanto insindacabile in sede di legittimità (Cass. 10 maggio 2018, n. 11254); 13. la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 2964 c.c. e della legge n. 335/1995, per la prescrizione quinquennale, oggetto di eccezione disattesa dalla Corte territoriale, della contribuzione aziendale, in quanto di natura negoziale tra le parti ed essa decorrendo anche in corso di rapporto, per la sua stabilità (quinto motivo); 14. anch’esso è inammissibile; 15. il motivo è generico, in violazione della prescrizione di specificità dell’art. 366, primo comma, n. 4 c.p.c., che ne esige l’illustrazione, con esposizione degli argomenti invocati a sostegno della decisione assunta con la sentenza impugnata e l’analitica precisazione delle considerazioni che, in relazione al motivo come espressamente indicato nella rubrica, giustificano la cassazione della sentenza (Cass. 3 luglio 2008, n. 18202; Cass. 19 agosto 2009, n. 18421; Cass. 22 settembre 2014, n. 19959; Cass. 26 settembre 2016, n. 18860; Cass. 9 ottobre 2019, n. 25354), per omessa confutazione della ratio decidendisul punto della Corte, in esito ad un’interpretazione della domanda (condanna risarcitoria per liquidazione di prestazioni previdenziali integrative inferiori a quelle dovute, anziché al versamento di contributi: così al terzo capoverso di pg. 7 della sentenza) riservata al giudice di merito e non debitamente censurata (Cass. 5 febbraio 2004, n. 2148; Cass. 10 giugno 2020, n. 11103), rispetto alla quale inconferente l’eccezione di prescrizione (così al quarto capoverso di pg. 7 della sentenza), in una prospettiva di mera critica contrappositiva; 16. la ricorrente deduce omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti e violazione degli artt. 198, 416 c.p.c., per la mancata considerazione dalla Corte d’appello dei rilievi formulati alla C.t.u., specificamente illustrati, puntualmente evidenziati dal C.t.p. (sesto motivo); 17. esso è inammissibile; 18. il novellato testo dell’art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c. consente di censurare l'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, nozione nel cui ambito non è inquadrabile la consulenza tecnica d’ufficio recepita dal giudice, risolvendosi lacritica ad essa nell'esposizione di mere argomentazioni difensive contro un elemento istruttorio (Cass. 24 giugno 2020, n. 12387; Cass. 16 marzo 2022, n. 8584); 18.1. né si configura una violazione delle norme di legge denunciate, in difetto di deduzione di un’erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una previsione normativa, implicante un problema interpretativo della stessa, né difalsa applicazione della legge, consistente nella sussunzione dell a fattispecie concreta in una qualificazione giuridica che non le si addica, perché la fattispecie astratta da essa prevista non sia idonea a regolarla, oppure nel trarre dalla norma, in relazione alla fattispecie concreta, conseguenze giuridiche che ne contraddicono la pur corretta interpretazione (Cass. 30 aprile 2018, n. 10320; Cass. 25 settembre 2019, n. 23851); 18.2. la doglianza si risolve così in una contestazione mera delle risultanze della C.t.u., cui la sentenza impugnata ha fatto puntuale riferimento in relazione alle censure specificamente ad essa rivolte (ai p.ti da 7.1. a 7.6. di pgg. 7 e 8 della sentenza), dando adeguato conto della propria adesione alle sue conclusioni (Cass. 11 giugno 2018, n. 15147; Cass. 6 maggio 2021, n. 11917), con sostanziale reiterazione delle argomentazioni difensive già disattese; 19. la ricorrente deduce, infine, violazione e falsa applicazione dell’art. 13 legge n. 1338/1962, per erroneo accoglimento dalla Corte territoriale della domanda del lavoratore di costituzione della riserva matematica, semplicemente per aver ritenuto omessa la pronuncia del Tribunale su tale domanda, quale effetto diretto dell’accoglimento dell’appello incidentale del lavoratore, senza alcuna prova del danno e di un comportamento omissivo datoriale, benché richiesto della regolarizzazione contributiva (settimo motivo); 20. esso