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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 25 marzo 2026

Cassazione n. 07085/2026

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ORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 7079/2017 R.G. proposto da:[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA]Cocilovo e [OSCURATO:PERSONA];-ricorrente-controAGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa dall'Avvocaturagenerale dello Stato;-controricorrente-avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale dellaCampania n. 7851/2016, depositata il 13/9/2016.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 22/1/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. [OSCURATO:PERSONA] impugnò l’avviso di accertamentoTF3011204763/2013, con il quale, a seguito dell’accertamento induttivoeffettuato nei confronti della società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. (della qualeera socio al 49,72%), gli era stato imputato, per l’anno 2008, un redditoNumero registro generale 7079/2017Numero sezionale 618/2026Numero di raccolta generale 7085/2026Data pubblicazione 25/03/2026di € 26.355,00, sulla base della presunzione di distribuzione degli utiliextracontabili.2.

Il ricorso fu rigettato in primo e secondo grado, richiamandosi laCTR alla consolidata giurisprudenza di legittimità relativa alla presunzionedi distribuzione tra i soci degli utili extracontabili della società a ristrettabase partecipativa.3. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, affidato acinque motivi, cui resiste con controricorso l’Agenzia delle Entrate.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Il primo motivo di ricorso deduce la violazione e falsa applicazionedegli artt. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., per aver laCTR dato corpo ad una motivazione generica, senza prendere posizionesul rilievo del ricorrente, relativo alla “impossibilità di procedere ad unaccertamento di tipo induttivo, sulla base di una presunzione semplice, inquanto il medesimo presupposto dell’accertamento derivava, a sua volta,da un’indagine, anche questa di tipo induttivo” (pag. 4 del ricorso percassazione).Il motivo è infondato.Si deve premettere che, “in seguito alla riformulazione dell'art. 360,comma 1, n. 5, c.p.c., disposta dall'art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv.,con modif., dalla l. n. 134 del 2012, non sono più ammissibili nel ricorsoper cassazione le censure di contraddittorietà e insufficienza dellamotivazione della sentenza di merito impugnata, in quanto il sindacato dilegittimità sulla motivazione resta circoscritto alla sola verifica del rispettodel «minimo costituzionale» richiesto dall'art. 111, comma 6, Cost., cheviene violato qualora la motivazione sia totalmente mancante omeramente apparente, ovvero si fondi su un contrasto irriducibile traaffermazioni inconcilianti, o risulti perplessa ed obiettivamenteincomprensibile, purché il vizio emerga dal testo della sentenzaimpugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali”Numero registro generale 7079/2017Numero sezionale 618/2026Numero di raccolta generale 7085/2026Data pubblicazione 25/03/2026(Cass., n. 7090/2022).

Al di là dell’impropria evocazione, nel motivo,dell’art. 360, n. 3, c.p.c., la motivazione appare sicuramente integrare ilcd. minimo costituzionale, nella misura in cui si richiama al consolidatoorientamento della giurisprudenza di legittimità in tema di presunzione didistribuzione degli utili extracontabili, “puntualizzandolo”, relativamentealla fattispecie concreta, con riferimento alle circostanze delle“fondamenta familiari” e della “ristrettissima plurisoggettività” dellacompagine sociale, rispetto alle quali il ricorrente non ha fornito la provacontraria.2.

Il secondo motivo di ricorso deduce la violazione e falsaapplicazione degli artt. 2727 e 2729 c.c., per avere la CTR fondato lapropria decisione sulla base della sola presunzione relativa alla ristrettezzadella base sociale, di per sé priva dei requisiti di gravità, precisione econcordanza.Il motivo è infondato.È pur vero, in linea generale, che “è censurabile in cassazione ex art. 360,comma 1, n. 3, c.p.c. la violazione o falsa applicazione dell'art. 2729 c.c.,che sussiste quando il giudice di merito fondi la presunzione su un fattostorico privo di gravità o precisione o concordanza ai fini dell'inferenza dalfatto noto della conseguenza ignota” (Cass., n. 25889/2025; Cass., n.23154/2024).

Nel caso di specie, tuttavia, la censura si mostra puramenteassertiva, nella misura in cui si limita a dedurre l’insufficienza dellapresunzione in discorso, senza confrontarsi con gli indici di pregnanzadella stessa, in termini di “gravità”, declinati dalla consolidatagiurisprudenza di legittimità (si possono menzionare -esemplificativamente - Cass., n. 10004/2025, Cass., n. 26473/2024 eCass., n. 24907/2025, secondo cui “nelle società a ristretta base familiareopera, in ragione della sola ristrettezza del capitale sociale, la presunzionedi distribuzione degli utili extracontabili, di cui il contribuente può offrireprova contraria, dimostrando la sua totale estraneità alla gestione socialeNumero registro generale 7079/2017Numero sezionale 618/2026Numero di raccolta generale 7085/2026Data pubblicazione 25/03/2026o la destinazione non personale degli utili (perché accantonati o reinvestitidall'ente) (…))”, né indicando sulla base di quali diverse circostanze -ritualmente allegate al giudizio di merito - i giudici di secondo gradosarebbero potuti giungere ad opposta conclusione.3.

