CassazionedecretoSezione 2
Cassazione n. 30525/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ini Giovanni, rappresentat o e difes o per procur a a lle liti in calce al ricorso dall’[OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato presso il suo studio in Roma, viale Parioli n. 56. Ricorrente contro [OSCURATO:SOCIETA]., con sedein [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante dott. [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso per procura alle liti in calce al controricorso dagli [OSCURATO:PERSONA] M. Ferrara e [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliatapresso lo studio del primo in Roma, piazza dell’[OSCURATO:PERSONA] n. 1. Controricorrente avverso la sentenza n. 5613/2018della Corte di appello di Milano, pubblicata il 13. 12. 2018. Udita la relazione della causa svolta dal [OSCURATO:PERSONA] camera di consiglio del 21. 11. 2014. La Corte, R.G. N. 19815/2019. lettoil ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] per la cassazione della sentenza n. 5613/2018 della Corte di appello di Milano , che aveva confermato la decisione di primo grado di rigetto della sua opposizione a decreto ingiuntivo n. 13803/2015, che gli aveva intimato di pagare la somma di euro 24.159,35 in favore di [OSCURATO:SOCIETA]. a titolo di corrispettivo per la fornitura di merce; letto il controricorso notificato dalla società [OSCURATO:SOCIETA]; rilevato che parte ricorrente, con atto sottoscritto personalmente e dal suo procuratore, depositato il 23. 7. 2014, ha dichiarato di rinunciare al ricorso; chel’atto di rinuncia, notificato al procuratore del controricorrente, non risulta accettato, sicché deve farsi luogo alla condanna alle spesedel presente giudizio, come liquidate in dispositivo; che nulla deve disporsi in ordine alla debenza del c.d. doppio contributo, previsto dall’art. 13, comma 1 quater, d.p.r. n. 115 del 2002, applicandosi tale misura soltanto nelle ipotesi in cui l'impugnazione sia rigettata ovvero dichiarata inammissibile o improcedibile, tenuto conto che nessuna pronuncia al riguardo deve essere adottata in caso di rinuncia al ricorso ( Cass. n. 14782 del 2018 ); visto l’art.391 cod. proc. civ. P.T.M. dichiara estinto il giudizio di cassazione e condanna la parte rinunziante [OSCURATO:PERSONA] al pagamento delle spese di giudizio, che liquida in euro 2.200,00, di cui euro 200,00per esborsi, oltre accessori di legge e spese generali. Così deciso in Roma,nella camera di consiglio del 21 novembre 2024. [OSCURATO:PERSONA] R.G. N. 1981