CassazionedecretoSezione 5
Cassazione n. 31393/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
eguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 1515/2024 del ruolo generale, proposto DA il C [OSCURATO:PERSONA] B ONIFICA 6 E NNA ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del [OSCURATO:PERSONA] pro tempore, dott. [OSCURATO:PERSONA], nominato con decreto assessoriale n. 23/GAB del 18 marzo 2024 dell’[OSCURATO:PERSONA] dell’Agricoltura, dello sviluppo Rurale e della [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso, come da nuova procura speciale e nomina poste in calce all’istanza di cui all’art. 380-bis., c.p.c., dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] del Foro di Ragusa (codice fiscale [OSCURATO:PERSONA] 61R69 H163 P). - RICORRENTE – CONTRO N [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] ALL ’ [OSCURATO:PERSONA]–E STINZIONE C ONSORZIO - F ARO S ALVATORE (codice fiscale [OSCURATO:PERSONA] 83R07 E536 E), rappresentato e difeso, in forza di procura speciale e nomina poste in calce al controricorso, dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] (codice fiscale [OSCURATO:PERSONA] 80R17 C351 I). - CONTRORICORRENTE – per la cassazione della sentenza della Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia –Sezione distaccata di Caltanisetta - n. 7937/7/2023, depositata il 2 ottobre 2023 e notificata il 31 ottobre 2023; U DITA la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA] all’udienza camerale dell’8 ottobre 2024; [OSCURATO:PERSONA] : 1. oggetto di controversia è l’avviso di pagamento indicato in atti con cui il Consorzio di bonifica 6 Enna chiedeva a [OSCURATO:PERSONA] il pagamento della somma di 25.269,48 €, a titolo di contributo di bonifica per gli anni di imposta 2015/2017; 2. la Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia – Sezione distaccata di Caltanisetta - accoglieva l’appello proposto dal contribuente contro la sentenza n. 521/2/2020 della Commissione tributaria provinciale di Enna e, in sua riforma, annullava l’atto impugnato, osservando che: - la natura tassativa dell’elencazione degli atti impugnabili contenuta nell’art. 19 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, non precludeva l’impugnazione di atti atipici idonei a portare a conoscenza la pretesa impositiva; - ai sensi dell’art 13 della legge reg. Sicilia n. 5/2014 il Consorzio di bonifica 6 di Enna era stato accorpato ad altri consorzi e, a seguito di detta unificazione, era stato istituito il nuovo Consorzio della [OSCURATO:PERSONA]; - la norma regionale non aveva previsto un periodo transitorio di attività dei precedenti consorzi, che era stato, invece, illegittimamente stabilito dalla deliberazione n. 8 del 30 ottobre 2017 adottata da tale neocostituito consorzio, la quale si poneva in contrasto con la suddetta norma regionale, per cui doveva essere disapplicata; - il Consorzio della [OSCURATO:PERSONA] era l’unico soggetto giuridicamente esistente, per cui il mandato senza rappresentanza da questi conferito al ricorrente era da considerarsi inesistente e non solo perché rilasciato ad un soggetto giuridico (il Consorzio di bonifica 6 Enna) non più sussistente per effetto del menzionato accorpamento/unificazione, che aveva comportato un vero e proprio fenomeno di successione universale tra enti pubblici; - il mandato senza rappresentanza, difatti, è istituto applicabile nei rapporti privatistici ed è incompatibile con l’esercizio della pubblica funzione, laddove nella specie si era trattato di una delega di poteri conferita da un ente pubblico, determinante uno spostamento di competenza in modo illegittimo, non essendo prevista dalla legge e per l’impossibilità per un ente pubblico di delegare ad altri l’esercizio di funzioni conferite per legge; - l’illegittimità della delega a soggetto, per giunta, inesistente comportava l’insanabile nullità dell’atto impugnato; 3. il Consorzio di Bonifica 6 di Enna proponeva ricorso per cassazione avverso la predetta pronuncia, con atto notificato tramite posta elettronica in data 29 dicembre 2023, sulla base di quattro motivi, depositando in data 27 settembre 2024 memoria ex art. 380-bis.1., c.p.c.; 4. [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso depositato 23 dicembre 2023, depositando in data 27 settembre 2024 memoria ex art. 380-bis.1., c.p.c.; 5. con ordinanza del 25 marzo 2023 il Consigliere delegato ha proposto la definizione agevolata dell’art. 380-bis. c.p.c.; 6. con istanza depositata in data 3 maggio 2024 il ricorrente ha chiesto la decisione; [OSCURATO:PERSONA] : 1. con il primo motivo di impugnazione, il Consorzio ha dedotto, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 19 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, assumendo che l’avviso di pagamento impugnato non è atto indicato nell’elencazione di cui alla predetta disposizione, per cui «[…] avrebbe potuto essere impugnato