CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 05274/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/09/2022 del [OSCURATO:PERSONA] di FOGGIA/dato avviso alle. Fin udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che [OSCURATO:PERSONA] - imputato del reato di cui all'art. 73, commi 1 e 4, d.P.R. n. 309 del 990 - deduce la carenza, la contraddittorietà e la manifesta illogicità della motivazione in punto di trattamento sanzionatorio, in sentenza di applicazione della pena emessa su accordo delle parti ai sensi dell'art. 444 c.p.p.; considerato che tale motivo è stato proposto al di fuori dei casi espressamente previsti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p., che consente il ricorso per cassazione «solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza»; stante l'inammissibilità del ricorso e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 27 gennaio