CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 18042/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente [OSCURATO:PERSONA] sul ricorsoiscritto al n. 5567 / 20 19 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA]; -istante - contro [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore , nonché SAL C [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], personalmente e in qualità di eredi di [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dagli [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA]; AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, domiciliatain Roma alla Via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato dalla quale èrappresentata e difes a ope legis ; –resistenti – Per la correzione dell’errore materiale contenuto nell’ordinanza n. 11348/2024 pubblicata il 29 aprile 2024, che ha definito il ricorso n. 5567/2019. Udita la relazione svolta nella camera di consigliodel 20 giugno 202 5 dal [OSCURATO:PERSONA]. Oggetto: Correzione errore materiale Rilevato che: 1. Con l’ordinanza n. 11348/2024 pubblicata in data 29 aprile 2024, questa Corte dichiarava inammissibile la domanda di revocazione dell’ordinanza n. 17806/2018, depositata il 6 luglio 2018. 2. Con apposita istanza l ’avvocato [OSCURATO:PERSONA], quale difensore di [OSCURATO:PERSONA], sollecita la correzione de gli error i materiali contenutinella detta decisione, precisamente: a) a pagina 1 il cognomedei ricorrenti è indicato in Salsiccia in luogo di Salciccia, così come nella denominazione della società ricorrente il cognome di [OSCURATO:PERSONA] è indicato in Salsiccia; il nome della ricorrente [OSCURATO:PERSONA] è indicato in [OSCURATO:PERSONA]; b) a pagina 2 i detti errori sono ripetuti dopo ‘rilevato che’. 3. Per la trattazione dell’istanza è stata fissata la camera di consiglio del 20 giugno2025. Il decreto di fissazione risulta comunicatoa tutte le parti. L’Agenzia non ha svolto attività difensiva. [OSCURATO:PERSONA] 1. La novellata previsione di cui all’art. 391-bis, primo comma, cod. proc. civ., prevede che la correzione del provvedimento della Corte di cassazione può essere chiesta e può essere anche rilevata d’ufficio dalla Corte in qualsiasi tempo. 2. [OSCURATO:PERSONA] osserva chesecondo la costante giurisprudenza di questa Corte l’inesatta indicazione del nome di una parte nell'epigrafe della sentenza rientra nella nozione di errore materiale emendabile ai sensi dell'art. 287 cod. proc. civ. tutte le volte in cui tale inesattezza non implichi un'incertezza sulla sua identificazione sostanziale e sulle conseguenti posizioni processuali» (Cass.08/08/2003, n. 11972; conf., con riferimento all’erronea indicazione del cognome di una delle parti, Cass. 24/03/2005, n. 6399). 3. Nella specie, trattandosi di errore (caduto su una sola lettera) del cognome dei ricorrenti, del nome di uno di essi e della denominazione della società ricorrente, si può quindi senz’altro provvedere con ordinanza nel senso chiesto in ricorso. 4. Nessun provvedimento sulle spese deve essere adottato, in ragione della speciale natura del procedimento di correzione degli errori materiali, in cui non è possibile individuare una parte vittoriosa e una parte soccombente (v. Cass. Sez. U. 14/11/2024, n. 29432). Dispone che nell’ordinanzadi questa Corte n. 11348/2024 pubblicata in data 29 aprile2024, alla pagina 1, nell’intestazione, ove è indicata la parte ricorrente, ed alla pagina 2, dopo ‘rilevato che’: - in luogo di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., deve intendersi e leggersi Osvaldo «Salciccia» s.r.l.; -in luogo di [OSCURATO:PERSONA], deve intendersi e leggersi «[OSCURATO:PERSONA]»; -in luogo di Salsiccia, come cognome delle parti Osvaldo, Loretta e DoloresZaccagnini, deve leggersi ed intendersi «Salciccia». Manda alla cancelleria per l’annotazione della presente ordinanza sull’originale della ordinanza n. 11348/2