CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 5 aprile 2022
Cassazione n. 49735/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del P.G. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto che il ricorso venga dichiarato inammissibile; letta la "memoria di replica" dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] lana; [OSCURATO:PERSONA]-0 1. Con ordinanza del 5 aprile 2022, la Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA], in funzione di giudice dell'esecuzione, rigettava la richiesta formulata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], tendente a ottenere il riconoscimento della disciplina di cui all'art. 669 cod. proc. pen. in relazione alle seguenti sentenze di condanna: 1) sentenza della Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA], irrevocabile dal 28.3.2017 (nell'ambito dell'operazione c.d. [OSCURATO:PERSONA]), con la quale il Pesce era stato ritenuto responsabile del delitto di partecipazione ad associazione di stampo mafioso e condannato alla pena di anni 14 del reclusione; 2) sentenza della Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA], irrevocabile dal 29.11.2017 (nell'ambito dell'operazione c.d. Califfo), con la quale il Pesce era stato ritenuto responsabile del delitto di partecipazione ad associazione di stampo mafioso e condannato alla pena di anni 10 del reclusione. 2. Avverso detta ordinanza, hanno proposto ricorso per cassazione i difensori di fiducia del Pesce con due distinti atti, uno a firma dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] lana e, l'altro, a firma degli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. 2.1. L'avv. lana, nell'atto a sua firma, ha dedotto "violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b), d) ed e) cod. proc. pen., in relazione all'art. 669 e all'art. 125, comma 3, cod. proc. pen., nonché contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione risultante dal testo del provvedimento impugnato, con riferimento alla mancata valutazione degli elementi evidenziati e allegati all'istanza spinta ex art. 669 cod. proc. pen. con riferimento, anche, alla medesimezza del fatto storico". Secondo la difesa, contrariamente a quanto sostenuto nell'ordinanza impugnata, sussisterebbero molteplici elementi sintomatici della circostanza che il Pesce sarebbe stato processato due volte per il medesimo fatto storico: a) medesimezza della qualificazione del titolo di imputazione, atteso che il Pesce nell'ambito delle due operazioni ([OSCURATO:PERSONA] e Califfo) era stato indicato, individuato e qualificato come partecipe al delitto di cui all'art. 416-bis cod. pen, all'interno della stessa consorteria "Pesce"; b) medesimezza della identità/connotazione territoriale del fatto - reato, che trovava "base" in Rosarno, operando successivamente in Rosarno, Milano e altri differenti luoghi; c) medesimezza dei soggetti coinvolti; d) medesimezza del dato temporale: nel processo relativo all'operazione [OSCURATO:PERSONA], celebrato con il rito abbreviato, la contestazione del reato associativo riguardava la condotta accertata intorno il 28 aprile 2010 e tutt'ora permanente e, dunque, da ritenersi protratta fino alla data del 21.9.2011, a seguito della pronuncia della sentenza di primo grado; la contestazione del segmento c.d. [OSCURATO:PERSONA] nel giudizio ordinario era, invece, temporalmente circoscritta fino al 22.4.2011 e quella relativa all'operazione c.d. Califfo si riferiva al periodo dal 22.4.2011 al 22.10.2012.Inoltre, sempre secondo il ricorrente, il Giudice dell'esecuzione avrebbe dovuto considerare anche il periodo di latitanza del Pesce. 2.2. Nell'altro atto di impugnazione, la difesa ha dedotto violazione di legge e difetto di motivazione in relazione al disposto di cui all'art. 669 cod. proc. pen., sostanzialmente riproponendo le censure formulate all'ordinanza impugnata e in precedenza riportate. 3. Con requisitoria scritta, il Procuratore generale di questa Corte, dott. [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto che il ricorso venga dichiarato inammissibile. 4. In data 23 novembre 2022, l'avv. lana ha fatto pervenire presso la Cancelleria di questa Corte "memoria di replica", con cui ha criticato le argomentazioni del requirente e ha ribadito che, nel caso di specie, non sarebbe intervenuta alcuna soluzione di continuità circa l'esistenza e la partecipazione del ricorrente al vincolo associativo statuito nelle due sentenze di condanna. