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CassazionedecretoSezione 1

Cassazione n. 48870/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (Egitto) in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza della Corte di appello di Roma in data 7/07/2021; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso e la conseguente restituzione nel termine per proporre ricorso per cassazione averso la sentenza n. 6909/21 della Corte di appello di Roma. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del Tribunale di Frosinone in data 22/01/2019, [OSCURATO:PERSONA] è stato ritenuto colpevole del delitto previsto dall'art. 22, comma 12, d.lgs. n. 286 del 1998•e condannato alla pena di 1 anno di reclusione e di 10.000,00 euro di multa.

1.1. Con sentenza n. 6909/2021 in data 7/07/2021, la Corte di appello di Roma ha confermato la pronuncia di primo grado, condannando l'imputato alle spese del . procedimento.

1.2. In data 20/07/2022, il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Frosinone ha emesso il relativo ordine di esecuzione, con contestuale decreto di sospensione, dando termine al condannato per presentare l'eventuale richiesta di misura alternativa al carcere.

1.3. Il decreto non è stato notificato non essendo stato il destinatario rinvenuto, sicché dopo l'emissione del decreto di irreperibilità in data 9/09/2022, il decreto di sospensione dell'ordine di esecuzione è stato revocato in data 20/01/2023; e successivamente il condannato è stato tratto in arresto il 21/02/2023.

1.4. In data 22/02/2023, il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Frosinone, a seguito di istanza della difesa, verificata l'irregolarità del verbale di vane ricerche redatto dai Carabinieri di Frosinone in relazione alla notifica al condannato del decreto di sospensione del 20/07/2022, ha ordinato l'immediata scarcerazione del condannato.

1.5. Con provvedimento del 28/02/2023, la Procura generale presso la Corte di appello di Roma ha rideterminato la pena che il condannato deve espiare, compresa quella di cui alla sentenza n. 114/2019 del Tribunale di Frosinone, ma ne ha sospeso l'esecuzione in attesa della decisione del Tribunale di sorveglianza di Roma al quale [OSCURATO:PERSONA] si era nel frattempo rivolto con istanza del 24/02/2023.

2. Con atto in data 18/03/2023, [OSCURATO:PERSONA] ha proposto, per mezzo del difensore di fiducia, avv. [OSCURATO:PERSONA], istanza di restituzione nel termine ai sensi dell'art. 175 cod. proc. pen. al fine di proporre impugnazione avverso la sentenza n. 6909/2021 della Corte di appello di Roma in data 7/07/2021.

Secondo quanto dedotto dalla difesa, [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe mai ricevuto la notifica del decreto di citazione a giudizio, dal momento che essa sarebbe stata tentata in Frosinone, via [OSCURATO:PERSONA] n. 16, ovvero in un luogo in cui egli non era reperibile; né sarebbe stato a conoscenza del fatto che l'avv. [OSCURATO:PERSONA], suo difensore d'ufficio, aveva proposto impugnazione avverso la sentenza del Tribunale di Frosinone, che era stata fissata la relativa udienza (atteso che, come attestato dall'addetto Unep di Frosinone, egli non reperito all'indirizzo indicato nel decreto di citazione, essendosi da tempo trasferito in Roma via Barbazza, n. 26) e che la Corte di appello di Roma aveva confermato la pronuncia di primo grado, senza che nel verbale di udienza del 7/07/2021 la Corte avesse specificato se [OSCURATO:PERSONA] avesse ricevuto la notifica della fissazione di udienza.

In definitiva, il procedimento di secondo grado sarebbe stato celebrato con errata instaurazione del contraddittorio e conseguente violazione del diritto di difesa in quanto [OSCURATO:PERSONA], già dichiarato assente in primo grado, non sarebbe stato posto in condizione di conoscere la pendenza del processo dinanzi alla Corte di appello di Roma e, dunque, di proporre ricorso per cassazione avverso la relativa sentenza.

3. In data 7/09/2023 è pervenuta in Cancelleria la requisitoria scritta del Procuratore generale presso questa Corte, con la quale è stato chiesto l'accoglimento del ricorso e la conseguente restituzione nel termine per proporre ricorso per cassazione averso la sentenza n. 6909/21 della Corte di appello di Roma. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile.

2. La difesa ha chiesto, con l'odierno ricorso, la restituzione nel termine ai sensi dell'art. 175 cod. proc. pen., lamentando la mancata notifica del decreto di citazione a giudizio in appello.