Il terzo motivo - identico al precedente nella rubricazione - censural’utilizzo, da parte dei giudici di secondo grado, della cd. praesumptio depraesumpto, dal momento che “la motivazione dell’avviso di accertamentonotificato all’odierno ricorrente si base esclusivamente sulle presunzioniposte a base dell’accertamento notificato alla società, che, a sua volta, sifonda su altri elementi presuntivi” (pag. 6 del ricorso per cassazione).Anche questo motivo è infondato.In primo luogo, infatti, la cd. praesumptio de praesumpto non è di per sévietata, dovendosi richiamare, sul punto, l’orientamento espresso daCass., n. 19993/2025, alla cui stregua “nel sistema processuale non esisteil divieto della cd. doppia presunzione, non riconducibile né agliartt. 2729 e 2697 c.c. né a qualsiasi altra norma, ben potendo il fattonoto, accertato in via presuntiva, costituire la premessa di un'ulteriorepresunzione idonea a fondare l'accertamento del fatto ignoto, a condizioneche la concatenazione di inferenze presuntive non sia debole, cioèinattendibile e infondata, e si fondi su una serie lineare di inferenze,ciascuna delle quali, nella sua conclusione, sia la premessa di unainferenza successiva e sia conforme ai criteri di precisione, gravità econcordanza di cui all'art. 2729 c.c. (…)” (si vedano anche Cass., n.14788/2024; Cass., n. 23860/2020; Cass., n. 27982/2020).In secondo luogo, tale tipologia presunzione non è, invero, integrata nelcaso di specie, tenuto conto che, “in materia di imposte sui redditi,nell'ipotesi di società di capitali a ristretta base sociale, è ammessala presunzione di attribuzione ai soci degli utili extracontabili, che non sipone in contrasto con il divieto di presunzione di secondo grado, in quantoil fatto noto non è dato dalla sussistenza di maggiori redditi accertatiNumero registro generale 7079/2017Numero sezionale 618/2026Numero di raccolta generale 7085/2026Data pubblicazione 25/03/2026induttivamente nei confronti della società, bensì dalla ristrettezzadell'assetto societario, che implica un vincolo di solidarietà e di reciprococontrollo dei soci nella gestione sociale, con la conseguenza che, una voltaritenuta operante detta presunzione, spetta poi al contribuente fornire laprova contraria (…)” (Cass., n. 1947/2019; conformi, Cass., n.15824/2016 e Cass., n. 25271/2014).4.

Con il quarto motivo di ricorso è dedotta la violazione e falsaapplicazione dell’art. 2697 c.c., 132 c.p.c. e 118 disp att. c.p.c., per averela CTR attribuito al contribuente l’onere della prova contraria dellecircostanze ricavate in virtù dell’accertamento induttivo, laddove taleonere compete in via diretta all’Amministrazione, “in quanto questa, giànell’avviso di accertamento notificato alla Società, aveva operato unaricostruzione presuntiva del reddito d’impresa, precludendosi, di fatto,l’utilizzo di ulteriori presunzioni nell’attribuzione di maggiori redditi in capoal ricorrente” (pag. 10 del ricorso per cassazione).Il motivo è infondato.Premesso che la violazione dell'art. 2697 c.c.

“si configura soltantonell'ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l'onere della prova ad una partediversa da quella su cui esso [sarebbe] dovuto gravare secondo le regoledi scomposizione delle fattispecie basate sulla differenza tra fatti costitutivied eccezioni” (Cass., n. 26739/2024), tale evenienza non ricorre nellaspecie, laddove la CTR ha ritenuto assolta (per il tramite della presunzionedi cui s’è detto) la prova diretta incombente sull’Amministrazione, e nonfornita dal contribuente la relativa prova contraria.5.

Il quinto motivo censura la violazione dell’art. 112 c.p.c., per nonessersi pronunciata la CTR sulla carenza di motivazione dell’attoimpositivo, pur in presenza di specifiche contestazioni del contribuente.Il motivo è inammissibile, posto che il vizio di omessa pronuncia è“configurabile soltanto nel caso di mancato esame di domande odeccezioni di merito” (Cass., n. 26913/2024), mentre, nel caso in esame, ilNumero registro generale 7079/2017Numero sezionale 618/2026Numero di raccolta generale 7085/2026Data pubblicazione 25/03/2026contribuente fa riferimento a mere “contestazioni”, senza, peraltro,illustrarne compiutamente il contenuto né rapportarle a quello dell’avvisodi accertamento censurato, così precludendo a questa Corte di vagliare ladecisività della prospettata violazione, tenuto conto che, “per integrareil vizio di omessa pronuncia è necessaria l'illustrazione del caratteredecisivo della prospettata violazione, dimostrando che la minuspetizioneha riguardato una questione astrattamente rilevante, posto che,altrimenti, si dovrebbe cassare inutilmente la decisione gravata” (Cass., n.10290/2025).6.