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile per le ragioni di seguito illustrate. La Corte territoriale ha ritenuto di escludere la ricorrenza dei presupposti di cui all'art.669 cod. proc. pen., evidenziando che: - sebbene il contesto associativo considerato dalle due sentenze fosse il medesimo e che la decisione emessa nell'ambito del processo c.d. Califfo richiamasse la pregressa appartenenza del Pesce alla cosca - appariva rilevante e fondamentale che i periodi temporali di contestazione nei due diversi protessi non erano sovrapponibili; - la stessa difesa aveva convenuto su tale circostanza e non vi era dubbio che la condotta oggetto del processo c.d. Califfo coprisse un periodo temporale successivo a quello relativo alla condotta associativa accertata con il processo c.d. [OSCURATO:PERSONA]; - nel processo [OSCURATO:PERSONA] celebrato con il rito ordinario, infatti, la contestazione associativa recava l'inciso "con condotta accertata fino al 22.4.2011", mentre in quello celebrato con il rito abbreviato, il medesimo profilo temporale era descritto "con condotta accertata fino ad almeno il 28 aprile 2010 e tuttora perdurante". e, dunque, da considerarsi protratta fino alla data della sentenza di primo grado emessa il 21.9.2011; la contestazione del processo c.d. Califfo era stata specificata "con condotta accertata il 12 agosto 2011, permanente fino al 22 ottobre 2012" ed erano stati valorizzati, a dimostrazione della persistente intraneità e operatività del Pesce nel sodalizio, elementi probatori (intercettazioni di conversazioni tra presenti del 28.1.2013) anche successivi al perimetro temporale del processo c.d. [OSCURATO:PERSONA];- la differenza cronologica tra le due imputazioni non era irrilevante, considerando, altresì, che la condotta contestata al Pesce nel processo cd. Califfo riguardava un periodo in cui il predetto si era sottratto alla cattura a seguito dell'emissione dell'ordinanza di custodia cautelare nell'ambito del processo c.d. All)é Inside, condotta che, seguendo la tesi difensiva, sarebbe priva di autonomo rilievo giuridico; - non si era, dunque, in presenza del medesimo fatto neppure naturalisticamente inteso, ostandovi la natura permanente del reato e delle condotte, nonché la contestazione temporale, non sovrapponibile, delle imputazioni associative nei due processi. 2. Ebbene, si è scelto di riportare in maniera specifica le argomentazioni poste dalla Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] a fondamento dell'ordinanza impugnata al fine di fare agevolmente rilevare come le stesse non siano affette dai denunciati vizi. Non ricorre, infatti, il vizio della violazione di legge né sotto il profilo della inosservanza (per non avere il giudice a quo applicato una determinata norma in relazione all'operata rappresentazione del fatto corrispondente alla previsione della disposizione, ovvero per averla applicata sul presupposto dell'accertamento di un fatto diverso da quello contemplato dalla fattispecie), né sotto il profilo della erronea applicazione, avendo il giudice a quo esattamente interpretato la norma di cui all'art. 669 cod. proc. pen. alla luce dei principi di diritto fissati da questa Corte. Giova, al riguardo, ricordare il principio di diritto richiamato anche nella requisitoria del Procuratore generale, secondo cui "ai fini della preclusione del giudicato, l'identità del fatto è configurabile solo ove le condotte siano caratterizzate dalle medesime condizioni di tempo, di luogo e di persone, sicché costituisce fatto diverso quello che, pur violando la stessa norma e integrando gli estremi del medesimo reato, rappresenti ulteriore estrinsecazione dell'attività delittuosa, distinta nello spazio e nel tempo da quella pregressa. (Fattispecie relativa a partecipazione ad associazione mafiosa in cui la Corte ha escluso la violazione del principio del ne bis in idem, in quanto la contestazione afferiva a un periodo temporale successivo rispetto a quello oggetto del precedente procedimento già definito con sentenza irrevocabile e si fondava su fatti nuovi, indicativi della persistente intraneità del ricorrente)" (Cass. Sez. 5, n.18020 del 10/02/2022, Rv. 283371 — 01). 3. Il percorso argomentativo svolto dalla Corte territoriale è, dunque, del tutto coerente con tale impostazione ermeneutica, avendo valorizzato soprattutto l'indicato dato temporale al quale ha attribuito fondamentale rilievo nella propria decisione e resiste alle censure difensive che finiscono con il riproporre profili già valutati e disattesi e con il prospettare una diversa "lettura" dei dati procedimentali, operazioni queste entrambe non consentite nel presente scrutinio di legittimità. 4. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - non escludendosi profili di colpa nella proposizione della impugnazione (cfr. Corte Cost. sent. n. 186 del 2000) - al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma che la Corte determina nella misura congrua ed equa di euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa dell