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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 16 settembre 2022

Cassazione n. 45492/2022

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di LECCEudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] S [OSCURATO:PERSONA]' lettefiU le conclusioni del PG \,,,,vot(N`e( L9.9)g Ritenuto in fatto

1. [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari del Tribunale di Lecce, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha rigettato la richiesta di [OSCURATO:PERSONA] di riconoscimento della continuazione tra i reati di cessione di sostanze stupefacenti oggetto di due sentenze di condanna.

Ha osservato che la sola omogeneità dei reati e la circostanza che siano stati commessi nello stesso ambito territoriale non sono sufficienti a giustificare l'applicazione della continuazione, tenuto conto del notevole lasso di tempo trascorso tra le violazioni, circa due anni, e l'assenza di elementi specifici dai quali desumere che vi fosse già all'epoca del primo reato una programmazione degli altri episodi.

2. Avverso l'ordinanza hanno proposto ricorso i difensori di [OSCURATO:PERSONA], che hanno dedotto vizio di violazione di legge e difetto di motivazione.

Il giudice ha omesso di motivare in riferimento agli elementi indicati dalla difesa, che attestano l'esistenza di un unico disegno criminoso, e si è esclusivamente soffermato, ai fini del rigetto, sul dato temporale.

Ha poi ignorato l'avvenuto riconoscimento della continuazione operato dal giudice della cognizione con riguardo ad altri analoghi episodi.

La continuazione è stata affermata in sede di cognizione dalla Corte di appello di Lecce con sentenza del 29 gennaio 2020 in riferimento a più episodi di cessione di sostanze stupefacenti.

3. Il Procuratore generale, intervenuto con requisitoria scritta, ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso.

Considerato in diritto

1. Il ricorso non merita accoglimento per le ragioni di seguito esposte.

2. [OSCURATO:PERSONA] ha preso in considerazione quanto dedotto dall'istante e con motivazione logica e adeguata ha spiegato che la sola omogeneità dei reati e il fatto che sono stati commessi nello stesso ambito territoriale non sono elementi sufficienti ad attestare l'unicità del disegno criminoso.

Ha in più rilevato, dato per nulla illogico, che la notevole distanza temporale tra essi depone nel senso della mancanza di un disegno unitario.

A fronte di queste logiche e corrette osservazioni il ricorso non ha prospettato, se non formalmente, carenze di motivazione e, ancor meno, violazioni di legge; e, pur quando ha messo in evidenza che il giudice della cognizione, in riguardo ad altri episodi di cessione di sostanza stupefacente, ha riconosciuto la medesimezza del disegno criminoso, ha omesso di adempiere l'onere di specificità del rilievo omettendo di indicare le caratteristiche spazio-temporali di detti episodi e ogni altro aspetto delle concrete vicende che possa far apprezzare una lacuna motivazionale della ordinanza ora impugnata.

3. Il ricorso, in buona sostanza, si è limitato a proporre una diversa valutazione del merito delle vicende poste all'esame del giudice dell'esecuzione, che ha compiuto i suoi apprezzamenti con motivazione logica e adeguata, senza incorrere in alcuna violazione di legge.

Esso deve pertanto essere rigettato, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso, il 16 settembre 2022 Il co sigliere

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di LECCEudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] S [OSCURATO:PERSONA]' lettefiU le conclusioni del PG \,,,,vot(N`e( L9.9)g Ritenuto in fatto 1. [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari del Tribunale di Lecce, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha rigettato la richiesta di [OSCURATO:PERSONA] di riconoscimento della continuazione tra i reati di cessione di sostanze stupefacenti oggetto di due sentenze di condanna. Ha osservato che la sola omogeneità dei reati e la circostanza che siano stati commessi nello stesso ambito territoriale non sono sufficienti a giustificare l'applicazione della continuazione, tenuto conto del notevole lasso di tempo trascorso tra le violazioni, circa due anni, e l'assenza di elementi specifici dai quali desumere che vi fosse già all'epoca del primo reato una programmazione degli altri episodi. 2. Avverso l'ordinanza hanno proposto ricorso i difensori di [OSCURATO:PERSONA], che hanno dedotto vizio di violazione di legge e difetto di motivazione. Il giudice ha omesso di motivare in riferimento agli elementi indicati dalla difesa, che attestano l'esistenza di un unico disegno criminoso, e si è esclusivamente soffermato, ai fini del rigetto, sul dato temporale. Ha poi ignorato l'avvenuto riconoscimento della continuazione operato dal giudice della cognizione con riguardo ad altri analoghi episodi. La continuazione è stata affermata in sede di cognizione dalla Corte di appello di Lecce con sentenza del 29 gennaio 2020 in riferimento a più episodi di cessione di sostanze stupefacenti. 3. Il Procuratore generale, intervenuto con requisitoria scritta, ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. Considerato in diritto 1. Il ricorso non merita accoglimento per le ragioni di seguito esposte. 2. [OSCURATO:PERSONA] ha preso in considerazione quanto dedotto dall'istante e con motivazione logica e adeguata ha spiegato che la sola omogeneità dei reati e il fatto che sono stati commessi nello stesso ambito territoriale non sono elementi sufficienti ad attestare l'unicità del disegno criminoso. Ha in più rilevato, dato per nulla illogico, che la notevole distanza temporale tra essi depone nel senso della mancanza di un disegno unitario. A fronte di queste logiche e corrette osservazioni il ricorso non ha prospettato, se non formalmente, carenze di motivazione e, ancor meno, violazioni di legge; e, pur quando ha messo in evidenza che il giudice della cognizione, in riguardo ad altri episodi di cessione di sostanza stupefacente, ha riconosciuto la medesimezza del disegno criminoso, ha omesso di adempiere l'onere di specificità del rilievo omettendo di indicare le caratteristiche spazio-temporali di detti episodi e ogni altro aspetto delle concrete vicende che possa far apprezzare una lacuna motivazionale della ordinanza ora impugnata. 3. Il ricorso, in buona sostanza, si è limitato a proporre una diversa valutazione del merito delle vicende poste all'esame del giudice dell'esecuzione, che ha compiuto i suoi apprezzamenti con motivazione logica e adeguata, senza incorrere in alcuna violazione di legge. Esso deve pertanto essere rigettato, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso, il 16 settembre 2022 Il co sigliere
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