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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 20 giugno 2023

Cassazione n. 18523/2023

Testo disponibile della fonte

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pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 3574-2016proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, presso lo studio dell’Avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] giusta procura speciale in atti -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA]'[OSCURATO:PERSONA]’[OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresenta nte pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, presso lo studio dell’Avvocato [OSCURATO:PERSONA],che lorappresenta e difende giusta procura speciale in atti -controricorrente- avverso la sentenza n. 5487/2015 della [OSCURATO:PERSONA] della LOMBARDIA,depositata il 14/12/2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 20/6/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].ssa [OSCURATO:PERSONA] DELL'[OSCURATO:PERSONA] il Comune di [OSCURATO:PERSONA] del Benacopropone ricorso per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la Commissione tributaria regionale della Lombardiaaveva respinto l’appello avverso la sentenza n. 482/2014della Commissione tributaria provinciale di Brescia , che aveva accolto il ricorso proposto da ll a [OSCURATO:PERSONA] d ell' O rdine d ei Carmelitani d ell’ A ntica Osservanza avverso avvis i di accertamento ICI 2010— 20 11 ; l’Ente religiosoresiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA]

1.1. preliminarmente, la Corte rileva che con istanza, notificatain data 14/1/2020 e depositata in data 16/1/2020 , il Comune ha dichiarato di rinunciare al ricorso per aver definito la controversia con l’Ente religioso controricorrente, chiedendo compensarsi le spese di lite;

1.2. a tale istanza di parte ricorrente ha prestato adesione l’Ente religioso;

1.3. va quindi dichiarata l’estinzione del giudizio con compensazione integrale delle spese di lite;

1.4. non ricorrono i presupposti per l'ulteriore versamento del contributo unificato (D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1- quater, introdotto dall'art. 1, comma 17, della L. 24 dicembre 2012, n. 228)in quanto la ratio di detta disposizione - orientata a scoraggiare le impugnazioni dilatorie o pretestuose (cfr., ex plurimis, Cass., 18 gennaio 2019, n. 1343; Cass., 25 luglio 2017, n. 18348; Cass., 2 luglio 2015, n. 13636) -induce ad escludere che il meccanismo sanzionatorio ivi previsto sia applicabile in ipotesi di inammissibilità, come nella specie, sopravvenuta (cfr. Cass., 6 agosto 2020, n. 16765; Cass., 7 dicembre 2018, n. 31372; Cass., 7 giugno 2018, n. 14782; Cass.,10 febbraio 2017, n. 3542; Cass., 2 luglio 2015, n. 13636) P.Q.M.

La Corte dichiara estinto il giudizio; compensa le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, tenutasi in modalità da remoto, della Corte di Cassa

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 3574-2016proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, presso lo studio dell’Avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] giusta procura speciale in atti -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA]'[OSCURATO:PERSONA]’[OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresenta nte pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, presso lo studio dell’Avvocato [OSCURATO:PERSONA],che lorappresenta e difende giusta procura speciale in atti -controricorrente- avverso la sentenza n. 5487/2015 della [OSCURATO:PERSONA] della LOMBARDIA,depositata il 14/12/2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 20/6/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].ssa [OSCURATO:PERSONA] DELL'[OSCURATO:PERSONA] il Comune di [OSCURATO:PERSONA] del Benacopropone ricorso per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la Commissione tributaria regionale della Lombardiaaveva respinto l’appello avverso la sentenza n. 482/2014della Commissione tributaria provinciale di Brescia , che aveva accolto il ricorso proposto da ll a [OSCURATO:PERSONA] d ell' O rdine d ei Carmelitani d ell’ A ntica Osservanza avverso avvis i di accertamento ICI 2010— 20 11 ; l’Ente religiosoresiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA] 1.1. preliminarmente, la Corte rileva che con istanza, notificatain data 14/1/2020 e depositata in data 16/1/2020 , il Comune ha dichiarato di rinunciare al ricorso per aver definito la controversia con l’Ente religioso controricorrente, chiedendo compensarsi le spese di lite; 1.2. a tale istanza di parte ricorrente ha prestato adesione l’Ente religioso; 1.3. va quindi dichiarata l’estinzione del giudizio con compensazione integrale delle spese di lite; 1.4. non ricorrono i presupposti per l'ulteriore versamento del contributo unificato (D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1- quater, introdotto dall'art. 1, comma 17, della L. 24 dicembre 2012, n. 228)in quanto la ratio di detta disposizione - orientata a scoraggiare le impugnazioni dilatorie o pretestuose (cfr., ex plurimis, Cass., 18 gennaio 2019, n. 1343; Cass., 25 luglio 2017, n. 18348; Cass., 2 luglio 2015, n. 13636) -induce ad escludere che il meccanismo sanzionatorio ivi previsto sia applicabile in ipotesi di inammissibilità, come nella specie, sopravvenuta (cfr. Cass., 6 agosto 2020, n. 16765; Cass., 7 dicembre 2018, n. 31372; Cass., 7 giugno 2018, n. 14782; Cass.,10 febbraio 2017, n. 3542; Cass., 2 luglio 2015, n. 13636) P.Q.M. La Corte dichiara estinto il giudizio; compensa le spese del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, tenutasi in modalità da remoto, della Corte di Cassa
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