Al rigetto del ricorso consegue la condanna del contribuente alpagamento delle spese processuali, liquidate in dispositivo.Numero registro generale 7079/2017Numero sezionale 618/2026Numero di raccolta generale 7085/2026Data pubblicazione 25/03/2026REPUBBLICA [OSCURATO:PERSONA] TRIBUTARIAComposta da: Oggetto:*[OSCURATO:PERSONA] PresidenteRISTRETTA BASE -[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ConsigliereDEGLI [OSCURATO:PERSONA] Consigliere Ud.[OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] Consigliere rel.ha pronunciato la seguenteORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 7079/2017 R.G. proposto da:[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA]Cocilovo e [OSCURATO:PERSONA];-ricorrente-controAGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa dall'Avvocaturagenerale dello Stato;-controricorrente-avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale dellaCampania n. 7851/2016, depositata il 13/9/2016.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 22/1/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. [OSCURATO:PERSONA] impugnò l’avviso di accertamentoTF3011204763/2013, con il quale, a seguito dell’accertamento induttivoeffettuato nei confronti della società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. (della qualeera socio al 49,72%), gli era stato imputato, per l’anno 2008, un redditoNumero registro generale 7079/2017Numero sezionale 618/2026Numero di raccolta generale 7085/2026Data pubblicazione 25/03/2026di € 26.355,00, sulla base della presunzione di distribuzione degli utiliextracontabili.2.

Il ricorso fu rigettato in primo e secondo grado, richiamandosi laCTR alla consolidata giurisprudenza di legittimità relativa alla presunzionedi distribuzione tra i soci degli utili extracontabili della società a ristrettabase partecipativa.3. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, affidato acinque motivi, cui resiste con controricorso l’Agenzia delle Entrate.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Il primo motivo di ricorso deduce la violazione e falsa applicazionedegli artt. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., per aver laCTR dato corpo ad una motivazione generica, senza prendere posizionesul rilievo del ricorrente, relativo alla “impossibilità di procedere ad unaccertamento di tipo induttivo, sulla base di una presunzione semplice, inquanto il medesimo presupposto dell’accertamento derivava, a sua volta,da un’indagine, anche questa di tipo induttivo” (pag. 4 del ricorso percassazione).Il motivo è infondato.Si deve premettere che, “in seguito alla riformulazione dell'art. 360,comma 1, n. 5, c.p.c., disposta dall'art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv.,con modif., dalla l. n. 134 del 2012, non sono più ammissibili nel ricorsoper cassazione le censure di contraddittorietà e insufficienza dellamotivazione della sentenza di merito impugnata, in quanto il sindacato dilegittimità sulla motivazione resta circoscritto alla sola verifica del rispettodel «minimo costituzionale» richiesto dall'art. 111, comma 6, Cost., cheviene violato qualora la motivazione sia totalmente mancante omeramente apparente, ovvero si fondi su un contrasto irriducibile traaffermazioni inconcilianti, o risulti perplessa ed obiettivamenteincomprensibile, purché il vizio emerga dal testo della sentenzaimpugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali”Numero registro generale 7079/2017Numero sezionale 618/2026Numero di raccolta generale 7085/2026Data pubblicazione 25/03/2026(Cass., n. 7090/2022).

Al di là dell’impropria evocazione, nel motivo,dell’art. 360, n. 3, c.p.c., la motivazione appare sicuramente integrare ilcd. minimo costituzionale, nella misura in cui si richiama al consolidatoorientamento della giurisprudenza di legittimità in tema di presunzione didistribuzione degli utili extracontabili, “puntualizzandolo”, relativamentealla fattispecie concreta, con riferimento alle circostanze delle“fondamenta familiari” e della “ristrettissima plurisoggettività” dellacompagine sociale, rispetto alle quali il ricorrente non ha fornito la provacontraria.2.

Il secondo motivo di ricorso deduce la violazione e falsaapplicazione degli artt. 2727 e 2729 c.c., per avere la CTR fondato lapropria decisione sulla base della sola presunzione relativa alla ristrettezzadella base sociale, di per sé priva dei requisiti di gravità, precisione econcordanza.Il motivo è infondato.È pur vero, in linea generale, che “è censurabile in cassazione ex art. 360,comma 1, n. 3, c.p.c. la violazione o falsa applicazione dell'art. 2729 c.c.,che sussiste quando il giudice di merito fondi la presunzione su un fattostorico privo di gravità o precisione o concordanza ai fini dell'inferenza dalfatto noto della conseguenza ignota” (Cass., n. 25889/2025; Cass., n.23154/2024).

Nel caso di specie, tuttavia, la censura si mostra puramenteassertiva, nella misura in cui si limita a dedurre l’insufficienza dellapresunzione in discorso, senza confrontarsi con gli indici di pregnanzadella stessa, in termini di “gravità”, declinati dalla consolidatagiurisprudenza di legittimità (si possono menzionare -esemplificativamente - Cass., n. 10004/2025, Cass., n. 26473/2024 eCass., n. 24907/2025, secondo cui “nelle società a ristretta base familiareopera, in ragione della sola ristrettezza del capitale sociale, la presunzionedi distribuzione degli utili extracontabili, di cui il contribuente può offrireprova contraria, dimostrando la sua totale estraneità alla gestione socialeNumero registro generale 7079/2017Numero sezionale 618/2026Numero di raccolta generale 7085/2026Data pubblicazione 25/03/2026o la destinazione non personale degli utili (perché accantonati o reinvestitidall'ente) (…))”, né indicando sulla base di quali diverse circostanze -ritualmente allegate al giudizio di merito - i giudici di secondo gradosarebbero potuti giungere ad opposta conclusione.3.

