CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 27 giugno 2025
Cassazione n. 23564/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.6013/2021 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'Avvocata [OSCURATO:PERSONA]- CIANA ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) con domicilio digitale lucianacannas @ordineavvocatiroma.org; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA]- TO SEGARELLIe [OSCURATO:PERSONA] con domicilio digitale um- [OSCURATO:EMAIL] e gianmarco.gorietti@ avvo - catiperugiapec.it; -controricorrente- nonchécontro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -intimati- avverso la SENTENZA di CORTE D ' [OSCURATO:PERSONA] n. 547/2020 depositata il 30/11/2020. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27/06/2025 dallaconsigliera [OSCURATO:PERSONA] . [OSCURATO:PERSONA]: 1. La Corte d' appello di Perugia , con la sentenza n. 547 del 19.11.2020, pubblicata in data 30.11.2020 e notificata in data 22.12.2020, ha - per quanto ancora di interesse in questa sede - respinto il gravame proposto dall'architettoPaolo Amico avverso la sentenza del Tribunale di Perugia che aveva rigettato le domande dal medesimo proposte nei confronti del Comune di Assisi in un procedimento nel quale erano state evocate in giudizio anche le so- cietà [OSCURATO:PERSONA]. e [OSCURATO:PERSONA]. 2. Con l ' atto di citazione l ' attore aveva chiesto la condanna del Comune al pagamento,a titolo di prestazioni professionali, della somma complessiva di £ 1.332.701,699 pari ad euro 688.282,98, in forza della convenzione di affidamento di incarico professionale del 15.2.1989, debitamente autorizzata, e relativa al progetto tec- nico esecutivo per il consolidamento e restauro del palazzo Valle- mani, sito in Assisi, e redatto insieme ad altro professionista. 3. Aveva allegato l ' attore che il Comune , dopo il completa- mento del primo stralcio dei lavori, gli aveva corrisposto solo un acconto, non provvedendo a versare alcuna altra somma sino alla delibera n.155/1991, nella quale aveva riconosciuto il debito in fa- vore del professionista,consistente però in una somma fuori bilan- cio, la cui copertura finanziaria era stata individuata nella cessione di un altro immobile appartenente al medesimo Comune. 4.Tuttavia, nessun pagamento era stato eseguito anche dopo tale delibera, e nonostante egli avesse ricevuto ulteriori incarichi ; senonché, con delibera del 22.06.1996,la G iunta municipale aveva stabilito la riduzione degli importi indicati nella precedente delibera n. 155/1991. 5. Nel giudizio di primo grado veniva esperita CTU e, dopo l'interruzione e l'annullamento del giudizio di primo grado concluso- si in prima battuta con una decisione in rito, poi annullata dalla Corte d'appello, il Giudice di primo grado aveva accolto l'eccezione di nullità della delibera n. 155/1991, proposta dal Comune di Assisi ai sensi dell'art. 23 del d.l.n. 66/1989 (Disposizioni urgenti in ma- teria di autonomia impositiva degli enti locali e di finanza locale) conv. con mod. in legge n. 144/1989, per l ' assenza della relativa copertura finanziaria. 6. Inoltre,il Tribunale aveva rilevato che con delibera n. 291/ 1996 l'Amico aveva ricevuto il pagamento della somma di £ 424.830.000, effettuatonell' ambito di una prospettata transazione , cui, però, lo stesso non aveva aderito, accettando detta somma soltanto a titolo di acconto sul maggior dovuto. Il Tribunale nella sentenza aveva specificato che la maggior somma richiesta dall'A- mico rispetto a quella pagata ammontava ad euro 326.472,06, af- fermando, al contempo, che la copertura finanziaria doveva deriva- re dalle risorse dell'ente pubblico immediatamente disponibili e che quelle indicate nella delibera n. 155/91 avevano un valore mera- mente ipotetico, con la conseguenza che rispetto ad essa il contrat- to stipulato dal Comune con i professionisti era affetto da nullità. Aveva precisato altresì il Tribunale che l'architetto avrebbe dovuto rivolgere le sue domande nei confronti dei funzionari che avevano operato in tal senso econsentito l'esecuzione delle presta- zioni professionali, essendo comunque preclusa nei confronti dello ente l'azione di ingiustificato arricchimento, e non essendo possibile qualificare la domanda in termini di azione surrogatoria, i cui pre- supposti erano diversi da quelli dell'azione di arricchimento senza causa. In ogni caso, il T ribunale aveva ritenuto che la complessiva somma di euro 424.830,00,liquidata dal Comune in favore dell ' at- tore con le delibere nn. 621/95 e 291/1996, munite di regolare co- pertura finanziaria, soddisfaceva il professionista anche in rapporto agli accessori, interessi e rivalutazione decorrenti dalla convenzione di incarico del 1989 o dalla delibera del 1981, spettando al profes- sionista soltanto gli interessi derivanti dalle ultime delibere e sino al momento del pagamento. 