Tuttavia, la disposizione richiamata, nella sua versione vigente ratione temporis, non era applicabile alla situazione descritta, atteso che, a mente del comma 1, essa concerne i casi in cui «il pubblico ministero, le parti private e i difensori sono restituiti nel termine stabilito a pena di decadenza, se provano di non averlo potuto osservare per caso fortuito o per forza maggiore».

Né potrebbe opinarsi l'applicabilità al caso di specie della disciplina dettata dal comma 2.1, come modificato dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, considerato che essa si applica alle sole impugnazioni proposte avverso sentenze pronunciate in data successiva a quella di entrata in vigore di detto decreto (Sez. 2, n. 20899 del 24/02/2023, Delfino, Rv. 284704 - 01); situazione non ricorrente nel caso di specie.

3. A ben vedere, la situazione descritta in ricorso sarebbe dovuta rientrare, astrattamente, nella fattispecie dettata dall'art. 629-bis cod. proc. pen., a mente del quale «fuori dei casi disciplinati dall'articolo 628-bis, il condannato o la persona sottoposta a misura di sicurezza con sentenza passata in giudicato nei cui confronti si sia proceduto in assenza può ottenere la rescissione del giudicato qualora provi che sia stato dichiarato assente in mancanza dei presupposti previsti dall'articolo 420-bis, e che non abbia potuto proporre impugnazione della sentenza nei termini senza sua colpa, salvo risulti che abbia avuto effettiva conoscenza della pendenza del processo prima della pronuncia della sentenza».

Tuttavia, va ribadito il principio secondo il quale l'istanza di restituzione nel termine proposta dall'imputato dichiarato assente non può essere riqualificata nella richiesta di rescissione del giudicato ai sensi dell'art. 629-bis cod. proc. pen., perché il principio di conservazione di cui all'art. 568, comma 5, cod. proc. pen., è applicabile ai soli rimedi qualificati come impugnazioni dal codice di rito, tra i quali non rientra la restituzione nel termine (Sez. 4, n. 863 del 3/12/2021, dep. 2022, Okoro, Rv. 282566 - 01; Sez. 3, n. 33647 del 8/07/2022, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 283474 - 01).

4. Sulla base delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della cassa delle ammende, equitativamente fissata in 3.000,00 euro. [OSCURATO:PERSONA] Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (Egitto) in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza della Corte di appello di Roma in data 7/07/2021; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso e la conseguente restituzione nel termine per proporre ricorso per cassazione averso la sentenza n. 6909/21 della Corte di appello di Roma. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del Tribunale di Frosinone in data 22/01/2019, [OSCURATO:PERSONA] è stato ritenuto colpevole del delitto previsto dall'art. 22, comma 12, d.lgs. n. 286 del 1998•e condannato alla pena di 1 anno di reclusione e di 10.000,00 euro di multa. 1.1. Con sentenza n. 6909/2021 in data 7/07/2021, la Corte di appello di Roma ha confermato la pronuncia di primo grado, condannando l'imputato alle spese del . procedimento. 1.2. In data 20/07/2022, il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Frosinone ha emesso il relativo ordine di esecuzione, con contestuale decreto di sospensione, dando termine al condannato per presentare l'eventuale richiesta di misura alternativa al carcere. 1.3. Il decreto non è stato notificato non essendo stato il destinatario rinvenuto, sicché dopo l'emissione del decreto di irreperibilità in data 9/09/2022, il decreto di sospensione dell'ordine di esecuzione è stato revocato in data 20/01/2023; e successivamente il condannato è stato tratto in arresto il 21/02/2023. 1.4. In data 22/02/2023, il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Frosinone, a seguito di istanza della difesa, verificata l'irregolarità del verbale di vane ricerche redatto dai Carabinieri di Frosinone in relazione alla notifica al condannato del decreto di sospensione del 20/07/2022, ha ordinato l'immediata scarcerazione del condannato. 1.5. Con provvedimento del 28/02/2023, la Procura generale presso la Corte di appello di Roma ha rideterminato la pena che il condannato deve espiare, compresa quella di cui alla sentenza n. 114/2019 del Tribunale di Frosinone, ma ne ha sospeso l'esecuzione in attesa della decisione del Tribunale di sorveglianza di Roma al quale [OSCURATO:PERSONA] si era nel frattempo rivolto con istanza del 24/02/2023. 2. Con atto in data 18/03/2023, [OSCURATO:PERSONA] ha proposto, per mezzo del difensore di fiducia, avv. [OSCURATO:PERSONA], istanza di restituzione nel termine ai sensi dell'art. 175 cod. proc. pen. al fine di proporre impugnazione avverso la sentenza n. 6909/2021 della Corte di appello di Roma in data 7/07/2021. Secondo quanto dedotto dalla difesa, [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe mai ricevuto la notifica del decreto di citazione a giudizio, dal momento che essa sarebbe stata tentata in Frosinone, via [OSCURATO:PERSONA] n. 16, ovvero in un luogo in cui egli non era reperibile; né sarebbe stato a conoscenza del fatto che l'avv. [OSCURATO:PERSONA], suo difensore d'ufficio, aveva proposto impugnazione avverso la sentenza del Tribunale di Frosinone, che era stata fissata la relativa udienza (atteso che, come attestato dall'addetto Unep di Frosinone, egli non reperito all'indirizzo indicato nel decreto di citazione, essendosi da tempo trasferito in Roma via Barbazza, n. 26) e che la Corte di appello di Roma aveva confermato la pronuncia di primo grado, senza che nel verbale di udienza del 7/07/2021 la Corte avesse specificato se [OSCURATO:PERSONA] avesse ricevuto la notifica della fissazione di udienza. In definitiva, il procedimento di secondo grado sarebbe stato celebrato con errata instaurazione del contraddittorio e conseguente violazione del diritto di difesa in quanto [OSCURATO:PERSONA], già dichiarato assente in primo grado, non sarebbe stato posto in condizione di conoscere la pendenza del processo dinanzi alla Corte di appello di Roma e, dunque, di proporre ricorso per cassazione avverso la relativa sentenza. 3. In data 7/09/2023 è pervenuta in Cancelleria la requisitoria scritta del Procuratore generale presso questa Corte, con la quale è stato chiesto l'accoglimento del ricorso e la conseguente restituzione nel termine per proporre ricorso per cassazione averso la sentenza n. 6909/21 della Corte di appello di Roma. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. La difesa ha chiesto, con l'odierno ricorso, la restituzione nel termine ai sensi dell'art. 175 cod. proc. pen., lamentando la mancata notifica del decreto di citazione a giudizio in appello. Tuttavia, la disposizione richiamata, nella sua versione vigente ratione temporis, non era applicabile alla situazione descritta, atteso che, a mente del comma 1, essa concerne i casi in cui «il pubblico ministero, le parti private e i difensori sono restituiti nel termine stabilito a pena di decadenza, se provano di non averlo potuto osservare per caso fortuito o per forza maggiore». Né potrebbe opinarsi l'applicabilità al caso di specie della disciplina dettata dal comma 2.1, come modificato dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, considerato che essa si applica alle sole impugnazioni proposte avverso sentenze pronunciate in data successiva a quella di entrata in vigore di detto decreto (Sez. 2, n. 20899 del 24/02/2023, Delfino, Rv. 284704 - 01); situazione non ricorrente nel caso di specie. 3. A ben vedere, la situazione descritta in ricorso sarebbe dovuta rientrare, astrattamente, nella fattispecie dettata dall'art. 629-bis cod. proc. pen., a mente del quale «fuori dei casi disciplinati dall'articolo 628-bis, il condannato o la persona sottoposta a misura di sicurezza con sentenza passata in giudicato nei cui confronti si sia proceduto in assenza può ottenere la rescissione del giudicato qualora provi che sia stato dichiarato assente in mancanza dei presupposti previsti dall'articolo 420-bis, e che non abbia potuto proporre impugnazione della sentenza nei termini senza sua colpa, salvo risulti che abbia avuto effettiva conoscenza della pendenza del processo prima della pronuncia della sentenza». Tuttavia, va ribadito il principio secondo il quale l'istanza di restituzione nel termine proposta dall'imputato dichiarato assente non può essere riqualificata nella richiesta di rescissione del giudicato ai sensi dell'art. 629-bis cod. proc. pen., perché il principio di conservazione di cui all'art. 568, comma 5, cod. proc. pen., è applicabile ai soli rimedi qualificati come impugnazioni dal codice di rito, tra i quali non rientra la restituzione nel termine (Sez. 4, n. 863 del 3/12/2021, dep. 2022, Okoro, Rv. 282566 - 01; Sez. 3, n. 33647 del 8/07/2022, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 283474 - 01). 4. Sulla base delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della cassa delle ammende, equitativamente fissata in 3.000,00 euro. [OSCURATO:PERSONA] Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle
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