Il terzo motivo - identico al precedente nella rubricazione - censural’utilizzo, da parte dei giudici di secondo grado, della cd. praesumptio depraesumpto, dal momento che “la motivazione dell’avviso di accertamentonotificato all’odierno ricorrente si base esclusivamente sulle presunzioniposte a base dell’accertamento notificato alla società, che, a sua volta, sifonda su altri elementi presuntivi” (pag. 6 del ricorso per cassazione).Anche questo motivo è infondato.In primo luogo, infatti, la cd. praesumptio de praesumpto non è di per sévietata, dovendosi richiamare, sul punto, l’orientamento espresso daCass., n. 19993/2025, alla cui stregua “nel sistema processuale non esisteil divieto della cd. doppia presunzione, non riconducibile né agliartt. 2729 e 2697 c.c. né a qualsiasi altra norma, ben potendo il fattonoto, accertato in via presuntiva, costituire la premessa di un'ulteriorepresunzione idonea a fondare l'accertamento del fatto ignoto, a condizioneche la concatenazione di inferenze presuntive non sia debole, cioèinattendibile e infondata, e si fondi su una serie lineare di inferenze,ciascuna delle quali, nella sua conclusione, sia la premessa di unainferenza successiva e sia conforme ai criteri di precisione, gravità econcordanza di cui all'art. 2729 c.c. (…)” (si vedano anche Cass., n.14788/2024; Cass., n. 23860/2020; Cass., n. 27982/2020).In secondo luogo, tale tipologia presunzione non è, invero, integrata nelcaso di specie, tenuto conto che, “in materia di imposte sui redditi,nell'ipotesi di società di capitali a ristretta base sociale, è ammessala presunzione di attribuzione ai soci degli utili extracontabili, che non sipone in contrasto con il divieto di presunzione di secondo grado, in quantoil fatto noto non è dato dalla sussistenza di maggiori redditi accertatiNumero registro generale 7079/2017Numero sezionale 618/2026Numero di raccolta generale 7085/2026Data pubblicazione 25/03/2026induttivamente nei confronti della società, bensì dalla ristrettezzadell'assetto societario, che implica un vincolo di solidarietà e di reciprococontrollo dei soci nella gestione sociale, con la conseguenza che, una voltaritenuta operante detta presunzione, spetta poi al contribuente fornire laprova contraria (…)” (Cass., n. 1947/2019; conformi, Cass., n.15824/2016 e Cass., n. 25271/2014).4.

Con il quarto motivo di ricorso è dedotta la violazione e falsaapplicazione dell’art. 2697 c.c., 132 c.p.c. e 118 disp att. c.p.c., per averela CTR attribuito al contribuente l’onere della prova contraria dellecircostanze ricavate in virtù dell’accertamento induttivo, laddove taleonere compete in via diretta all’Amministrazione, “in quanto questa, giànell’avviso di accertamento notificato alla Società, aveva operato unaricostruzione presuntiva del reddito d’impresa, precludendosi, di fatto,l’utilizzo di ulteriori presunzioni nell’attribuzione di maggiori redditi in capoal ricorrente” (pag. 10 del ricorso per cassazione).Il motivo è infondato.Premesso che la violazione dell'art. 2697 c.c.

“si configura soltantonell'ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l'onere della prova ad una partediversa da quella su cui esso [sarebbe] dovuto gravare secondo le regoledi scomposizione delle fattispecie basate sulla differenza tra fatti costitutivied eccezioni” (Cass., n. 26739/2024), tale evenienza non ricorre nellaspecie, laddove la CTR ha ritenuto assolta (per il tramite della presunzionedi cui s’è detto) la prova diretta incombente sull’Amministrazione, e nonfornita dal contribuente la relativa prova contraria.5.

Il quinto motivo censura la violazione dell’art. 112 c.p.c., per nonessersi pronunciata la CTR sulla carenza di motivazione dell’attoimpositivo, pur in presenza di specifiche contestazioni del contribuente.Il motivo è inammissibile, posto che il vizio di omessa pronuncia è“configurabile soltanto nel caso di mancato esame di domande odeccezioni di merito” (Cass., n. 26913/2024), mentre, nel caso in esame, ilNumero registro generale 7079/2017Numero sezionale 618/2026Numero di raccolta generale 7085/2026Data pubblicazione 25/03/2026contribuente fa riferimento a mere “contestazioni”, senza, peraltro,illustrarne compiutamente il contenuto né rapportarle a quello dell’avvisodi accertamento censurato, così precludendo a questa Corte di vagliare ladecisività della prospettata violazione, tenuto conto che, “per integrareil vizio di omessa pronuncia è necessaria l'illustrazione del caratteredecisivo della prospettata violazione, dimostrando che la minuspetizioneha riguardato una questione astrattamente rilevante, posto che,altrimenti, si dovrebbe cassare inutilmente la decisione gravata” (Cass., n.10290/2025).6.

Al rigetto del ricorso consegue la condanna del contribuente alpagamento delle spese processuali, liquidate in dispositivo.