7. Tale decisione veniva gravata dall' Amico sulla base di tre motivi, il primo riguardante la statuizionedel primo G iudice secon- do la quale il riconoscimento del debito avvenuto da parte del Co- mune con la delibera n. 155/1991 non poteva vincolare l ' A mmini- strazione. Deduceva in proposito l'appellante, sulla base del richia- mo alla disciplina introdotta con il d.l. n. 66/1989 conv. con legge n. 144/1989, che il contratto era valido perché regolarmente redat- to per iscritto e in forza della delibera n. 155/1991, che non era nulla ma valida ed efficace, come tale idonea a costituire fonte di obbligazione per la [OSCURATO:PERSONA] nei confronti del pro- fessionista, sicché doveva ritenersi che il contraente ave sse ricono- sciuto il debito senza copertura finanziaria,nell' ambito della facoltà di sanatoria introdotta dall'art.24 del suddetto d.l. n. 66/1989. 8.La C orte d ' appello respingeva l ' impugnazione , evidenzian- do come il Comune di Assisi avesse già provveduto ad erogare la somma dovuta per l'esecuzione dei lavori, e come l ' art . 24 del d.l. n. 66/1989 cit. fosse stato applicato dal Comune con la delibera n. 921/95 e con la delibera n. 291/96, che, pur riducendo gli importi pretesi, avevano disposto la liquidazione delle somme spettanti all'attore. Poiché nessuna delle due delibere era affetta da nullità, essendo entrambe munite della relativa copertura finanziaria, la Corte d'appello riteneva di condividere la conclusione del giudice di primo grado circa il difetto di legittimazione passiva del Comune in rapporto alle maggiori somme richieste anche a titolo di accessori, atteso che quei crediti potevano essere azionati soltanto nei con- fronti degli amministratori che avevano operato in assenza di co- pertura finanziaria, richiamando a tal fine la giurisprudenza di que- sta Corte in merito al rigetto della domanda di arricchimento inde- bito (Cass. n. 21010/2018). 9.Con ulteriore motivo di impugnazione si contestava il riget- to della domanda di arricchimento senza causa per la mancata ap- plicazione dell'art. 194 del d.lgs. n. 267/2000 T.U.E.L., possibile in via retroattiva in forza dell'ordinanza della Corte costituzionale n. 266/2000, secondo la quale la responsabilità diretta del funzionario per debiti fuori bilancio sussiste solo limitatamente a debiti fuori bi- lancio non riconoscibili. Ad avviso dell'appellante sia la delibera n. 921/95 sia la delibera n. 115/91, contenenti entrambe riconosci- mento di debiti fuori bilancio in favore dell'Amico, consentivano di riferire all'ente i servizi resi e risultati utili al Comune anche se ero- gati senza alcuna previsione di spesa in bilancio. 10. Sul punto la C orte territoriale ribadiva le considerazioni svolte in merito al primo motivo di gravame, rigettando la doglian- 11. Con un terzo motivo si lamentava il mancato riconosci- mento del debito residuo per prestazioni rese prima del 1991, pure rigettatodalla Corte distrettuale. 12.La cassazione della sentenza d'appello, notificata il 22.12. 2020,è chiesta dall' Amico con ricorso notificato i l 19.2.2021 ed af- fidato ad un unico motivo, cui resiste il Comune di Assisi con con- troricorso, illustrato da memoria. 13. Sono rimast e intimat e le società [OSCURATO:PERSONA].e la società [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]: 14. Con l'unico motivo si deduce (in relazione all ' art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.) la violazione e falsa applicazione dell'art. 2041 cod. civ. e del d. l gs. n. 267/2000, art. 191 , comma 4,e art. 194, comma 1, lett. e). 14.1.Lamenta parte ricorrente che la sentenza d'appello, pur avendo accertato la sussistenza di delibere dell'ente locale che ri- conoscevano l'utilità della prestazione professionale,abbia dichiara- to la carenza di legittimazione passiva del Comune in ordine alla domanda di pagamento dell'indennizzo ex art. 2041 cod. civ., per difetto del presupposto di sussidiarietà previsto dall'art. 2042 cod. civ. In tal modo, la sentenza , pur accertando che il C omune ha ri- conosciuto l'utilità delle prestazioni professionali, ha legittimato la diminuzione unilaterale da parte dell'ente locale dei compensi do- mandati dal professionista. 