CassazionedecretoSezione 1
Cassazione n. 19667/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da B anca N azionale del Lavoro [OSCURATO:SOCIETA]. , rappresentata e difesa da ll'Avv. [OSCURATO:PERSONA] , elettivamente domiciliati presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], in Roma, via Crescenzio, 2,pec [OSCURATO:EMAIL] -ricorrente- [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; –intimati – avverso la sentenza n. 2104/2016 pubblicata il 20.12.2016 non notificata della Corte di appello di Catanzaroemessa nel giudizio r.g. n. 776/2011. Udita la relazione svolta nella camera di consigliodel 23 .3 . 2023 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] La BNL con atto di citazione notificato in data 23 novembre 2001 proponeva opposizione al decreto ingiuntivo n. 127/01 emesso da Tribunale di [OSCURATO:PERSONA]. Distaccata di Scalea con il quale veniva Oggetto: certificati di deposito ingiunto il pagamento, in favore dei ricorrenti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] dell'importo di £. 1.500.000.000 a titolo di rimborso di quattro certificati di deposito costituiti in pegno e scaduti. La banca opponente eccepiva l'inammissibilità del ricorso alla procedura monitoria in quanto la documentazionefornita dai ricorrenti non era idonea a costituire prova scritta del credito azionato ex art. 633 c.p.c. e deduceva la conseguente nullità del decreto. Nel merito sosteneva che i titoli azionati erano stati correttamente rimborsati secondo le istruzioni di volta in volta impartite dallo stesso sig. [OSCURATO:PERSONA] e che le relative operazioni erano state regolarmente annotate sugli estratti dei conti correnti al medesimo intestati ovvero alle imprese facenti parte dell'omonimo gruppo, inoltrati ai titolari e mai contestati. BNL chiedeva quindi la revoca del decreto opposto con condanna dei ricorrenti per responsabilità aggravata, oltre alla rifusione delle spese di lite. Si costituivano in giudizio gli opposti che contestavano i motivi di opposizione e ribadivano che i titoli non erano stati né rimborsati né documentalmente giustificati. Chiedevano il rigetto dell'opposizione e in subordine il pagamento del controvalore dei certificati di deposito non rimborsati per la complessiva somma di £. 1.500.000,000, oltre al risarcimento del danno ex art. 96 c,p.c per lite temeraria. La causa veniva istruitaa mezzo CTU. Con sentenza pubblicata in data 28 aprile 2010 il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA]. Distaccata di Scalea rigettava l'opposizione. Avverso detta sentenza proponeva appello BNL. La corte di Appello di Catanzaro con la sentenza impugnata respingeva il gravame. La corte richiamando la giurisprudenza di legittimità' che ha costantemente affermato che una volta avviato il giudizio a cognizione piena, nel quale l'onere della prova spetta all'attore in senso sostanziale e quindi, all'ingiungente opposto, evidenziava che nel giudizio i ricorrenti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avevano prodotto il decreto ingiuntivo n. 104 del 2001 con il quale il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA]. Distaccata di Scalea ingiungeva a BNL di consegnare, copia puntualmente indicata della documentazione attinente alle movimentazioni relative a ben individuati titoli nonché la documentazione atta ad individuare la persona fisica o giuridica a cui erano stati rimborsati i titoli elencati e che risultavano evidenziati negli elaborati meccanografici con la causale G rimborsati "; nonché la documentazione idonea ad individuare la persona fisica e/o giuridica che aveva prelevato i titoli indicati ed evidenziati negli elaborati meccanografici con lacausale " prelevato"; nonché la documentazione idonea aconoscere l'esito dei titolo "altri istituti" c . 446145 in data 22 maggio 1998 £. 