P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali, che si liquidano in € 2.300,00 per compensi professionali,oltre alle spese prenotate a debito.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà attodella sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte delricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari aquello relativo al ricorso, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 22/1/2026.La PresidenteAndreina GiudicepietroP.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali, che si liquidano in € 2.300,00 per compensi professionali,oltre alle spese prenotate a debito.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà attodella sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte delricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari aquello relativo al ricorso, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 22/1/2026.La PresidenteAndreina Giudicepietro

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 7079/2017 R.G. proposto da:[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA]Cocilovo e [OSCURATO:PERSONA];-ricorrente-controAGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa dall'Avvocaturagenerale dello Stato;-controricorrente-avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale dellaCampania n. 7851/2016, depositata il 13/9/2016.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 22/1/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. [OSCURATO:PERSONA] impugnò l’avviso di accertamentoTF3011204763/2013, con il quale, a seguito dell’accertamento induttivoeffettuato nei confronti della società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. (della qualeera socio al 49,72%), gli era stato imputato, per l’anno 2008, un redditoNumero registro generale 7079/2017Numero sezionale 618/2026Numero di raccolta generale 7085/2026Data pubblicazione 25/03/2026di € 26.355,00, sulla base della presunzione di distribuzione degli utiliextracontabili.2. Il ricorso fu rigettato in primo e secondo grado, richiamandosi laCTR alla consolidata giurisprudenza di legittimità relativa alla presunzionedi distribuzione tra i soci degli utili extracontabili della società a ristrettabase partecipativa.3. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, affidato acinque motivi, cui resiste con controricorso l’Agenzia delle Entrate.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Il primo motivo di ricorso deduce la violazione e falsa applicazionedegli artt. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., per aver laCTR dato corpo ad una motivazione generica, senza prendere posizionesul rilievo del ricorrente, relativo alla “impossibilità di procedere ad unaccertamento di tipo induttivo, sulla base di una presunzione semplice, inquanto il medesimo presupposto dell’accertamento derivava, a sua volta,da un’indagine, anche questa di tipo induttivo” (pag. 4 del ricorso percassazione).Il motivo è infondato.Si deve premettere che, “in seguito alla riformulazione dell'art. 360,comma 1, n. 5, c.p.c., disposta dall'art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv.,con modif., dalla l. n. 134 del 2012, non sono più ammissibili nel ricorsoper cassazione le censure di contraddittorietà e insufficienza dellamotivazione della sentenza di merito impugnata, in quanto il sindacato dilegittimità sulla motivazione resta circoscritto alla sola verifica del rispettodel «minimo costituzionale» richiesto dall'art. 111, comma 6, Cost., cheviene violato qualora la motivazione sia totalmente mancante omeramente apparente, ovvero si fondi su un contrasto irriducibile traaffermazioni inconcilianti, o risulti perplessa ed obiettivamenteincomprensibile, purché il vizio emerga dal testo della sentenzaimpugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali”Numero registro generale 7079/2017Numero sezionale 618/2026Numero di raccolta generale 7085/2026Data pubblicazione 25/03/2026(Cass., n. 7090/2022). Al di là dell’impropria evocazione, nel motivo,dell’art. 360, n. 3, c.p.c., la motivazione appare sicuramente integrare ilcd. minimo costituzionale, nella misura in cui si richiama al consolidatoorientamento della giurisprudenza di legittimità in tema di presunzione didistribuzione degli utili extracontabili, “puntualizzandolo”, relativamentealla fattispecie concreta, con riferimento alle circostanze delle“fondamenta familiari” e della “ristrettissima plurisoggettività” dellacompagine sociale, rispetto alle quali il ricorrente non ha fornito la provacontraria.2. Il secondo motivo di ricorso deduce la violazione e falsaapplicazione degli artt. 2727 e 2729 c.c., per avere la CTR fondato lapropria decisione sulla base della sola presunzione relativa alla ristrettezzadella base sociale, di per sé priva dei requisiti di gravità, precisione econcordanza.Il motivo è infondato.È pur vero, in linea generale, che “è censurabile in cassazione ex art. 360,comma 1, n. 3, c.p.c. la violazione o falsa applicazione dell'art. 2729 c.c.,che sussiste quando il giudice di merito fondi la presunzione su un fattostorico privo di gravità o precisione o concordanza ai fini dell'inferenza dalfatto noto della conseguenza ignota” (Cass., n. 25889/2025; Cass., n.23154/2024). Nel caso di specie, tuttavia, la censura si mostra puramenteassertiva, nella misura in cui si limita a dedurre l’insufficienza dellapresunzione in discorso, senza confrontarsi con gli indici di pregnanzadella stessa, in termini di “gravità”, declinati dalla consolidatagiurisprudenza di legittimità (si possono menzionare -esemplificativamente - Cass., n. 10004/2025, Cass., n. 26473/2024 eCass., n. 24907/2025, secondo cui “nelle società a ristretta base familiareopera, in ragione