CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 12012/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, via F.Denza n.20 presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA] e rappresentato e difeso per procura a margine del ricorso dall’Avv.[OSCURATO:PERSONA]. -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata ex lege in Roma, via dei Portoghesi 12 presso gli uffici dell’Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende. -resistente- avverso la sentenzan.94/16/13 della Co mmissione tributaria regionale della Toscana, depositata il 4 dicembre2013; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18aprile 20 2 4 dal Consigliere dott.ssa [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: Tributi-definizione agevolata nella controversia originata dall’impugnazione da parte di [OSCURATO:PERSONA] di avvisi di accertamento, relativi a Irpef degli anni 2004 e 2005, il contribuente ha proposto ricorso, su quattro motivi, nei confronti dell’Agenzia delle entrate (che non ha depositato controricorso) avverso la sentenza indicata in epigrafe, con cui la Commissione tributaria regionale della Toscana aveva accolto l’appello proposto dall’Amministrazione finanziaria, riformando la decisione di primo grado di parziale accoglimento dei ricorsi; a seguito di deposito di memoria, con allegata documentazione, depositata nell’imminenza della camera di consiglio del 27.2.2019, con la quale il ricorrente ha esposto di avere aderito alla definizione agevolata ai sensi dell’art.3 del d.l. n.119/2018 (cd.rottamazione ter), questa Corte ha disposto il rinvio della trattazione a nuovo ruolo; il ricorso è stato, quindi, avviato nuovamente alla trattazione in camera di consiglio ai sensi dell’art.380 bis cod.proc.civ. in prossimità della quale il ricorrente ha depositato documenti e l’Agenzia delle entrate memoria. Considerato che: l’Agenzia delle entrate, dato atto che, con riguardo alla definizione agevolata, nulla osta all’accoglimento, atteso anche il corretto ammontare dei versamenti effettuati a estinzione delle cartelle di pagamento, ha chiesto che venga dichiarata la cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese di lite; il contribuente ha, in ogni caso, depositato in atti documenti attestanti la ritualità della domanda di definizione e i versamenti eseguiti; pertanto, il processo va dichiarato estinto per cessazione della materia del contendere; non vi è pronuncia sulle spese;non sussistono i presupposti processuali per imporre a parte contribuente il pagamento del raddoppio del contributo unificato (v. Cass. 12.11.2015 n.23175; Cass.18.7.2018 n.19071). P.Q.M. Dichiara estinto il processo e cessata la materia del contende