500.000.000 eliminato dagli elaborati meccanograficicon la dicitura "giro titoli"; nonché la documentazione idonea a conoscere l'esito finale di determinati titoli tutti risultati eliminati con la dicitura regolamento sul conto n. 4848 e 4001; nonchè copia degli atti di pegno dei titoli costituiti in garanzia dei crediti concessi agli intimati dalla BNL; copia della istanza ex art. 119 TU d.lgs. n. 38/1993 di rilascio di copia degli estratti conto posizione titoli rimasta inevasa. La Corte riteneva che la documentazione esibita fosse idonea a provare il credito degli attuali intimati e che la Banca appellante , invece,non aveva prodotto idonea prova dell’avvenuto rimborso dei titoli che avrebbe dovuto risultare effettuato per cassa o da rimborso appoggiato su conto corrente. Tale carenza documentale aveva indotto a far rilevare al CTU che non vi era adeguata prova dell’avvenuto rimborso anche a causa della discrasia tra gli accrediti effettuati sui conti e le scadenze dei titoli. [OSCURATO:PERSONA] N azionale del Lavoro [OSCURATO:SOCIETA]. ha presentato ricorso per cassazione condue motiv i ed anche memorie . [OSCURATO:PERSONA] Laricorrente deduce: 1.Violazione, erronea e falsa applicazione degli artt. 633,634 e 645 c.p.c., nonché dell’art. 2697 c.c. La corte avrebbe ritenuto assolto l’onere probatorio a carico degli intimati attraverso l’esibizione del decreto ingiuntivo n. 104/2001 contenente l’ingiunzione alla consegna della documentazione relativa al rapporto titoli. La ricorrente deduce che gli intimati avrebbero dovuto esibire altra prova idonea a consentire l’identificazione dei titoli per ottenere il decreto ingiuntivo per il rimborso dei titoli che erano stati identificati soltanto dalla documentazione esibita dalla BNL che era stata contestata in sede di interrogatorio dalMaisto perché relativa ad altri titoli diversi da quelli oggetto del contenzioso. Lo stesso CTU avrebbe svolto la sua indagine rispetto ai titoli indicati nel monitorio e non su quelli precisati dalla ricorrente. 2. V iolazione , erronea e falsa applicazione dell’art. 119 TUB in relazione all’art. 2697 c.c. Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti;il Tribunale, la CTU e poi la Corte avrebbero confuso la data di immissione dei certificati di deposito nella posizione titoli con la data della loro emissione e la data del giro-titoli/prelevamento dei titoli medesimi con quella della loro scadenza. Inoltre avrebbero errato nel ritenere che i vaglia cambiari emessi dal Banco di Napoli a favore della BNL avrebbero scadenze posteriori rispetto alla data di accreditamento dei vaglia, poiché per uno di essi le date sono coincidenti (14.11.1994) e il controvalore dell’altro sarebbe stato investito nell’acquisto di un altro buono fruttifero sempre del Banco di Napoli. Il CTU avrebbe omesso infine di fornire indicazioni sugli altri due certificati di deposito per un valore di £ 500.000. Infine la ricorrente deduce che il mancato rispetto dell’art. 119 TUB da parte della ricorrente non possa costituire fondamento per la richiesta di condanna al rimborso dei titoli, ma soltanto argomento di prova ex art. 116, comma 2, c.p.c. e che, in ogni caso, tale documentazione era stata successivamente inviata agli intimati. 3. Il primo motivo è inam missibile perché, sotto l’egida della violazione di norme di diritto, si cela una sostanziale censura di merito, che presupporrebbe il riesame degli atti di causa, viceversa inibito a questa Corte di legittimità. Del pari inammissibile è il secondo motivo. Quanto all ’ asserita violazione dell’art. 119 TUB, va osservato che la censura attinge un profilo tutt’altro che decisivo della controversia, atteso che il riferimento al dovere della banca di esibizione della documentazione in suo possesso, ai sensi dellanorma predetta, è fatto solo ad abundantiamal fine di ulteriormente sottolineare l’onere probatorio sulla stessa gravante, correttamente distribuito dalla Corte d’appello sulla scorta dei criteri di cui all’art. 2697 cc. Quanto, poi, alla censura di cui al n. 5 dell’art.360 cpc, va rilevato che il ricorso omette del tutto di indicare specificamente i fatti decisivi che sarebbero stati trascurati dalla cda, nonché le ragioni della loro decisività (cfr. Cass. S.U. 8053/2014) e si limita ad articolare, invece, critiche di puro merito. 4. Per quanto esposto, il ricorso va dichiarato inammissibile s enza necessità di pronuncia in ordine alle spese di questo giudizio di legittimità, essendo le controparti rimaste intimate. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30.5.2002, n.115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, l. 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dellaricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a no