14.2.Il ricorso è infondato. 14.3.Sulla questione sollevata dal ricorrente, è stato anche di recente chiarito che in tema di assunzione di obbligazioni da par- te degli enti locali, qualora le obbligazioni contratte non rientrino nello schema procedimentale di spesa, insorge un rapporto obbliga- torio direttamente con l'amministratore o il funzionario che abbia consentito la prestazione, sicché resta esclusa, per difetto del re- quisito della sussidiarietà, l'azione di indebitoarricchimento nei confronti dell'ente, il quale può, comunque, riconoscere a posteriori ildebito fuori bilancio, ai sensi dell ' art. 194 del d.lgs. n. 267 del 2000, con apposita deliberazione dell'organo competente, che rico- nosca l'utilità dell'arricchimento (cfr. Cass.12946/2025). 14.4.Ne consegue che, potendo il terzo interessato agire nei confronti del funzionario, per la mancanza dell'elemento della sus- sidiarietà, non è ammissibile l'azione di ingiustificato arricchimento nei confronti dell'ente locale, il quale può soltanto riconoscere a po- steriori, ex art. 194 d.lgs. n. 267 del 2000 - nei limiti dell ' utilità dell'arricchimento puntualmente dedotto e dimostrato - il debito fuori bilancio. Tale riconoscimento deve avvenire espressamente, con apposita deliberazione dell'organo competente, e non può es- sere desunto dal mero comportamento degli organi rappresentativi dell'ente, insufficiente ad esprimere un apprezzamento di carattere generale in ordine alla conciliabilità dei relativi oneri con gli indirizzi di fondo della gestione economico - finanziaria dell ' ente e con le scelte amministrative (cfr. Cass. 30109/2018). 14.5. Si è in tale modo consolidato il principio che il ricono- scimento di un debito fuori bilancio, ex art. 5 del d.lgs. 15 settem- bre 1997, n. 342, poi trasfuso nell'art. 194, comma 1, lett. e), del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, costituisce un procedimento discre- zionale che consente all'ente locale di far salvi nel proprio interesse - accertati e dimostrati l ' utilità e l ' arricchimento che ne derivano, per l'ente stesso, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzio- ni e servizi di competenza - gli impegni di spesa per l ' acquisizione di beni e servizi in precedenza assunti tramite specifica obbligazio- ne, ancorché sprovvista di copertura contabile, ma non introduce una sanatoria per i contratti nulli o, comunque, invalidi - come quelli conclusi senza il rispetto della forma scritta ad substantiam - né apporta una deroga al regime di inammissibilità dell'azione di indebito arricchimento di cui all'art. 23 del d.l. 2 marzo 1989, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989, n. 144 [Cass., Sez. 1, sentenza n. 1510 del 27/01/2015 (Rv. 633934 - 01), Sez. 1, sentenza n. 25373 del 12/11/2013 (Rv. 629076 - 01), Sez. 3, sentenza n. 9412 del 27/04/2011 (Rv. 617815 -01)]. 14.6. A questi principi interpretativi si è conformata la pro- nuncia impugnata, riconoscendo la legittimità del riconoscimento operato con le delibere n. 921/95 e n. 291/96, che, pur riducendo gli importi pretesi, avevano disposto la liquidazione delle somme spettantiall'attore , al contempo precisando che il maggior importo preteso avrebbe potuto essere azionato soltanto nei confronti degli amministratori che avevano operato in assenza di copertura finan- ziaria, e dichiarando l ' inammissibilità dell ' azione di arricchimento senza causa per difetto di sussidiarietà. 15.Il ricorso va dunque respinto. 16. In applicazione del principio di soccombenza parte ricor- rente va condannata alla rifusione delle spese di lite, liquidate co- me in dispositivo. 17.Sussistono i presupposti processuali per il versamento - ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115 -, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione, se dovuto. P.Q.M La Corte respinge il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 8.000,00 per compensi, oltre alle spese forfetta- rie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00, ed agli accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.p.r. 115 del 20