della sola ristrettezza del capitale sociale, la presunzionedi distribuzione degli utili extracontabili, di cui il contribuente può offrireprova contraria, dimostrando la sua totale estraneità alla gestione socialeNumero registro generale 7079/2017Numero sezionale 618/2026Numero di raccolta generale 7085/2026Data pubblicazione 25/03/2026o la destinazione non personale degli utili (perché accantonati o reinvestitidall'ente) (…))”, né indicando sulla base di quali diverse circostanze -ritualmente allegate al giudizio di merito - i giudici di secondo gradosarebbero potuti giungere ad opposta conclusione.3. Il terzo motivo - identico al precedente nella rubricazione - censural’utilizzo, da parte dei giudici di secondo grado, della cd. praesumptio depraesumpto, dal momento che “la motivazione dell’avviso di accertamentonotificato all’odierno ricorrente si base esclusivamente sulle presunzioniposte a base dell’accertamento notificato alla società, che, a sua volta, sifonda su altri elementi presuntivi” (pag. 6 del ricorso per cassazione).Anche questo motivo è infondato.In primo luogo, infatti, la cd. praesumptio de praesumpto non è di per sévietata, dovendosi richiamare, sul punto, l’orientamento espresso daCass., n. 19993/2025, alla cui stregua “nel sistema processuale non esisteil divieto della cd. doppia presunzione, non riconducibile né agliartt. 2729 e 2697 c.c. né a qualsiasi altra norma, ben potendo il fattonoto, accertato in via presuntiva, costituire la premessa di un'ulteriorepresunzione idonea a fondare l'accertamento del fatto ignoto, a condizioneche la concatenazione di inferenze presuntive non sia debole, cioèinattendibile e infondata, e si fondi su una serie lineare di inferenze,ciascuna delle quali, nella sua conclusione, sia la premessa di unainferenza successiva e sia conforme ai criteri di precisione, gravità econcordanza di cui all'art. 2729 c.c. (…)” (si vedano anche Cass., n.14788/2024; Cass., n. 23860/2020; Cass., n. 27982/2020).In secondo luogo, tale tipologia presunzione non è, invero, integrata nelcaso di specie, tenuto conto che, “in materia di imposte sui redditi,nell'ipotesi di società di capitali a ristretta base sociale, è ammessala presunzione di attribuzione ai soci degli utili extracontabili, che non sipone in contrasto con il divieto di presunzione di secondo grado, in quantoil fatto noto non è dato dalla sussistenza di maggiori redditi accertatiNumero registro generale 7079/2017Numero sezionale 618/2026Numero di raccolta generale 7085/2026Data pubblicazione 25/03/2026induttivamente nei confronti della società, bensì dalla ristrettezzadell'assetto societario, che implica un vincolo di solidarietà e di reciprococontrollo dei soci nella gestione sociale, con la conseguenza che, una voltaritenuta operante detta presunzione, spetta poi al contribuente fornire laprova contraria (…)” (Cass., n. 1947/2019; conformi, Cass., n.15824/2016 e Cass., n. 25271/2014).4. Con il quarto motivo di ricorso è dedotta la violazione e falsaapplicazione dell’art. 2697 c.c., 132 c.p.c. e 118 disp att. c.p.c., per averela CTR attribuito al contribuente l’onere della prova contraria dellecircostanze ricavate in virtù dell’accertamento induttivo, laddove taleonere compete in via diretta all’Amministrazione, “in quanto questa, giànell’avviso di accertamento notificato alla Società, aveva operato unaricostruzione presuntiva del reddito d’impresa, precludendosi, di fatto,l’utilizzo di ulteriori presunzioni nell’attribuzione di maggiori redditi in capoal ricorrente” (pag. 10 del ricorso per cassazione).Il motivo è infondato.Premesso che la violazione dell'art. 2697 c.c. “si configura soltantonell'ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l'onere della prova ad una partediversa da quella su cui esso [sarebbe] dovuto gravare secondo le regoledi scomposizione delle fattispecie basate sulla differenza tra fatti costitutivied eccezioni” (Cass., n. 26739/2024), tale evenienza non ricorre nellaspecie, laddove la CTR ha ritenuto assolta (per il tramite della presunzionedi cui s’è detto) la prova diretta incombente sull’Amministrazione, e nonfornita dal contribuente la relativa prova contraria.5. Il quinto motivo censura la violazione dell’art. 112 c.p.c., per nonessersi pronunciata la CTR sulla carenza di motivazione dell’attoimpositivo, pur in presenza di specifiche contestazioni del contribuente.Il motivo è inammissibile, posto che il vizio di omessa pronuncia è“configurabile soltanto nel caso di mancato esame di domande odeccezioni di merito” (Cass., n. 26913/2024), mentre, nel caso in esame, ilNumero registro generale 7079/2017Numero sezionale 618/2026Numero di raccolta generale 7085/2026Data pubblicazione 25/03/2026contribuente fa riferimento a mere “contestazioni”, senza, peraltro,illustrarne compiutamente il contenuto né rapportarle a quello dell’avvisodi accertamento censurato, così precludendo a questa Corte di vagliare ladecisività della prospettata violazione, tenuto conto che, “per integrareil vizio di omessa pronuncia è necessaria l'illustrazione del caratteredecisivo della prospettata violazione, dimostrando che la minuspetizioneha riguardato una questione astrattamente rilevante, posto che,altrimenti, si dovrebbe cassare inutilmente la decisione gravata” (Cass., n.10290/2025).6. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del contribuente alpagamento delle spese processuali, liquidate in dispositivo.Numero registro generale 7079/2017Numero sezionale 618/2026Numero di raccolta generale 7085/2026Data pubblicazione 25/03/2026REPUBBLICA [OSCURATO:PERSONA] TRIBUTARIAComposta da: Oggetto:*[OSCURATO:PERSONA] PresidenteRISTRETTA BASE -[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ConsigliereDEGLI [OSCURATO:PERSONA] Consigliere Ud.[OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] Consigliere rel.ha pronunciato la seguenteORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 7079/2017 R.G. proposto da:[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA]Cocilovo e [OSCURATO:PERSONA];-ricorrente-controAGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa dall'Avvocaturagenerale dello Stato;-controricorrente-avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale dellaCampania n. 7851/2016, depositata il 13/9/2016.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 22/1/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. [OSCURATO:PERSONA] impugnò l’avviso di accertamentoTF3011204763/2013, con il quale, a seguito dell’accertamento induttivoeffettuato nei confronti della società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. (della qualeera socio al 49,72%), gli era stato imputato, per l’anno 2008, un redditoNumero registro generale 7079/2017Numero sezionale 618/2026Numero di raccolta generale 7085/2026Data pubblicazione 25/03/2026di € 26.355,00, sulla base della presunzione di distribuzione degli utiliextracontabili.2. Il ricorso fu rigettato in primo e secondo grado, richiamandosi laCTR alla consolidata giurisprudenza di legittimità relativa alla presunzionedi distribuzione tra i soci degli utili extracontabili della società a ristrettabase partecipativa.3. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, affidato acinque motivi, cui resiste con controricorso l’Agenzia delle Entrate.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Il primo motivo di ricorso deduce la violazione e falsa applicazionedegli artt. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., per aver laCTR dato corpo ad una motivazione generica, senza prendere posizionesul rilievo del ricorrente, relativo alla “impossibilità di procedere ad unaccertamento di tipo induttivo, sulla base di una presunzione semplice, inquanto il medesimo presupposto dell’accertamento derivava, a sua volta,da un’indagine, anche questa di tipo induttivo” (pag. 4 del ricorso percassazione).Il motivo è infondato.Si deve premettere che, “in seguito alla riformulazione dell'art. 360,comma 1, n. 5, c.p.c., disposta dall'art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv.,con modif., dalla l. n. 134 del 2012, non sono più ammissibili nel ricorsoper cassazione le censure di contraddittorietà e insufficienza dellamotivazione della sentenza di merito impugnata, in quanto il sindacato dilegittimità sulla motivazione resta circoscritto alla sola verifica del rispettodel «minimo costituzionale» richiesto dall'art. 111, comma 6, Cost., cheviene violato qualora la motivazione sia totalmente mancante omeramente apparente, ovvero si fondi su un contrasto irriducibile traaffermazioni inconcilianti, o risulti perplessa ed obiettivamenteincomprensibile, purché il vizio emerga dal testo della sentenzaimpugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali”Numero registro generale 7079/2017Numero sezionale 618/2026Numero di raccolta generale 7085/2026Data pubblicazione 25/03/2026(Cass., n. 7090/2022). Al di là dell’impropria evocazione, nel motivo,dell’art. 360, n. 3, c.p.c., la motivazione appare sicuramente integrare ilcd. minimo costituzionale, nella misura in cui si richiama al consolidatoorientamento della giurisprudenza di legittimità in tema di presunzione didistribuzione degli utili extracontabili, “puntualizzandolo”, relativamentealla fattispecie concreta, con riferimento alle circostanze delle“fondamenta familiari” e della “ristrettissima plurisoggettività” dellacompagine sociale, rispetto alle quali il ricorrente non ha fornito la provacontraria.2. Il secondo motivo di ricorso deduce la violazione e falsaapplicazione degli artt. 2727 e 2729 c.c., per avere la CTR fondato lapropria decisione sulla base della sola presunzione relativa alla ristrettezzadella base sociale, di per sé priva dei requisiti di gravità, precisione econcordanza.Il motivo è infondato.È pur vero, in linea generale, che “è censurabile in cassazione ex art. 360,comma 1, n. 3, c.p.c. la violazione o falsa applicazione dell'art. 2729 c.c.,che sussiste quando il giudice di merito fondi la presunzione su un fattostorico privo di gravità o precisione o concordanza ai fini dell'inferenza dalfatto noto della conseguenza ignota” (Cass., n. 25889/2025; Cass., n.23154/2024). Nel caso di specie, tuttavia, la censura si mostra puramenteassertiva, nella misura in cui si limita a dedurre l’insufficienza dellapresunzione in discorso, senza confrontarsi con gli indici di pregnanzadella stessa, in termini di “gravità”, declinati dalla consolidatagiurisprudenza di legittimità (si possono menzionare -esemplificativamente - Cass., n. 10004/2025, Cass., n. 26473/2024 eCass., n. 24907/2025, secondo cui “nelle società a ristretta base familiareopera, in ragione della sola ristrettezza del capitale sociale, la presunzionedi distribuzione degli utili extracontabili, di cui il contribuente può offrireprova contraria, dimostrando la sua totale estraneità alla gestione socialeNumero registro generale 7079/2017Numero sezionale 618/2026Numero di raccolta generale 7085/2026Data pubblicazione 25/03/2026o la destinazione non personale degli utili (perché accantonati o reinvestitidall'ente) (…))”, né indicando sulla base di quali diverse circostanze -ritualmente allegate al giudizio di merito - i giudici di secondo gradosarebbero potuti giungere ad opposta conclusione.3. Il terzo motivo - identico al precedente nella rubricazione - censural’utilizzo, da parte dei giudici di secondo grado, della cd. praesumptio depraesumpto, dal momento che “la motivazione dell’avviso di accertamentonotificato all’odierno ricorrente si base esclusivamente sulle presunzioniposte a base dell’accertamento notificato alla società, che, a sua volta, sifonda su altri elementi presuntivi” (pag. 6 del ricorso per cassazione).Anche questo motivo è infondato.In primo luogo, infatti, la cd. praesumptio de praesumpto non è di per sévietata, dovendosi richiamare, sul punto, l’orientamento espresso daCass., n. 19993/2025, alla cui stregua “nel sistema processuale non esisteil divieto della cd. doppia presunzione, non riconducibile né agliartt. 