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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 08675/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/03/2022 della Corte d'appello di Brescia dato avviso alle parti; lette le conclusioni dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore di [OSCURATO:PERSONA], che ha sostenuto l'ammissibilità del ricorso, concludendo per il suo accoglimento; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte d'appello di Brescia confermava la sentenza del 15/06/2016 del Tribunale di Brescia di condanna di [OSCURATO:PERSONA] per i reati di estorsione continuata ai danni di [OSCURATO:PERSONA] e di detenzione di un'arma da guerra, consistente in un ordigno incendiario.

Ritenuto che il primo motivo, con il quale il ricorrente lamenta la violazione degli artt. 187 e 495 cod. proc. pen. e il «conseguente, vizio di motivazione» per non avere il Tribunale di Brescia proceduto all'esame di alcuni testimoni della difesa, in particolare, dei testimoni [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], è manifestamente infondato alla luce del principio, affermato dalla Corte di cassazione, secondo cui, qualora il giudice dichiari chiusa la fase istruttoria senza che sia stata assunta una prova in precedenza ammessa e le parti, corrispondendo al suo invito, procedano alla discussione senza nulla rilevare in ordine all'incompletezza dell'istruzione - come è avvenuto nel caso di specie (si vedano i verbali delle udienze dell'8 giugno 2016 e del 15 giugno 2016 prodotti in copia dalla ricorrente in allegato al ricorso) - la prova in questione deve ritenersi implicitamente revocata con l'acquiescenza delle parti medesime (Sez. 5, n. 7108 del 14/12/2015, dep. 2016, Sgherri, Rv. 266076-01; Sez. 5, n. 19262 del 1&/03/2012, Boni, Rv. 252523-01; in senso analogo: Sez. 3, n. 29649 del 27/03/2018, Bulletti, Rv. 273590-01).

Ritenuto che il secondo motivo, con il quale il ricorrente lamenta la violazione dell'art. 629 cod. pen. con riguardo alla mancata qualificazione del fatto ai danni della Saiani come esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza alle persone è manifestamente infondato, atteso che - posto che le Sezioni Unite di questa Corte (Sez.

U, n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027-02) hanno ormai chiarito che i delitti di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza alle persone (art. 393 cod. civ.) e di estorsione si differenziano tra loro non in relazione al quantum di violenza esercitata o alla gravità della minaccia, ma in relazione all'elemento psicologico (il quale va accertato secondo le ordinarie regole probatorie); ciò nel senso che, nel primo delitto, l'agente persegue il conseguimento di un profitto nella convinzione non meramente astratta e arbitraria, ma ragionevole, anche se in concreto infondata, di esercitare un suo diritto, ovvero di esercitare una pretesa che potrebbe formare oggetto di azione giudiziaria; nel secondo delitto, invece, l'agente persegue il conseguimento di un profitto nella piena consapevolezza della sua ingiustizia - la Corte d'appello di Brescia ha pienamente rispettato tale principio, avendo evidenziato come il perseguimento, da parte dell'imputato, di asserite spettanze a titolo retributivo non fosse emerso in alcun modo dal dibattimento; in particolare, dalle deposizioni testimoniali e dai messaggi di testo tratti d& telefono della persona offesa (nei quali l'imputato, nell'avanzare, con minacce, le proprie richieste, non le aveva mai correlate al breve rapporto di lavoro che aveva avuto con la Saiani); Considerato che il terzo motivo, con il quale il ricorrente lamenta la violazione dell'art. 2 della legge 2 ottobre 1967, n. 895, e dell'art. 192 cod. proc. pen., con riguardo alla ritenuta natura di arma da guerra dell'ordigno incendiario da lui detenuto, è manifestamente infondato, atteso che la sentenza impugnata è conforme al principio, affermato dalla Corte di cassazione, secondo cui le bottiglie incendiarie devono considerarsi comprese tra i «congegni micidiali» ed equiparate, agli effetti della legge penale, alle armi da guerra (Sez. 1, n. 34853 del 12/05/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 281892-01; Sez. 2, n. 1622 del 12/12/2012, dep. 2013, Zeqiri, Rv. 254451-01); principio che è stato affermato anche con riferimento a ordigni realizzati, come quello rinvenuto nella disponibilità dell'imputato, con un involucro in plastica (Sez. 1, n. 28812 del 15/05/2014, Kola, non massimata), e che corrisponde, del resto, a quanto è espressamente previsto dall'art. 1, primo comma, della legge 18 aprile 1975, n. 110; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte cost., sent. n. 186 del 2000), al versamento, in favore della Cassa delle ammende, della somma di euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore d