dal contribuente al più per contestare la “legittimità sostanziale” dell’obbligazione tributaria, non già per avanzare motivi di carattere meramente formali, quali quelli trattati ed accolti, in primo e secondo grado, dalle corti tributarie di merito, che avrebbero dovuto essere dichiarati come tali inammissibili» (v. pagina n. 2 del ricorso); 2. con la seconda censura il ricorrente ha lamentato, in relazione al canone censorio di cui all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 21 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 e 2697 c.c., ponendo in rilievo l’esigenza del rispetto del suddetto termine anche per l’impugnazione facoltativa del predetto atto; 3. con la terza doglianza l’istante ha lamentato, sempre in ragione dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 13 della legge 28 gennaio 2014 n. 5 della Regione Siciliana e 19, commi 7 ed 8, del regolamento di organizzazione del Consorzio di [OSCURATO:PERSONA] (adottato con Deliberazione del [OSCURATO:PERSONA] n. 2 del 16 ottobre 2017 secondo lo schema tipo approvato con decreto del Presidente della Regione n. 468 del 13 settembre 2017), 97, secondo e terzo comma, 24 e 111 Cost., 100 c.p.c. e 23 e 54 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, sostenendo che la predetta disposizioni regionale «[…] non ha stabilito l’estinzione dei Consorzi di bonifica territoriale, bensì, al fine […] precipuo di soddisfare le nuove esigenze della moderna imprenditoria agricola siciliana (creando opportune economie di scale ed interventi improntanti all’efficienza ed efficacia), ha solamente istituito due nuovi macro Consorzi di Bonifica (Consorzio di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]) unificando –sul piano degli ambiti territoriali di operatività - i comprensori dei già esistenti Consorzi territoriali», come si desume dal fatto che non è stata prevista l’apposita procedura di liquidazione di detti consorzi di bonifica territoriali, essendo stati conferiti ai medesimi «[…] una nuova connotazione e missione, nell’ambito del complessivo impianto delineato dalla legge di riforma», creando «un’articolazione in uffici (centrali e periferici) fra il Consorzio di bonifica [OSCURATO:PERSONA] ed i singoli consorzi di Bonifica territoriali accorpati (fra cui anche quello di Enna, n. 6)» (v. pagina n. 3 del ricorso); 4. con la quarta ed ultima ragione di contestazione il Consorzio ha denunciato, con riguardo al parametro di cui all’art. 360, primo comma, n. 3., c.p.c., la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1705 c.c. 97, secondo e terzo comma, Cost., 21-septies della legge 7 agosto 1990, n. 241, 13 della legge 28 gennaio 2014 n. 5 della Regione Siciliana, 19, commi 7 ed 8, del regolamento di organizzazione del Consorzio di [OSCURATO:PERSONA] (adottato con Deliberazione del [OSCURATO:PERSONA] n. 2 del 16 ottobre 2017 secondo lo schema tipo approvato con Decreto del Presidente della Regione n. 468 del 13 settembre 2017) e deliberazione del Commissario straordinario n. 8 del 30 ottobre 2017, evidenziando che, a seguito della riforma avvenuta con la legge regionale n. 5/2014 e del conseguenziale c.d. regime transitorio, si è creata un’articolazione in uffici (centrali e periferici) fra il Consorzio di bonifica [OSCURATO:PERSONA] ed i singoli consorzi di Bonifica territoriali accorpati (fra cui anche quello di Enna, n. 6), sulla scorta della quale il mandato senza rappresentanza di cui alla deliberazione n. 8 del 2017 del [OSCURATO:PERSONA] del Consorzio di bonifica [OSCURATO:PERSONA] (in forza del quale il Consorzio di Bonifica n. 6 Enna ha formalmente agito quale “mandatario senza rappresentanza del Consorzio di [OSCURATO:PERSONA]”), va qualificato, sul piano amministrativistico, come una vera e propria delega interorganica (istituto, questo, che ricorre quando all'interno della stessa struttura si verifica uno spostamento di competenze da un organo a un altro)» (v. pagina n. 4 del ricorso), come tale richiamata dalla menzionata deliberazione del Commissario straordinario, non suscettiva di integrare alcuna ipotesi di incompetenza assoluta; 5. con preliminare eccezione avanzata in sede di controricorso, cui fa fatto seguito la proposta di definizione agevolata della lite, è stato sollevato il tema dell’improcedibilità del ricorso in ragione della sua notifica tramite posta elettronica certificata, la cui relata è risultata priva dell’attestazione di conformità al filedigitale dell’originale cartaceo della procura speciale alla lite rilasciata al difensore del Consorzio; 6. che il predetto tema, come quelli proposti con il ricorso, pongono questioni nuove, di difficoltà interpretativa e di rilevante ricaduta applicativa, atteso l’elevato numero di ricorsi che pongono le stesse questioni, oltre che di rilievo nomofilattico, tenuto altresì conto che sulla menzionata eccezione le pronunce di questa Corte (cfr. Cass. n. 79