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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 16 marzo 2022

Cassazione n. 13343/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/12/2020 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto - che il ricorso proposto, nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], avverso la sentenza in epigrafe indicata, è inammissibile per assenza di specificità, poiché, esclusa la necessità di un accertamento peritale per accertare la grossolanità o non della contraffazione, la sentenza della Corte territoriale, quanto al fatto che le banconote "potevano sembrare vere" riposa razionalmente sulla valutazione espressa da un operante, la cui attendibilità, sul piano oggettivo, è solo assertivamente messa in discussione dal ricorso; - che alla pronuncia di inammissibilità consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, in ragione delle questioni dedotte, appare equo determinare in euro 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso il 16/03/2022 [OSCURATO:PERSONA] er0 estensore Il Presidente [OSCURATO:PERSONA]D4 [OSCURATO:PERSONA] (3 t [OSCURATO:PERSONA] CANen - 7 AFkJ

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/12/2020 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto - che il ricorso proposto, nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], avverso la sentenza in epigrafe indicata, è inammissibile per assenza di specificità, poiché, esclusa la necessità di un accertamento peritale per accertare la grossolanità o non della contraffazione, la sentenza della Corte territoriale, quanto al fatto che le banconote "potevano sembrare vere" riposa razionalmente sulla valutazione espressa da un operante, la cui attendibilità, sul piano oggettivo, è solo assertivamente messa in discussione dal ricorso; - che alla pronuncia di inammissibilità consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, in ragione delle questioni dedotte, appare equo determinare in euro 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 16/03/2022 [OSCURATO:PERSONA] er0 estensore Il Presidente [OSCURATO:PERSONA]D4 [OSCURATO:PERSONA] (3 t [OSCURATO:PERSONA] CANen - 7 AFkJ
Sentenza Cassazione n. 13343/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris