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CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 16 marzo 2021

Cassazione n. 39620/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza depositata il 16 marzo 2021 la Corte di Appello di Caltanisetta ha rigettato la domanda formulata da [OSCURATO:PERSONA] per la liquidazione dell'equa riparazione dovuta ad ingiusta detenzione per la custodia cautelare in carcere patita in base all'ordinanza emessa dal Gip di Caltanisetta in data 16.3.2011 per il reato di cui agli artt. 81 cpv., 110 cod. pen., 73 d.p.r. 9 ottobre 1990 n. 309, poi sostituita in data 24.3.2011 con quella degli arresti donniciliari, fino a che il Tribunale del riesame in data 12.5.2011 aveva annullato l'ordinanza applicativa della misura ritenendo insussistenti le esigenze cautelari.

Successivamente, all'esito del dibattimento, il Tribunale di Caltanisetta con sentenza in data 1 dicembre 2016, divenuta irrevocabile il 17.4.2017, aveva assolto il Gisalbella dal reato a lui ascritto perché il fatto non sussiste.

2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo del suo difensore, [OSCURATO:PERSONA] articolando un motivo di ricorso con cui si duole della violazione degli artt. 314 e ss. cod.proc.pen. in relazione all'art. 606 lett. b), c) ed e) cod. proc. pen.

Deduce che l'ordinanza impugnata richiama l'ordinanza cautelare che è stata revocata dal Tribunale del riesame.

3. Il Procuratore generale presso la Corte di cassazione ha concluso per il rigetto del ricorso.

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA]

1.1. Il ricorso è fondato.

Va premesso che l'art. 314 comma 1, cod.proc.pen. prevede che "chi è stato prosciolto con sentenza irrevocabile perché il fatto non sussiste, per non aver commesso il fatto, perché il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato, ha diritto a un'equa riparazione per la custodia cautelare subita, qualora non vi abbia dato o concorso a darvi causa per dolo o colpa grave".

In tema di equa riparazione per ingiusta detenzione, dunque, rappresenta causa impeditiva all'affermazione del diritto alla riparazione l'avere l'interessato dato causa, per dolo o per colpa grave, all'instaurazione o al mantenimento della custodia cautelare, l'assenza di tale causa, c:ostituendo condizione necessaria al sorgere del diritto all'equa riparazione, deve essere accertata d'ufficio dal giudice, indipendentemente dalla deduzione della parte (cfr. sul punto Sez. 4, n. 34181 del 5.11.2002, Guadagno, rv. 226004).

Premesso che la cognizione del giudice di legittimità nei procedimenti per il riconoscimento dell'equa riparazione a seguito di ingiusta detenzione è limitata alla sola legittimità del provvedimento impugnato, anche sotto l'aspetto della congruità e logicità della motivazione, va ribadito che elemento connotante il giudizio per la riparazione dell'ingiusta detenzione è la totale autonomia rispetto al giudizio penale, perché lo scopo è quello di valutare l'idoneità del compendio probatorio a trarre in inganno il giudice in relazione alla sussistenza dei presupposti dell'adozione di una misura cautelare, unitamente ed in forza di una condotta gravemente negligente od imprudente dell'imputato, che abbia così colposamente indotto quello che l'esito assolutorio nel merito, dimostrerà essere stato un errore.

Va, altresì, tenuto presente che "in base al principio di autonomia tra la valutazione del giudice della riparazione e quella del giudice del processo penale, spettano al primo una serie di accertamenti e valutazioni da condurre con l'ausilio dei criteri propri dell'azione esercitata dalla parte.

Di conseguenza egli non può ritenere l'esistenza di fatti esclusi dal giudice del processo, ma può rivalutare, non ai fini dell'accertamento della penale responsabilità, ma ai fini della riparazione i fatti penalmente irrilevati, accertati e non esclusi dal giudice di merito" (così ex multis: Sez. 4, Sentenza n. 3895 del 14/12/2017,dep. 26/01/2018, Rv. 271739, in motivazione; Sez. 4, Sentenza n. 27397 del 10/06/2010, Rv. 247867; cfr. inoltre, Sezioni unite con la Sentenza n. 43 del 13/12/1995, dep. 09/02/1996, Sarnataro, Rv. 203638), perché lo scopo è quello di valutare l'idoneità del quadro probatorio a trarre in inganno il giudice in relazione alla sussistenza dei presupposti dell'adozione di una misura cautelare, unitamente ed in forza di una condotta gravemente negligente od imprudente dell'imputato, che abbia così colposamente indotto quello che l'esito assolutorio nel merito, dimostrerà essere stato un errore.

1.2. Venendo al caso in esame, giova premettere che l'ordinanza di custodia cautelare emessa nei confronti del Gisalbella trae origine da indagini finalizzate a verificare lo svolgimento di un'attività di spaccio di stupefacenti che avveniva in un negozio di parrucchiere per uomo gestito da tale [OSCURATO:PERSONA] nel corso delle quali era stata effettuata attività di intercettazione ambientale.

Ebbene, la Corte d'appello nel rigettare la domanda di riparazione dell'ingiusta detenzione azionata dal Gisalbella ha preso in considerazione gli elementi sussistenti al momento dell'adozione della misura ovvero la frequentazione con [OSCURATO:PERSONA] ed in particolare la circostanza che lo stesso in data 8 gennaio 2009 si fosse recato dinanzi all'esercizio dello stesso attendendolo in macchina per consegnargli qualcosa in cambio di denaro.

Ma, a prescindere da tali elementi sussistenti al momento dell'adozione del titolo cautelare, la Corte territoriale nel motivare il diniego dell'istanza ha conferito valenza decisiva alla circostanza che il prevenuto, avvalendosi della facoltà di non rispondere in sede di interrogatorio, non ha fornito alcuna spiegazione sia dell'episodio che del significato delle numerose conversazioni che lo avevano coinvolto con il [OSCURATO:PERSONA] sia direttamente che indirettamente.

A riguardo la Corte territoriale pone in rilievo che il Gisalbella "... avrebbe potuto offrire elementi a propria discolpa anche adducendo le eventuali diverse motivazioni dei suoi incontri con il coindagato [OSCURATO:PERSONA]...".

A riguardo va tuttavia rilevato che con il decreto legislai:ivo n. 188 del 8 novembre 2021, inerente alle "Disposizioni per il compiuto adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni della direttiva (UE) 2016/343 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali", al primo comma dell'art. 314 cod. proc. pen. è stato aggiunto il seguente periodo "L'esercizio da parte dell'imputato della facolta' di cui all'articolo 64, comma 3, lettera b), non incide sul diritto alla riparazione di cui al primo periodo".

6. La modifica legislativa esclude la rilevanza, a fini riparativi, della scelta difensiva di non rispondere, ed impone di precisare che il divieto di valorizzare l'esercizio della facoltà difensiva di difendersi tacendo non conosce alcuna limitazione, non potendo, in nessun caso, il giudice della riparazione fare ricorso a siffatto comportamento difensivo per affermare la sussistenza della condotta ostativa, che deve essere rinvenuta in altri comportamenti, fermo restando che il giudice della riparazione "non può ritenere l'esistenza di fatti esclusi dal giudice del merito ma può rivalutare, non ai fini dell'accertamento della penale responsabilità, ma ai fini della riparazione i fatti penalmente irrilevati, accertati e non esclusi dal giudice di merito" (così Sez. 4, Sentenza n. 3895 del 14/12/2017,dep. 26/01/2018, Rv. 271739, in motivazione; Sez. 4, Sentenza n. 27397 del 10/06/2010, Rv. 247867; principio enunciato anche dalle Sezioni unite con la Sentenza n. 43 del 13/12/1995, dep. 09/02/1996, Sarnataro, Rv. 203638).

L'ordinanza deve, pertanto, essere annullata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Caltanisetta , cui deve essere demandata la liquidazione delle spese per questo giudizio di legittimità.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio alla Corte di appello di Caltanisetta cui demanda anche la regola

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza depositata il 16 marzo 2021 la Corte di Appello di Caltanisetta ha rigettato la domanda formulata da [OSCURATO:PERSONA] per la liquidazione dell'equa riparazione dovuta ad ingiusta detenzione per la custodia cautelare in carcere patita in base all'ordinanza emessa dal Gip di Caltanisetta in data 16.3.2011 per il reato di cui agli artt. 81 cpv., 110 cod. pen., 73 d.p.r. 9 ottobre 1990 n. 309, poi sostituita in data 24.3.2011 con quella degli arresti donniciliari, fino a che il Tribunale del riesame in data 12.5.2011 aveva annullato l'ordinanza applicativa della misura ritenendo insussistenti le esigenze cautelari. Successivamente, all'esito del dibattimento, il Tribunale di Caltanisetta con sentenza in data 1 dicembre 2016, divenuta irrevocabile il 17.4.2017, aveva assolto il Gisalbella dal reato a lui ascritto perché il fatto non sussiste. 2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo del suo difensore, [OSCURATO:PERSONA] articolando un motivo di ricorso con cui si duole della violazione degli artt. 314 e ss. cod.proc.pen. in relazione all'art. 606 lett. b), c) ed e) cod. proc. pen. Deduce che l'ordinanza impugnata richiama l'ordinanza cautelare che è stata revocata dal Tribunale del riesame. 3. Il Procuratore generale presso la Corte di cassazione ha concluso per il rigetto del ricorso. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1.1. Il ricorso è fondato. Va premesso che l'art. 314 comma 1, cod.proc.pen. prevede che "chi è stato prosciolto con sentenza irrevocabile perché il fatto non sussiste, per non aver commesso il fatto, perché il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato, ha diritto a un'equa riparazione per la custodia cautelare subita, qualora non vi abbia dato o concorso a darvi causa per dolo o colpa grave". In tema di equa riparazione per ingiusta detenzione, dunque, rappresenta causa impeditiva all'affermazione del diritto alla riparazione l'avere l'interessato dato causa, per dolo o per colpa grave, all'instaurazione o al mantenimento della custodia cautelare, l'assenza di tale causa, c:ostituendo condizione necessaria al sorgere del diritto all'equa riparazione, deve essere accertata d'ufficio dal giudice, indipendentemente dalla deduzione della parte (cfr. sul punto Sez. 4, n. 34181 del 5.11.2002, Guadagno, rv. 226004). Premesso che la cognizione del giudice di legittimità nei procedimenti per il riconoscimento dell'equa riparazione a seguito di ingiusta detenzione è limitata alla sola legittimità del provvedimento impugnato, anche sotto l'aspetto della congruità e logicità della motivazione, va ribadito che elemento connotante il giudizio per la riparazione dell'ingiusta detenzione è la totale autonomia rispetto al giudizio penale, perché lo scopo è quello di valutare l'idoneità del compendio probatorio a trarre in inganno il giudice in relazione alla sussistenza dei presupposti dell'adozione di una misura cautelare, unitamente ed in forza di una condotta gravemente negligente od imprudente dell'imputato, che abbia così colposamente indotto quello che l'esito assolutorio nel merito, dimostrerà essere stato un errore. Va, altresì, tenuto presente che "in base al principio di autonomia tra la valutazione del giudice della riparazione e quella del giudice del processo penale, spettano al primo una serie di accertamenti e valutazioni da condurre con l'ausilio dei criteri propri dell'azione esercitata dalla parte. Di conseguenza egli non può ritenere l'esistenza di fatti esclusi dal giudice del processo, ma può rivalutare, non ai fini dell'accertamento della penale responsabilità, ma ai fini della riparazione i fatti penalmente irrilevati, accertati e non esclusi dal giudice di merito" (così ex multis: Sez. 4, Sentenza n. 3895 del 14/12/2017,dep. 26/01/2018, Rv. 271739, in motivazione; Sez. 4, Sentenza n. 27397 del 10/06/2010, Rv. 247867; cfr. inoltre, Sezioni unite con la Sentenza n. 43 del 13/12/1995, dep. 09/02/1996, Sarnataro, Rv. 203638), perché lo scopo è quello di valutare l'idoneità del quadro probatorio a trarre in inganno il giudice in relazione alla sussistenza dei presupposti dell'adozione di una misura cautelare, unitamente ed in forza di una condotta gravemente negligente od imprudente dell'imputato, che abbia così colposamente indotto quello che l'esito assolutorio nel merito, dimostrerà essere stato un errore. 1.2. Venendo al caso in esame, giova premettere che l'ordinanza di custodia cautelare emessa nei confronti del Gisalbella trae origine da indagini finalizzate a verificare lo svolgimento di un'attività di spaccio di stupefacenti che avveniva in un negozio di parrucchiere per uomo gestito da tale [OSCURATO:PERSONA] nel corso delle quali era stata effettuata attività di intercettazione ambientale. Ebbene, la Corte d'appello nel rigettare la domanda di riparazione dell'ingiusta detenzione azionata dal Gisalbella ha preso in considerazione gli elementi sussistenti al momento dell'adozione della misura ovvero la frequentazione con [OSCURATO:PERSONA] ed in particolare la circostanza che lo stesso in data 8 gennaio 2009 si fosse recato dinanzi all'esercizio dello stesso attendendolo in macchina per consegnargli qualcosa in cambio di denaro. Ma, a prescindere da tali elementi sussistenti al momento dell'adozione del titolo cautelare, la Corte territoriale nel motivare il diniego dell'istanza ha conferito valenza decisiva alla circostanza che il prevenuto, avvalendosi della facoltà di non rispondere in sede di interrogatorio, non ha fornito alcuna spiegazione sia dell'episodio che del significato delle numerose conversazioni che lo avevano coinvolto con il [OSCURATO:PERSONA] sia direttamente che indirettamente. A riguardo la Corte territoriale pone in rilievo che il Gisalbella "... avrebbe potuto offrire elementi a propria discolpa anche adducendo le eventuali diverse motivazioni dei suoi incontri con il coindagato [OSCURATO:PERSONA]...". A riguardo va tuttavia rilevato che con il decreto legislai:ivo n. 188 del 8 novembre 2021, inerente alle "Disposizioni per il compiuto adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni della direttiva (UE) 2016/343 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali", al primo comma dell'art. 314 cod. proc. pen. è stato aggiunto il seguente periodo "L'esercizio da parte dell'imputato della facolta' di cui all'articolo 64, comma 3, lettera b), non incide sul diritto alla riparazione di cui al primo periodo". 6. La modifica legislativa esclude la rilevanza, a fini riparativi, della scelta difensiva di non rispondere, ed impone di precisare che il divieto di valorizzare l'esercizio della facoltà difensiva di difendersi tacendo non conosce alcuna limitazione, non potendo, in nessun caso, il giudice della riparazione fare ricorso a siffatto comportamento difensivo per affermare la sussistenza della condotta ostativa, che deve essere rinvenuta in altri comportamenti, fermo restando che il giudice della riparazione "non può ritenere l'esistenza di fatti esclusi dal giudice del merito ma può rivalutare, non ai fini dell'accertamento della penale responsabilità, ma ai fini della riparazione i fatti penalmente irrilevati, accertati e non esclusi dal giudice di merito" (così Sez. 4, Sentenza n. 3895 del 14/12/2017,dep. 26/01/2018, Rv. 271739, in motivazione; Sez. 4, Sentenza n. 27397 del 10/06/2010, Rv. 247867; principio enunciato anche dalle Sezioni unite con la Sentenza n. 43 del 13/12/1995, dep. 09/02/1996, Sarnataro, Rv. 203638). L'ordinanza deve, pertanto, essere annullata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Caltanisetta , cui deve essere demandata la liquidazione delle spese per questo giudizio di legittimità. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio alla Corte di appello di Caltanisetta cui demanda anche la regola
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