CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 13 novembre 2024
Cassazione n. 31762/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente [OSCURATO:PERSONA] sul ricorso iscritto al n.29423/2018 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro MINISTERO DELL'INTERNO, [OSCURATO:PERSONA] -intimati- ORDINANZA Corte di cassazione n. 2595 del 2021 Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/11/2024 dalla presidente [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Vista l’istanza di correzione di errore materiale proposta da [OSCURATO:PERSONA] avente ad oggetto l’ordinanza di questa Corte n. 2925/2021 ed in particolare le parti della motivazione e del dispositivo nel quale era indicata come autorità giudiziaria a quo il giudice di pace di Roma invece che quello di Arezzo come correttamente indicato nell’intestazione dell’ordinanza; Ritenuto che l’istanza merita accoglimento e non si deve provvedere sulle spese di lite in mancanza di resistenza della parte intimata; P.Q.M. Si dispone che nell’ordinanza n. 2925 del 2021 ove nella parte motiva e nel dispositivo sia indicato il giudice di pace di Roma, si intenda il giudice di pace di Arezzo. Fermo il re