è infondato; 21. la disciplina che regola la materia stabilisce, in particolare, che: a) il datore di lavoro che abbia omesso di versare contributi per l'assicurazione obbligatoria invalidità, vecchiaia e superstiti e che non possa più versarli per sopravvenuta prescrizione ai sensi dell'art. 55 r.d.l. 1827/1935, può chiedere, ai sensi dell’art. 13, primo comma legge n. 1338/1962 all'Inps di costituire – nei casi in cui egli sia ammesso ad esercitarne la facoltà su esibizione all'Istituto di documenti di data certa, dai quali possano evincersi la effettiva esistenza e la durata del rapporto di lavoro, nonché la misura della retribuzione corrisposta al lavoratore interessato (art. 13, quarto comma legge cit.) – una rendita vitalizia reversibile, pari alla pensione o quota di pensione adeguata dell'assicurazione obbligatoria, che spetterebbe al lavoratore dipendente in relazione ai contributi omessi; b) il lavoratore, quando non possa ottenerla dal datore e salvo il diritto al risarcimento del danno, può sostituirsi al secondo, a condizione che fornisca all'Istituto le prove del rapporto di lavoro e della retribuzione indicate nel comma precedente (art. 13, quinto comma legge cit.); c) per la costituzione della rendita il datore di lavoro, ovvero il lavoratore deve versare all'Inps la riserva matematica calcolata in base alle tariffe che saranno all'uopo determinate e variate, quando occorra, con decreto del ministro del lavoro e della previdenza sociale (art. 13, ultimo comma legge cit.); 21.1. il lavoratore può agire giudizialmente per ottenere la costituzione della rendita vitalizia ai sensi dell’art. 13, quinto comma legge cit., per essersi il datore di lavoro sottratto al versamento all'Inps della relativariserva matematica e per il cui versamento lo stesso datore resta obbligato, nei confronti dell'anzidetto datore di lavoro e dell'Inps, siccome litisconsorti necessari per il riflesso, sotto il profilo processuale, che assumono gli aspetti sostanziali rappresentati dagli interessi giuridicamente protetti: del lavoratore alla realizzazione dei presupposti della tutela assicurativa, con la condanna dell'Inps alla costituzione della rendita vitalizia e del datore di lavoro inadempiente al versamento dellariserva matematica; dell'Inps a limitare il riconoscimento della rendita vitalizia ai casi di esistenza certa e non fittizia di rapporti di lavoro; del datore di lavoro a non trovarsi esposto, ove il giudizio si svolga insua assenza, agli effetti pregiudizievoli di un giudicato ai suoi danni a causa del riconoscimento di un inesistente rapporto lavorativo, lontano nel tempo (Cass. s.u. 16 febbraio 2009, n. 3678; Cass. 23 marzo 2012, n. 4691); 21.2. nel caso di specie, laCorte territoriale ha correttamente pronunciato la condanna della banca a “costituire presso l’Inps la riserva matematica prevista dall’art. 13 legge n. 1338/1962, con riferimento alla contribuzione omessa … e già prescritta, nella misura che l’Inps determinerà”(a norma dell’art. 13, ultimo comma legge cit.), non soltanto per effetto dell’accoglimento dell’appello incidentale del lavoratore di omessa pronuncia sulla domanda, ma altresì del “rigetto dell’appello principale” (ultimo capoverso di pg. 8 della sentenza): e quindi a seguito dell’accertamento di contribuzione omessa e già prescritta, per il mancato computo del trattamento estero, nella sussistenza dei presupposti sopra illustrati e nel contraddittorio con l’Inps; 22. il ricorso deve essere pertanto rigettato per infondatezza, con regolazione delle spese del giudizio secondo il regime di soccombenza e raddoppio del contributo unificato, ove spettante nella ricorrenza dei presupposti processuali (conformemente alle indicazioni di Cass. s.u. 20 settembre 2019, n. 23535). P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna la società alla rifusione, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio, che liquida in € 200,00 per esborsi e € 8.000,00 per compensi professionali, oltre rimborso per spese generali in misura del 15% e accessori di