CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 30934/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] D'APPELLO DI ANCONAnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/11/2022 del TRIBUNALE di ASCOLI PICENOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; I Rilevato che il Procuratore generale presso la Corte di appello di Ancona ricorre avverso la sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] che ha prosciolto [OSCURATO:PERSONA] dal reato di furto perché estinto per prescrizione; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che deduce il mancato decorso del termine prescrizionale in ragione della contestazione della recidiva di cui all'art. 99, comma quarto, cod. pen., è generico, poiché omette completamente di indicare le ragioni che avrebbero giustificato il riconoscimento, in concreto, della recidiva non ritenuta dal Tribunale; sul punto va ricordato che la recidiva ha natura facoltativa e che non deve essere espressamente esclusa dal giudice (essendo sufficiente il mero silenzio) - cfr. Sez. U, n. 20808 del 25/10/2018, dep. 2019, Schettino; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso il 05