CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 18 maggio 2022
Cassazione n. 21711/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/11/2021 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione [OSCURATO:PERSONA] ricorre, tramite Difensore di fiducia, per la cassazione della sentenza con cui la Corte di appello di Bari il 19 novembre 2021 ha integralmente confermato la decisione, appellata dall'imputato, con la quale il G.i.p. del Tribunale di Bari il 30 aprile 2021, all'esito del giudizio abbreviato, ha riconosciuto lo stesso responsabile del reato di cui agli artt. 110 cod. pen. e 73 del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. Il ricorrente si affida a due motivi, con i quali deduce vizio di motivazione in ordine agli artt. 133 e 62 bis cod.pen., in ragione della eccessività della pena e del mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, anche per pretesa disparità di trattamento rispetto alla posizione della coimputata nello stesso reato. Il ricorso è manifestamente infondato, in quanto palesemente articolato su doglianze che si risolvono nella pedissequa reiterazione di motivi già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi pertanto gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone e altri, Rv. 243838). Al riguardo, la Corte di appello ha già spiegato, con adeguata motivazione, che lo stato di incensuratezza non è sufficiente per il riconoscimento delle attenuanti generiche; che la mancata adozione di particolari accortezze in uno con la quantità rilevante di sostanza stupefacente sequestrata all'imputato (9.650,00 grammi di marijuana) e di denaro non altrimenti giustificato (9.800,00 euro) non possono essere considerati segnali di un reclutamento dell'imputato quale trasportatore solo in via eccezionale; che il fatto si è verificato nel periodo in cui lo stesso percepiva il reddito di cittadinanza e, infine, l'assenza di alcun segno di resipiscenza. La Corte ha fornito, inoltre, sufficiente, non illogica e non incongrua motivazione in ordine alla diversificazione del trattamento sanzionatorio rispetto alla concorrente Buicà (pagine 2 e 3 della sentenza impugnata), che peraltro ha seguito un percorso processuale diverso siccome destinataria di pena ex art. 444 cod.proc.pen.. Essendo, dunque, il ricorso inammissibile e non ravvisandosi, ex art. 616 cod. proc. pen., assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Costituz., sent. n. 186 del 13 giugno 2000), alla condanna al pagamento delle spese consegue anche quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, che si stima conforme a diritto ed equa, in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 18 maggio 2022. [OSCURATO:PERSONA] e ~ore Dani e nci DEPOSI