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/03/2022 della Corte d'appello di Brescia dato avviso alle parti; lette le conclusioni dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore di [OSCURATO:PERSONA], che ha sostenuto l'ammissibilità del ricorso, concludendo per il suo accoglimento; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte d'appello di Brescia confermava la sentenza del 15/06/2016 del Tribunale di Brescia di condanna di [OSCURATO:PERSONA] per i reati di estorsione continuata ai danni di [OSCURATO:PERSONA] e di detenzione di un'arma da guerra, consistente in un ordigno incendiario. Ritenuto che il primo motivo, con il quale il ricorrente lamenta la violazione degli artt. 187 e 495 cod. proc. pen. e il «conseguente, vizio di motivazione» per non avere il Tribunale di Brescia proceduto all'esame di alcuni testimoni della difesa, in particolare, dei testimoni [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], è manifestamente infondato alla luce del principio, affermato dalla Corte di cassazione, secondo cui, qualora il giudice dichiari chiusa la fase istruttoria senza che sia stata assunta una prova in precedenza ammessa e le parti, corrispondendo al suo invito, procedano alla discussione senza nulla rilevare in ordine all'incompletezza dell'istruzione - come è avvenuto nel caso di specie (si vedano i verbali delle udienze dell'8 giugno 2016 e del 15 giugno 2016 prodotti in copia dalla ricorrente in allegato al ricorso) - la prova in questione deve ritenersi implicitamente revocata con l'acquiescenza delle parti medesime (Sez. 5, n. 7108 del 14/12/2015, dep. 2016, Sgherri, Rv. 266076-01; Sez. 5, n. 19262 del 1&/03/2012, Boni, Rv. 252523-01; in senso analogo: Sez. 3, n. 29649 del 27/03/2018, Bulletti, Rv. 273590-01). Ritenuto che il secondo motivo, con il quale il ricorrente lamenta la violazione dell'art. 629 cod. pen. con riguardo alla mancata qualificazione del fatto ai danni della Saiani come esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza alle persone è manifestamente infondato, atteso che - posto che le Sezioni Unite di questa Corte (Sez. U, n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027-02) hanno ormai chiarito che i delitti di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza alle persone (art. 393 cod. civ.) e di estorsione si differenziano tra loro non in relazione al quantum di violenza esercitata o alla gravità della minaccia, ma in relazione all'elemento psicologico (il quale va accertato secondo le ordinarie regole probatorie); ciò nel senso che, nel primo delitto, l'agente persegue il conseguimento di un profitto nella convinzione non meramente astratta e arbitraria, ma ragionevole, anche se in concreto infondata, di esercitare un suo diritto, ovvero di esercitare una pretesa che potrebbe formare oggetto di azione giudiziaria; nel secondo delitto, invece, l'agente persegue il conseguimento di un profitto nella piena consapevolezza della sua ingiustizia - la Corte d'appello di Brescia ha pienamente rispettato tale principio, avendo evidenziato come il perseguimento, da parte dell'imputato, di asserite spettanze a titolo retributivo non fosse emerso in alcun modo dal dibattimento; in particolare, dalle deposizioni testimoniali e dai messaggi di testo tratti d& telefono della persona offesa (nei quali l'imputato, nell'avanzare, con minacce, le proprie richieste, non le aveva mai correlate al breve rapporto di lavoro che aveva avuto con la Saiani); Considerato che il terzo motivo, con il quale il ricorrente lamenta la violazione dell'art. 2 della legge 2 ottobre 1967, n. 895, e dell'art. 192 cod. proc. pen., con riguardo alla ritenuta natura di arma da guerra dell'ordigno incendiario da lui detenuto, è manifestamente infondato, atteso che la sentenza impugnata è conforme al principio, affermato dalla Corte di cassazione, secondo cui le bottiglie incendiarie devono considerarsi comprese tra i «congegni micidiali» ed equiparate, agli effetti della legge penale, alle armi da guerra (Sez. 1, n. 34853 del 12/05/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 281892-01; Sez. 2, n. 1622 del 12/12/2012, dep. 2013, Zeqiri, Rv. 254451-01); principio che è stato affermato anche con riferimento a ordigni realizzati, come quello rinvenuto nella disponibilità dell'imputato, con un involucro in plastica (Sez. 1, n. 28812 del 15/05/2014, Kola, non massimata), e che corrisponde, del resto, a quanto è espressamente previsto dall'art. 1, primo comma, della legge 18 aprile 1975, n. 110; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte cost., sent. n. 186 del 2000), al versamento, in favore della Cassa delle ammende, della somma di euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore d
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