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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 21211/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato 1118/08/1973 avverso la sentenza del 26/06/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Ritenuto che tutti i motivi di ricorso sono riproduttivi di identiche cesure adeguatamente confutate dalla Corte di appello e generici in quanto non si confrontano con la precisa motivazione della sentenza; che invero: quanto alla ritenuta responsabilità in ordine alle plurime ipotesi di evasione (primo motivo), i delitti fossero integrati sotto il profilo oggettivo e soggettivo essendo il ricorrente uscito dall'abitazione in cui era obbligato a rimanere; quanto alla contestata recidiva (terzo motivo), come proprio la realizzazione dei reati e le precedenti condanne dimostrassero un'indifferenza e disprezzo delle disposizioni impartite e giustificasse, in ragione della palesata maggiore pericolosità, il trattamento sanzionatorio più severo; quanto alla mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. (secondo motivo), come proprio la pluralità dei reati contestati deponesse per il carattere abituale della condotta; quanto alla mancata concessione delle attenuanti generiche (quarto motivo), come, a fronte di elementi pur addotti dalla difesa, non fossero valorizzabili elementi che superassero l'apprezzato profilo personologico del ricorrente già condannato in via definitiva per omicidio colposo e guida in stato di ebrezza; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così decis

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato 1118/08/1973 avverso la sentenza del 26/06/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Ritenuto che tutti i motivi di ricorso sono riproduttivi di identiche cesure adeguatamente confutate dalla Corte di appello e generici in quanto non si confrontano con la precisa motivazione della sentenza; che invero: quanto alla ritenuta responsabilità in ordine alle plurime ipotesi di evasione (primo motivo), i delitti fossero integrati sotto il profilo oggettivo e soggettivo essendo il ricorrente uscito dall'abitazione in cui era obbligato a rimanere; quanto alla contestata recidiva (terzo motivo), come proprio la realizzazione dei reati e le precedenti condanne dimostrassero un'indifferenza e disprezzo delle disposizioni impartite e giustificasse, in ragione della palesata maggiore pericolosità, il trattamento sanzionatorio più severo; quanto alla mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. (secondo motivo), come proprio la pluralità dei reati contestati deponesse per il carattere abituale della condotta; quanto alla mancata concessione delle attenuanti generiche (quarto motivo), come, a fronte di elementi pur addotti dalla difesa, non fossero valorizzabili elementi che superassero l'apprezzato profilo personologico del ricorrente già condannato in via definitiva per omicidio colposo e guida in stato di ebrezza; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così decis
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