2729 e 2697 c.c. né a qualsiasi altra norma, ben potendo il fattonoto, accertato in via presuntiva, costituire la premessa di un'ulteriorepresunzione idonea a fondare l'accertamento del fatto ignoto, a condizioneche la concatenazione di inferenze presuntive non sia debole, cioèinattendibile e infondata, e si fondi su una serie lineare di inferenze,ciascuna delle quali, nella sua conclusione, sia la premessa di unainferenza successiva e sia conforme ai criteri di precisione, gravità econcordanza di cui all'art. 2729 c.c. (…)” (si vedano anche Cass., n.14788/2024; Cass., n. 23860/2020; Cass., n. 27982/2020).In secondo luogo, tale tipologia presunzione non è, invero, integrata nelcaso di specie, tenuto conto che, “in materia di imposte sui redditi,nell'ipotesi di società di capitali a ristretta base sociale, è ammessala presunzione di attribuzione ai soci degli utili extracontabili, che non sipone in contrasto con il divieto di presunzione di secondo grado, in quantoil fatto noto non è dato dalla sussistenza di maggiori redditi accertatiNumero registro generale 7079/2017Numero sezionale 618/2026Numero di raccolta generale 7085/2026Data pubblicazione 25/03/2026induttivamente nei confronti della società, bensì dalla ristrettezzadell'assetto societario, che implica un vincolo di solidarietà e di reciprococontrollo dei soci nella gestione sociale, con la conseguenza che, una voltaritenuta operante detta presunzione, spetta poi al contribuente fornire laprova contraria (…)” (Cass., n. 1947/2019; conformi, Cass., n.15824/2016 e Cass., n. 25271/2014).4. Con il quarto motivo di ricorso è dedotta la violazione e falsaapplicazione dell’art. 2697 c.c., 132 c.p.c. e 118 disp att. c.p.c., per averela CTR attribuito al contribuente l’onere della prova contraria dellecircostanze ricavate in virtù dell’accertamento induttivo, laddove taleonere compete in via diretta all’Amministrazione, “in quanto questa, giànell’avviso di accertamento notificato alla Società, aveva operato unaricostruzione presuntiva del reddito d’impresa, precludendosi, di fatto,l’utilizzo di ulteriori presunzioni nell’attribuzione di maggiori redditi in capoal ricorrente” (pag. 10 del ricorso per cassazione).Il motivo è infondato.Premesso che la violazione dell'art. 2697 c.c. “si configura soltantonell'ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l'onere della prova ad una partediversa da quella su cui esso [sarebbe] dovuto gravare secondo le regoledi scomposizione delle fattispecie basate sulla differenza tra fatti costitutivied eccezioni” (Cass., n. 26739/2024), tale evenienza non ricorre nellaspecie, laddove la CTR ha ritenuto assolta (per il tramite della presunzionedi cui s’è detto) la prova diretta incombente sull’Amministrazione, e nonfornita dal contribuente la relativa prova contraria.5. Il quinto motivo censura la violazione dell’art. 112 c.p.c., per nonessersi pronunciata la CTR sulla carenza di motivazione dell’attoimpositivo, pur in presenza di specifiche contestazioni del contribuente.Il motivo è inammissibile, posto che il vizio di omessa pronuncia è“configurabile soltanto nel caso di mancato esame di domande odeccezioni di merito” (Cass., n. 26913/2024), mentre, nel caso in esame, ilNumero registro generale 7079/2017Numero sezionale 618/2026Numero di raccolta generale 7085/2026Data pubblicazione 25/03/2026contribuente fa riferimento a mere “contestazioni”, senza, peraltro,illustrarne compiutamente il contenuto né rapportarle a quello dell’avvisodi accertamento censurato, così precludendo a questa Corte di vagliare ladecisività della prospettata violazione, tenuto conto che, “per integrareil vizio di omessa pronuncia è necessaria l'illustrazione del caratteredecisivo della prospettata violazione, dimostrando che la minuspetizioneha riguardato una questione astrattamente rilevante, posto che,altrimenti, si dovrebbe cassare inutilmente la decisione gravata” (Cass., n.10290/2025).6. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del contribuente alpagamento delle spese processuali, liquidate in dispositivo. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali, che si liquidano in € 2.300,00 per compensi professionali,oltre alle spese prenotate a debito.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà attodella sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte delricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari aquello relativo al ricorso, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 22/1/2026.La PresidenteAndreina GiudicepietroP.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali, che si liquidano in € 2.300,00 per compensi professionali,oltre alle spese prenotate a debito.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà attodella sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte delricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari aquello relativo al ricorso, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 22/1/2026.La PresidenteAndreina Giudicepietro
Sentenza Cassazione n. 07085/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris