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CassazionesentenzaSezione UDecisione del 12 luglio 2026

Cassazione n. 23077/2026

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!Numero registro generale 27059/2024Numero sezionale 53/2026Numero di raccolta generale 23077/2026Data pubblicazione 12/07/2026L A C O R T E SU P R E M A DI C A S SA Z I O N ESEZIONI UNITE CIVILIComposta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati OggettoPASQUALE D’[OSCURATO:PERSONA] Presidente [OSCURATO:PERSONA] Presidente di [OSCURATO:PERSONA] Presidente di SezioneCONTIENZO [OSCURATO:PERSONA] Presidente di SezioneUd. 24/02/2026 C.C.[OSCURATO:PERSONA] Consigliere [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] Consigliere R.G. n. 27059/2024ANTONIO [OSCURATO:PERSONA] ConsigliereMARCO DELL’[OSCURATO:PERSONA] ConsigliereORDINANZASul ricorso iscritto al n. r.g. 27059-2024 proposto da:[OSCURATO:PERSONA], nella qualità di erede di [OSCURATO:PERSONA],rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e PIERMASSIMOCHIRULLI;- parte ricorrente –controPROCURATORE [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, VIABAIAMONTI 25;- parte controricorrente –controPROCURATORE [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA];- intimato -Numero registro generale 27059/2024Numero sezionale 53/2026Numero di raccolta generale 23077/2026avverso la sentenza n. 131/2024 della [OSCURATO:PERSONA] - II SEZIONEData pubblicazione 12/07/2026GIURISDIZIONALE CENTRALE D’APPELLO - ROMA, depositata il 28/05/2024.Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 24/02/2026dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni scritte del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA],il quale ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso.1.

La Corte di Appello di Milano, quale giudice del rinvio disposto da questaCorte a Sezioni unite con sentenza del 16 ottobre 2007, n. 21748, autorizzò,con decreto del 9 luglio 2008, l’interruzione del trattamento di sostegno vitaleartificiale a persona in stato vegetativo permanente.2.

Il dott. [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di Direttore generale della Direzionegenerale sanità della Giunta regionale Lombardia, con nota del 3 settembre2008, disattese l’istanza avanzata dal tutore della persona in stato vegetativovolta ad ottenere l’indicazione del servizio sanitario regionale presso cuiprocedere all’esecuzione del decreto citato e ad autorizzare l’interruzione deltrattamento di sostegno vitale.Tale diniego venne impugnato dal tutore innanzi al giudice amministrativo e ilTAR Lombardia, con sentenza del 26 gennaio 2009, confermata anche in gradod’appello, annullò l’atto, ordinando all’Amministrazione di conformarsi allapronuncia con l’indicazione della struttura sanitaria dotata dei requisiticonfacenti all’intervento richiesto e alle prestazioni strumentali all’esercizio dellalibertà costituzionale di rifiutare le cure.3.

In seguito al decesso della figlia, avvenuto il 9 febbraio 2009 presso strutturaprivata assistenziale posta al di fuori del territorio lombardo, il padre, già tutore,intraprese azione per il risarcimento del danno, patrimoniale e nonpatrimoniale, derivato dall’atto del Direttore generale annullato dal giudiceamministrativo.Numero registro generale 27059/2024Numero sezionale 53/2026Numero di raccolta generale 23077/2026Il danno venne quantificato definitivamente in euro 174.453,88 con sentenzaData pubblicazione 12/07/2026n. 3058/2017 del Consiglio di Stato, venendo riscontrata la responsabilità percolpa dell’Amministrazione regionale in considerazione della doverosità dimilanese.4.

Successivamente, la Procura regionale della Corte dei conti presso la Sezionelombarda citava in giudizio il dott. [OSCURATO:PERSONA] per il danno erariale indirettoderivato dalla vicenda, contestando, a titolo di dolo o, in subordine, di colpagrave, l’antigiuridicità dell’operato del Direttore generale per avere, inviolazione dei propri obblighi di servizio: 1) rifiutato di conformare l’azioneamministrativa del Servizio sanitario regionale alla decisione del giudice civileormai definitiva e, per l’effetto, ledendo il diritto assoluto della paziente arifiutare le cure, accertato con autorità di giudicato, sulla base di una propriasoggettiva considerazione della prevalenza del bene della vita della personarispetto all’autodeterminazione della medesima; 2) per avere, altresì, protrattol’illecito impedimento non soltanto rifiutando di collaborare per eseguire ildecreto della Corte di appello di Milano, bensì omettendo anche di dareesecuzione tempestiva all’ordine impartito espressamente dal TAR di Milano consentenza esecutiva del 26.01.2009, che aveva annullato il provvedimento didiniego del [OSCURATO:PERSONA].5.

La Sezione giurisdizionale territoriale della Corte dei conti respingeva larichiesta risarcitoria sotto lo specifico profilo della mancanza di prova del dolo odella colpa grave nella condotta del convenuto.6.

Su gravame della Procura regionale, con sentenza n. 131/2024, la Secondasezione giurisdizionale centrale d’appello della Corte dei conti, ha integralmenteriformato la pronuncia di primo grado, condannando il [OSCURATO:PERSONA] al risarcimentodel danno erariale, in favore della Regione Lombardia, quantificato in euro174.453,88, oltre accessori.6.1.

La sentenza del giudice contabile impugnata in questa sede ha ritenuto cheil decreto emesso dalla Corte di Appello di Milano fosse «ormai definitivo e, inogni caso, immediatamente esecutivo», per cui il [OSCURATO:PERSONA], nella sua qualità diNumero registro generale 27059/2024Numero sezionale 53/2026Numero di raccolta generale 23077/2026direttore generale dell’amministrazione sanitaria lombarda, era «soggetto a unData pubblicazione 12/07/2026vero e proprio obbligo di facere», in conformità con i pronunciamenti del giudicecivile.Pertanto, il rigetto della richiesta del tutore della persona in stato vegetativo siera tradotto «in un rifiuto assoluto di prestazione», con una violazione patentedei doveri di servizio e delle competenze spettanti al responsabiledell’organizzazione e della gestione complessiva delle aziende sanitarieregionali, ponendo un «palese ed ingiustificato contrasto con le pronunce delgiudice civile».6.2.

La Corte dei conti ha altresì rilevato che il [OSCURATO:PERSONA] aveva «omesso dieseguire anche la sentenza del TAR n. 214 del 26 gennaio 2009, che dopo averannullato la nota di diniego aveva imposto all’Amministrazione sanitarialombarda di indicare la struttura sanitaria dotata dei requisiti e dellestrumentazioni idonee per portare ad esecuzione il giudicato civile», piuttostopreoccupandosi il dirigente di bloccare eventuali spontanee iniziative delleaziende sanitarie.6.3.

In definitiva, la Corte cui compete la giurisdizione sul danno erariale haravvisato «nell’atteggiamento del [OSCURATO:PERSONA] […] una reiterata omissione - che sepure questo giudicante non reputa possa qualificarsi come intenzionale edunque connotata da dolo, va senz’altro definita come gravemente colposa -dell’obbligo di mettere a disposizione, quale Direttore generale della DirezioneGenerale Sanità della Regione Lombardia, la doverosa collaborazioneall’esecuzione del provvedimento della Corte d’appello di Milano, in primis e, inseguito, anche della sentenza di annullamento del TAR Lombardia n. 214 del 26gennaio 2009».7.

Avverso tale pronuncia, il soccombente ha proposto ricorso ex art. 362 c.p.c.,articolato in un unico motivo; ha resistito, con controricorso, il ProcuratoreGenerale, rappresentante il pubblico ministero presso la Corte dei conti.8. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto la definizione del ricorso ai sensi dell’art.380-bis c.p.c., rilevandone l’inammissibilità per deduzione di un error iniudicando sulla valutazione della responsabilità erariale.Numero registro generale 27059/2024Numero sezionale 53/2026Numero di raccolta generale 23077/2026Data pubblicazione 12/07/20269.

Il procuratore del ricorrente, nel frattempo deceduto, ha depositato neitermini istanza per chiedere la decisione della causa; è stato, quindi, avviato ilprocedimento in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380 bis.1 c.p.c.10. [OSCURATO:PERSONA], nella dichiarata e documentata qualitàdi «vedova ed erede del dottor [OSCURATO:PERSONA]», giusta procura speciale del 19novembre 2025, ha affiancato al precedente un nuovo difensore, l’Avv. [OSCURATO:PERSONA],che si è costituito con atto depositato telematicamente il 24 dicembre 2025,con cui sono state ribadite le conclusioni già rassegnate nell’originario ricorso.11.

L’Ufficio della Procura Generale ha comunicato memoria in cui ha illustratole conclusioni di inammissibilità del ricorso.In prossimità della camera di consiglio, i difensori della parte ricorrente hannodepositato memoria, manifestando la volontà della vedova di «promuovere laprosecuzione del giudizio» e insistendo nell’accoglimento del ricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Pregiudizialmente - posto che il sopravvenuto decesso dell'originarioricorrente, intervenuto dopo la rituale instaurazione del giudizio, non assumealcun effetto interruttivo, essendo noto che, nel giudizio di cassazione, inconsiderazione della particolare struttura e della disciplina del procedimento dilegittimità, non è applicabile l'istituto dell'interruzione del processo (v.

Cass.,Sez.

Un., 21 giugno 2007, n. 14385; Cass., 21 maggio 2008, n. 12967; Cass.,31 ottobre 2011, n. 22624; Cass., 3 dicembre 2015, n. 24635) – occorredichiarare l’ammissibilità dell’intervento della Sig.ra [OSCURATO:PERSONA] nella dichiarataqualità di «vedova ed erede» del [OSCURATO:PERSONA].Invero, poiché l’applicazione della disciplina di cui all’art. 110 c.p.c. non èespressamente esclusa per il processo di legittimità, né risulta incompatibilecon le forme proprie dello stesso, il soggetto che intenda proseguire ilprocedimento, quale successore a titolo universale di una delle parti giùcostituite, ha facoltà di intervenire nel giudizio, con un atto avente naturaNumero registro generale 27059/2024Numero sezionale 53/2026Numero di raccolta generale 23077/2026sostanziale di atto di intervento (Cass., 31 marzo 2011, n. 7441; Cass., 22Data pubblicazione 12/07/2026febbraio 2016, n. 3471; Cass., 17 luglio 2019, n. 19172; Cass., 15 maggio2020, n. 8973; Cass., 14 giugno 2024, n. 16617).2.

Ciò premesso, il motivo di ricorso può essere esposto secondo la sintesiofferta dalla stessa parte ricorrente, che deduce: «Eccesso di poteregiurisdizionale per invasione della sfera riservata al legislatore.

Violazione degliartt. 101, comma 2, Cost., 97 Cost. e 1 della l. n. 20 del 1994 (motivo ex art.362 c.p.c.).

Con tale motivo la sentenza impugnata viene censurata per averritenuto sussistente l’elemento soggettivo della colpa grave in capo al Dott.[OSCURATO:PERSONA] attribuendo a provvedimenti giurisdizionali sub iudice, in quantooggetto di impugnazione, il medesimo effetto di vincolo prodotto dalla legge neiconfronti dei pubblici funzionari.

Più specificamente, si lamenta che il Giudicecontabile d’appello, a fronte della pacifica assenza di una norma di legge cui lacondotta del ricorrente avrebbe dovuto conformarsi, ha attribuito a imprecisate“regole di diritto” asseritamente fissate dalla Corte d’appello di Milano neldecreto del 9 luglio 2008 (oggetto di impugnazione al tempo in cui la condottacontestata era stata posta in essere), distinte, per espressa ammissione dellasentenza gravata, dalle “fonti scritte”, la medesima efficacia vincolantesull’azione del pubblico funzionario che spetta, invece, alle norme imposte dallegislatore».3. [OSCURATO:PERSONA] giudica il ricorso inammissibile, conformemente alla proposta didefinizione ex art. 380-bis c.p.c.3.1.

Pacificamente il ricorso per cassazione contro le sentenze del Consiglio diStato e della Corte dei conti può essere proposto soltanto per motivi inerentialla giurisdizione (art. 111 Cost., comma 8, art. 362 c.p.c., art. 110 c.p.a., art.207 c.g.c.).La diversa formulazione del settimo e dell’ottavo comma dell’art. 111 Cost.assegna alla Corte di Cassazione il ruolo di organo regolatore della giurisdizionee non quello di garante ultimo della nomofilachia, ovvero della legittimitàNumero registro generale 27059/2024Numero sezionale 53/2026Numero di raccolta generale 23077/2026Data pubblicazione 12/07/2026comunitaria, convenzionale e costituzionale delle norme, di rito e di merito,applicate dal giudice amministrativo o contabile (in termini, Cass., Sez.

Un., 28novembre 2024, n. 30605; da ultimo, Cass., Sez.

Un., 27 ottobre 2025, n.28461).E’ noto che l'intervento delle sezioni unite della Cassazione, in sede di controllodi giurisdizione, non possa essere giustificato nelle ipotesi di mera violazionedi legge neanche in caso di violazione di norme dell'Unione o della CEDU, conaffermazione di un principio sostanzialmente avallato anche dalla Corte diGiustizia dell’Unione europea (CGUE del 21 dicembre 2021, [OSCURATO:SOCIETA] e altri, C-497/20).In coerenza con tali premesse, la giurisprudenza di queste Sezioni Unite haprecisato che in questi casi può profilarsi, eventualmente, un error in iudicando,o un error iuris in procedendo, ma non una violazione dei limiti esterni dellagiurisdizione (ex multis, Sez.

Un., 25 marzo 2019, n. 8311; Sez.

Un., 4dicembre 2020, n. 27770; Sez.

Un., 21 settembre 2020, n. 19675; Sez.

Un., 4giugno 2021, n. 15573; Sez.

Un., 5 maggio 2022, n. 14301; Sez.

Un., 10gennaio 2023, n. 5862; Sez.

Un., 28 dicembre 2024, n. 34786).Ancora di recente è stato ribadito che «il cattivo esercizio della propriagiurisdizione da parte del giudice, che decide la controversia nell’alveodell’esatto perimetro dei suoi poteri, ma applica malamente le regole di giudizioed erroneamente nega la tutela richiesta, si qualifica come un errore interno.Quand’anche tale errore porti a negare tutela alla situazione giuridica fattavalere, statuendo in facto ed in iure o anche solo con pronuncia di rito, lafattispecie esula dal controllo sul corretto esercizio della giurisdizione, affidatoal giudice di legittimità» (così Cass., Sez.

Un., 21 marzo 2025, n. 7530; conf.,Cass., Sez.

Un., 17 dicembre 2025, n. 32954).Pertanto, costante giurisprudenza di questo [OSCURATO:PERSONA] statuisce che lacategoria, di fonte giurisprudenziale, del cd.

«eccesso di potere giurisdizionale»,posta sul crinale fra il settimo e l’ottavo comma del citato art. 111 Cost. (cfr.Cass., Sez.

Un., 18 novembre 2015, n. 23542), è ravvisabile nelle sole ipotesidi difetto assoluto o relativo di giurisdizione (tra innumerevoli: Cass., Sez.

Un.,Numero registro generale 27059/2024Numero sezionale 53/2026Numero di raccolta generale 23077/2026Data pubblicazione 12/07/20264 febbraio 2021, n. 2605; Cass., Sez.

Un., 30 giugno 2023, n. 18539; Cass.,Sez.

Un., 30 ottobre 2023, n. 30147; Cass., Sez.

Un., 28 ottobre 2025, n.28522).Il difetto assoluto si verifica quando un giudice speciale affermi la propriagiurisdizione nella sfera riservata al legislatore o alla discrezionalitàamministrativa (cosiddetta invasione o sconfinamento), o, al contrario, la neghisull’erroneo presupposto che la materia non possa formare oggetto in assolutodi cognizione giurisdizionale (cosiddetto arretramento).Il difetto relativo di giurisdizione è riscontrabile quando detto giudice abbiaviolato i c.d. limiti esterni della propria giurisdizione, pronunciandosi su materianegandola sull’erroneo presupposto che appartenga ad altri giudici.Rientrano, pertanto, nell’ambito dei motivi inerenti alla giurisdizione: a)l'invasione della sfera riservata ad altri poteri (esecutivo e legislativo); b)l’invasione della sfera altrui di giurisdizione; c) l’esplicazione da parte delgiudice amministrativo di un sindacato di merito, allorquando la potestasiudicandi comprenda il solo sindacato di legittimità; d) il mancato esercizio daparte del giudice amministrativo o contabile della sua giurisdizione, quandoderivante dall’erroneo presupposto che la materia non possa formare oggettodi funzione giurisdizionale.3.2.

Ciò posto, il ricorso all’attenzione del Collegio esorbita dai limiti delsindacato di questa Corte sulle sentenze del giudice contabile, secondo i confinidefiniti dai principi richiamati, in quanto solo formalmente prospetta unainvasione della sfera riservata al legislatore.Sostanzialmente si eccepisce che, in mancanza di una norma di legge cui lacondotta del [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto conformarsi, non era possibileconfigurare una colpa grave dell’incolpato, per cui il giudice contabile avrebbecreato una norma, esercitando un’attività di produzione normativa che non glicompeteva.Numero registro generale 27059/2024Numero sezionale 53/2026Numero di raccolta generale 23077/2026Data pubblicazione 12/07/2026In particolare, si contesta che paradigmi idonei a vagliare la sussistenza dellacolpa grave del [OSCURATO:PERSONA] potessero essere desunti dal decreto della Corte diAppello di Milano del 9 luglio 2008, come invece ritenuto dalla Corte dei conti.3.3.

La tesi non può essere condivisa.Occorre ribadire che non si è davanti ad una violazione dei limiti esterni dellagiurisdizione le volte in cui il giudice speciale od ordinario individui una regulaiuris facendo uso dei poteri di rinvenimento della norma applicabile attraversola consueta attività di interpretazione anche analogica del quadro delle norme(cfr., ex aliis, Cass., Sez.

Un., 9 luglio 2024, n. 18722; Cass., Sez.

Un., 26dicembre 2024, n. 34499; Cass., Sez.

Un., 17 agosto 2025, n. 23421).Non è ravvisabile, dunque, una questione involgente la giurisdizione là dove sisia in presenza di un’attività interpretativa – senza che assuma rilievo, a talifini, l'esito dell'interpretazione –, nessun eccesso essendo configurabile le voltein cui emerga, con evidenza, che un’interpretazione sia stata svolta: questa –perché effettiva e non già perché condivisibile –, al tempo stesso in cui faemergere l’inconsistenza dell’ipotesi di eccesso di potere, preclude alle SezioniUnite il sindacato sui suoi risultati (cfr. Cass., Sez.

Un., 20 giugno 2021, n.18492; Cass., Sez.

Un., 11 aprile 2024, n. 9766).Proprio a proposito di un eccesso di potere giurisdizionale asseritamenterealizzato dal giudice contabile, questa Corte ha osservato che qualsiasi erroneainterpretazione o applicazione di norme in cui il giudice possa incorrerenell'esercizio della funzione giurisdizionale, ove incida sull'esito della decisione,può essere letta in chiave di lesione della pienezza della tutela giurisdizionalecui ciascuna parte legittimamente aspira, perché la tutela si realizzacompiutamente se il giudice interpreta ed applica in modo corretto le normedestinate a regolare il caso sottoposto al suo esame.

Non per questo, però, ognierrore di giudizio o di attività processuale imputabile al giudice è qualificabilecome eccesso di potere giurisdizionale assoggettabile al sindacato della Cortedi cassazione, perché ne risulterebbe altrimenti del tutto obliterata la distinzionetra limiti interni ed esterni della giurisdizione e il sindacato di questa Corte sullesentenze del giudice speciale verrebbe di fatto ad avere una latitudine nonNumero registro generale 27059/2024Numero sezionale 53/2026Numero di raccolta generale 23077/2026Data pubblicazione 12/07/2026dissimile da quella che ha sui provvedimenti del giudice ordinario (Cass., Sez.Un., 4 giugno 2021, n. 15573; Cass., Sez.

Un., 14 settembre 2020, n. 19085).3.4.

Nella specie, le censure di parte ricorrente non riescono ad evidenziarenella sentenza impugnata un caso «di radicale infedeltà del giudicante» (cfr.Cass., Sez.

Un., n. 18722/2024 cit.) rispetto al sistema ordinamentale diriferimento, tale da trasmodare in un esito del giudizio contabile che si pongaal di fuori del cerchio delle possibilità concesse dal medesimo.Invero, la Corte dei conti non ha affatto creato una nuova disposizionenormativa, limitandosi piuttosto a ravvisare una responsabilità per dannoerariale nella condotta di un dirigente pubblico che si è sottratto all’attuazionedi provvedimenti giurisdizionali dotati, quanto meno, di forza esecutiva.Neanche chi ricorre pone in dubbio «il generale obbligo della pubblicaamministrazione di dare esecuzione ai provvedimenti giurisdizionali» (pag. 21del ricorso), eppure contraddittoriamente si argomenta che il dipendentepubblico che si sottrae all’osservanza di un comando giudiziale non potrebbeincorrere in responsabilità contabile, privando così il dictum di un giudice dellaforza di vincolare le condotte dei consociati tutte le volte in cui i possibilidestinatari non ne condividano i presupposti applicativi.Tanto che, per sostanziare la censura, parte ricorrente è costretta ad eccepireche la sentenza impugnata avrebbe errato a: non considerare che, al momentodell’adozione della nota del 3 settembre 2008, il decreto della Corte di [OSCURATO:PERSONA] del 9 luglio 2008 risultava ancora sub iudice; trascurare che taledecreto conteneva solo «raccomandazioni formulate in termini generici edestremamente generali»; non valutare che i provvedimenti giurisdizionali incontroversia non erano dotati dell’autorità del giudicato; non considerare che lasentenza del TAR Lombardia del 26 gennaio 2009 era stata pubblicata dopol’adozione della nota addebitata al [OSCURATO:PERSONA].Con evidenza si tratta di censure volte a contestare il percorso argomentativoseguito dalla Corte dei conti, la quale ha ritenuto che il pronunciamentogiudiziale fosse, quanto meno, dotato di forza esecutiva e idoneo a conformarel’agire dell’amministrazione sanitaria regionale e che la prestazione richiestaNumero registro generale 27059/2024Numero sezionale 53/2026Numero di raccolta generale 23077/2026Data pubblicazione 12/07/2026implicasse necessariamente la collaborazione della struttura pubblica e di chi ladirigeva; ai fini della responsabilità di quest’ultimo, ha valorizzato la condottaserbata anche dopo la sentenza del TAR, valutandola quale espressione di uncontegno unitario e reiterato di rifiuto di doverosa collaborazione da parte di chirivestiva un ruolo apicale nell’amministrazione regionale, dapprima rispetto aldecreto della Corte milanese e, successivamente, anche rispetto alla pronunciadel giudice amministrativo che aveva annullato la nota di diniego sottoscrittaproprio da quel dirigente.Poiché il complesso censorio mette in discussione che la Corte dei conti abbiacorrettamente desunto dal quadro ordinamentale, ivi compresi i provvedimentigiurisdizionali aventi efficacia nel caso concreto e gli obblighi di servizio gravantisul funzionario, il parametro valutativo della colpa grave, la contestazione restaconfinata nell’ambito della correttezza della decisione e investe il modo con cuiil giudice contabile ha individuato, interpretato e applicato le regole ritenuterilevanti per risolvere la controversia.Quindi le doglianze si traducono nella denuncia di pretesi errori di giudizio, cometali non sindacabili dalle Sezioni Unite (v. ancora, tra molte, Cass., Sez.

Un. n.15573/2021 cit.; adde, Cass., Sez.

Un., 9 marzo 2021, n. 6473), perché4.

Conclusivamente, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.Non occorre pronunciare sulle spese del giudizio di legittimità, stante la qualitàdi parte soltanto in senso formale del Procuratore generale della Corte dei conti.Tuttavia, la conformità tra la decisione e la proposta di definizione anticipata exart. 380-bis c.p.c. comporta la condanna dell’erede intervenuta nel processo,quale successore a titolo universale, al pagamento, ai sensi dell’art. 96 commaquarto, c.p.c., della somma liquidata in dispositivo in favore della Cassa delleammende.Deve altresì darsi atto, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115del 2002, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di unulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per ilNumero registro generale 27059/2024Numero sezionale 53/2026Numero di raccolta generale 23077/2026ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto (cfr. Cass.,Data pubblicazione 12/07/2026Sez.

Un., n. 4315/2020).

P.Q.MLa Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna [OSCURATO:PERSONA] pagamento, ai sensi dell'art. 96, comma 4, c.p.c., della somma di euro2.500,00 in favore della Cassa delle ammende.Ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto dellasussistenza dei presupposti processuali per il versamento, dell’ulteriore importoa titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso a norma del comma 1bis dello stesso art. 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio delle Sezioni Unite civili dellaCorte di Cassazione, in data 24 febbraio 2026.Il PresidentePasquale D’Ascola

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
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La Corte di Appello di Milano, quale giudice del rinvio disposto da questaCorte a Sezioni unite con sentenza del 16 ottobre 2007, n. 21748, autorizzò,con decreto del 9 luglio 2008, l’interruzione del trattamento di sostegno vitaleartificiale a persona in stato vegetativo permanente.2. Il dott. [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di Direttore generale della Direzionegenerale sanità della Giunta regionale Lombardia, con nota del 3 settembre2008, disattese l’istanza avanzata dal tutore della persona in stato vegetativovolta ad ottenere l’indicazione del servizio sanitario regionale presso cuiprocedere all’esecuzione del decreto citato e ad autorizzare l’interruzione deltrattamento di sostegno vitale.Tale diniego venne impugnato dal tutore innanzi al giudice amministrativo e ilTAR Lombardia, con sentenza del 26 gennaio 2009, confermata anche in gradod’appello, annullò l’atto, ordinando all’Amministrazione di conformarsi allapronuncia con l’indicazione della struttura sanitaria dotata dei requisiticonfacenti all’intervento richiesto e alle prestazioni strumentali all’esercizio dellalibertà costituzionale di rifiutare le cure.3. In seguito al decesso della figlia, avvenuto il 9 febbraio 2009 presso strutturaprivata assistenziale posta al di fuori del territorio lombardo, il padre, già tutore,intraprese azione per il risarcimento del danno, patrimoniale e nonpatrimoniale, derivato dall’atto del Direttore generale annullato dal giudiceamministrativo.Numero registro generale 27059/2024Numero sezionale 53/2026Numero di raccolta generale 23077/2026Il danno venne quantificato definitivamente in euro 174.453,88 con sentenzaData pubblicazione 12/07/2026n. 3058/2017 del Consiglio di Stato, venendo riscontrata la responsabilità percolpa dell’Amministrazione regionale in considerazione della doverosità dimilanese.4. Successivamente, la Procura regionale della Corte dei conti presso la Sezionelombarda citava in giudizio il dott. [OSCURATO:PERSONA] per il danno erariale indirettoderivato dalla vicenda, contestando, a titolo di dolo o, in subordine, di colpagrave, l’antigiuridicità dell’operato del Direttore generale per avere, inviolazione dei propri obblighi di servizio: 1) rifiutato di conformare l’azioneamministrativa del Servizio sanitario regionale alla decisione del giudice civileormai definitiva e, per l’effetto, ledendo il diritto assoluto della paziente arifiutare le cure, accertato con autorità di giudicato, sulla base di una propriasoggettiva considerazione della prevalenza del bene della vita della personarispetto all’autodeterminazione della medesima; 2) per avere, altresì, protrattol’illecito impedimento non soltanto rifiutando di collaborare per eseguire ildecreto della Corte di appello di Milano, bensì omettendo anche di dareesecuzione tempestiva all’ordine impartito espressamente dal TAR di Milano consentenza esecutiva del 26.01.2009, che aveva annullato il provvedimento didiniego del [OSCURATO:PERSONA].5. La Sezione giurisdizionale territoriale della Corte dei conti respingeva larichiesta risarcitoria sotto lo specifico profilo della mancanza di prova del dolo odella colpa grave nella condotta del convenuto.6. Su gravame della Procura regionale, con sentenza n. 131/2024, la Secondasezione giurisdizionale centrale d’appello della Corte dei conti, ha integralmenteriformato la pronuncia di primo grado, condannando il [OSCURATO:PERSONA] al risarcimentodel danno erariale, in favore della Regione Lombardia, quantificato in euro174.453,88, oltre accessori.6.1. La sentenza del giudice contabile impugnata in questa sede ha ritenuto cheil decreto emesso dalla Corte di Appello di Milano fosse «ormai definitivo e, inogni caso, immediatamente esecutivo», per cui il [OSCURATO:PERSONA], nella sua qualità diNumero registro generale 27059/2024Numero sezionale 53/2026Numero di raccolta generale 23077/2026direttore generale dell’amministrazione sanitaria lombarda, era «soggetto a unData pubblicazione 12/07/2026vero e proprio obbligo di facere», in conformità con i pronunciamenti del giudicecivile.Pertanto, il rigetto della richiesta del tutore della persona in stato vegetativo siera tradotto «in un rifiuto assoluto di prestazione», con una violazione patentedei doveri di servizio e delle competenze spettanti al responsabiledell’organizzazione e della gestione complessiva delle aziende sanitarieregionali, ponendo un «palese ed ingiustificato contrasto con le pronunce delgiudice civile».6.2. La Corte dei conti ha altresì rilevato che il [OSCURATO:PERSONA] aveva «omesso dieseguire anche la sentenza del TAR n. 214 del 26 gennaio 2009, che dopo averannullato la nota di diniego aveva imposto all’Amministrazione sanitarialombarda di indicare la struttura sanitaria dotata dei requisiti e dellestrumentazioni idonee per portare ad esecuzione il giudicato civile», piuttostopreoccupandosi il dirigente di bloccare eventuali spontanee iniziative delleaziende sanitarie.6.3. In definitiva, la Corte cui compete la giurisdizione sul danno erariale haravvisato «nell’atteggiamento del [OSCURATO:PERSONA] […] una reiterata omissione - che sepure questo giudicante non reputa possa qualificarsi come intenzionale edunque connotata da dolo, va senz’altro definita come gravemente colposa -dell’obbligo di mettere a disposizione, quale Direttore generale della DirezioneGenerale Sanità della Regione Lombardia, la doverosa collaborazioneall’esecuzione del provvedimento della Corte d’appello di Milano, in primis e, inseguito, anche della sentenza di annullamento del TAR Lombardia n. 214 del 26gennaio 2009».7. Avverso tale pronuncia, il soccombente ha proposto ricorso ex art. 362 c.p.c.,articolato in un unico motivo; ha resistito, con controricorso, il ProcuratoreGenerale, rappresentante il pubblico ministero presso la Corte dei conti.8. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto la definizione del ricorso ai sensi dell’art.380-bis c.p.c., rilevandone l’inammissibilità per deduzione di un error iniudicando sulla valutazione della responsabilità erariale.Numero registro generale 27059/2024Numero sezionale 53/2026Numero di raccolta generale 23077/2026Data pubblicazione 12/07/20269. Il procuratore del ricorrente, nel frattempo deceduto, ha depositato neitermini istanza per chiedere la decisione della causa; è stato, quindi, avviato ilprocedimento in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380 bis.1 c.p.c.10. [OSCURATO:PERSONA], nella dichiarata e documentata qualitàdi «vedova ed erede del dottor [OSCURATO:PERSONA]», giusta procura speciale del 19novembre 2025, ha affiancato al precedente un nuovo difensore, l’Avv. [OSCURATO:PERSONA],che si è costituito con atto depositato telematicamente il 24 dicembre 2025,con cui sono state ribadite le conclusioni già rassegnate nell’originario ricorso.11. L’Ufficio della Procura Generale ha comunicato memoria in cui ha illustratole conclusioni di inammissibilità del ricorso.In prossimità della camera di consiglio, i difensori della parte ricorrente hannodepositato memoria, manifestando la volontà della vedova di «promuovere laprosecuzione del giudizio» e insistendo nell’accoglimento del ricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Pregiudizialmente - posto che il sopravvenuto decesso dell'originarioricorrente, intervenuto dopo la rituale instaurazione del giudizio, non assumealcun effetto interruttivo, essendo noto che, nel giudizio di cassazione, inconsiderazione della particolare struttura e della disciplina del procedimento dilegittimità, non è applicabile l'istituto dell'interruzione del processo (v. Cass.,Sez. Un., 21 giugno 2007, n. 14385; Cass., 21 maggio 2008, n. 12967; Cass.,31 ottobre 2011, n. 22624; Cass., 3 dicembre 2015, n. 24635) – occorredichiarare l’ammissibilità dell’intervento della Sig.ra [OSCURATO:PERSONA] nella dichiarataqualità di «vedova ed erede» del [OSCURATO:PERSONA].Invero, poiché l’applicazione della disciplina di cui all’art. 110 c.p.c. non èespressamente esclusa per il processo di legittimità, né risulta incompatibilecon le forme proprie dello stesso, il soggetto che intenda proseguire ilprocedimento, quale successore a titolo universale di una delle parti giùcostituite, ha facoltà di intervenire nel giudizio, con un atto avente naturaNumero registro generale 27059/2024Numero sezionale 53/2026Numero di raccolta generale 23077/2026sostanziale di atto di intervento (Cass., 31 marzo 2011, n. 7441; Cass., 22Data pubblicazione 12/07/2026febbraio 2016, n. 3471; Cass., 17 luglio 2019, n. 19172; Cass., 15 maggio2020, n. 8973; Cass., 14 giugno 2024, n. 16617).2. Ciò premesso, il motivo di ricorso può essere esposto secondo la sintesiofferta dalla stessa parte ricorrente, che deduce: «Eccesso di poteregiurisdizionale per invasione della sfera riservata al legislatore. Violazione degliartt. 101, comma 2, Cost., 97 Cost. e 1 della l. n. 20 del 1994 (motivo ex art.362 c.p.c.). Con tale motivo la sentenza impugnata viene censurata per averritenuto sussistente l’elemento soggettivo della colpa grave in capo al Dott.[OSCURATO:PERSONA] attribuendo a provvedimenti giurisdizionali sub iudice, in quantooggetto di impugnazione, il medesimo effetto di vincolo prodotto dalla legge neiconfronti dei pubblici funzionari. Più specificamente, si lamenta che il Giudicecontabile d’appello, a fronte della pacifica assenza di una norma di legge cui lacondotta del ricorrente avrebbe dovuto conformarsi, ha attribuito a imprecisate“regole di diritto” asseritamente fissate dalla Corte d’appello di Milano neldecreto del 9 luglio 2008 (oggetto di impugnazione al tempo in cui la condottacontestata era stata posta in essere), distinte, per espressa ammissione dellasentenza gravata, dalle “fonti scritte”, la medesima efficacia vincolantesull’azione del pubblico funzionario che spetta, invece, alle norme imposte dallegislatore».3. [OSCURATO:PERSONA] giudica il ricorso inammissibile, conformemente alla proposta didefinizione ex art. 380-bis c.p.c.3.1. Pacificamente il ricorso per cassazione contro le sentenze del Consiglio diStato e della Corte dei conti può essere proposto soltanto per motivi inerentialla giurisdizione (art. 111 Cost., comma 8, art. 362 c.p.c., art. 110 c.p.a., art.207 c.g.c.).La diversa formulazione del settimo e dell’ottavo comma dell’art. 111 Cost.assegna alla Corte di Cassazione il ruolo di organo regolatore della giurisdizionee non quello di garante ultimo della nomofilachia, ovvero della legittimitàNumero registro generale 27059/2024Numero sezionale 53/2026Numero di raccolta generale 23077/2026Data pubblicazione 12/07/2026comunitaria, convenzionale e costituzionale delle norme, di rito e di merito,applicate dal giudice amministrativo o contabile (in termini, Cass., Sez. Un., 28novembre 2024, n. 30605; da ultimo, Cass., Sez. Un., 27 ottobre 2025, n.28461).E’ noto che l'intervento delle sezioni unite della Cassazione, in sede di controllodi giurisdizione, non possa essere giustificato nelle ipotesi di mera violazionedi legge neanche in caso di violazione di norme dell'Unione o della CEDU, conaffermazione di un principio sostanzialmente avallato anche dalla Corte diGiustizia dell’Unione europea (CGUE del 21 dicembre 2021, [OSCURATO:SOCIETA] e altri, C-497/20).In coerenza con tali premesse, la giurisprudenza di queste Sezioni Unite haprecisato che in questi casi può profilarsi, eventualmente, un error in iudicando,o un error iuris in procedendo, ma non una violazione dei limiti esterni dellagiurisdizione (ex multis, Sez. Un., 25 marzo 2019, n. 8311; Sez. Un., 4dicembre 2020, n. 27770; Sez. Un., 21 settembre 2020, n. 19675; Sez. Un., 4giugno 2021, n. 15573; Sez. Un., 5 maggio 2022, n. 14301; Sez. Un., 10gennaio 2023, n. 5862; Sez. Un., 28 dicembre 2024, n. 34786).Ancora di recente è stato ribadito che «il cattivo esercizio della propriagiurisdizione da parte del giudice, che decide la controversia nell’alveodell’esatto perimetro dei suoi poteri, ma applica malamente le regole di giudizioed erroneamente nega la tutela richiesta, si qualifica come un errore interno.Quand’anche tale errore porti a negare tutela alla situazione giuridica fattavalere, statuendo in facto ed in iure o anche solo con pronuncia di rito, lafattispecie esula dal controllo sul corretto esercizio della giurisdizione, affidatoal giudice di legittimità» (così Cass., Sez. Un., 21 marzo 2025, n. 7530; conf.,Cass., Sez. Un., 17 dicembre 2025, n. 32954).Pertanto, costante giurisprudenza di questo [OSCURATO:PERSONA] statuisce che lacategoria, di fonte giurisprudenziale, del cd. «eccesso di potere giurisdizionale»,posta sul crinale fra il settimo e l’ottavo comma del citato art. 111 Cost. (cfr.Cass., Sez. Un., 18 novembre 2015, n. 23542), è ravvisabile nelle sole ipotesidi difetto assoluto o relativo di giurisdizione (tra innumerevoli: Cass., Sez. Un.,Numero registro generale 27059/2024Numero sezionale 53/2026Numero di raccolta generale 23077/2026Data pubblicazione 12/07/20264 febbraio 2021, n. 2605; Cass., Sez. Un., 30 giugno 2023, n. 18539; Cass.,Sez. Un., 30 ottobre 2023, n. 30147; Cass., Sez. Un., 28 ottobre 2025, n.28522).Il difetto assoluto si verifica quando un giudice speciale affermi la propriagiurisdizione nella sfera riservata al legislatore o alla discrezionalitàamministrativa (cosiddetta invasione o sconfinamento), o, al contrario, la neghisull’erroneo presupposto che la materia non possa formare oggetto in assolutodi cognizione giurisdizionale (cosiddetto arretramento).Il difetto relativo di giurisdizione è riscontrabile quando detto giudice abbiaviolato i c.d. limiti esterni della propria giurisdizione, pronunciandosi su materianegandola sull’erroneo presupposto che appartenga ad altri giudici.Rientrano, pertanto, nell’ambito dei motivi inerenti alla giurisdizione: a)l'invasione della sfera riservata ad altri poteri (esecutivo e legislativo); b)l’invasione della sfera altrui di giurisdizione; c) l’esplicazione da parte delgiudice amministrativo di un sindacato di merito, allorquando la potestasiudicandi comprenda il solo sindacato di legittimità; d) il mancato esercizio daparte del giudice amministrativo o contabile della sua giurisdizione, quandoderivante dall’erroneo presupposto che la materia non possa formare oggettodi funzione giurisdizionale.3.2. Ciò posto, il ricorso all’attenzione del Collegio esorbita dai limiti delsindacato di questa Corte sulle sentenze del giudice contabile, secondo i confinidefiniti dai principi richiamati, in quanto solo formalmente prospetta unainvasione della sfera riservata al legislatore.Sostanzialmente si eccepisce che, in mancanza di una norma di legge cui lacondotta del [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto conformarsi, non era possibileconfigurare una colpa grave dell’incolpato, per cui il giudice contabile avrebbecreato una norma, esercitando un’attività di produzione normativa che non glicompeteva.Numero registro generale 27059/2024Numero sezionale 53/2026Numero di raccolta generale 23077/2026Data pubblicazione 12/07/2026In particolare, si contesta che paradigmi idonei a vagliare la sussistenza dellacolpa grave del [OSCURATO:PERSONA] potessero essere desunti dal decreto della Corte diAppello di Milano del 9 luglio 2008, come invece ritenuto dalla Corte dei conti.3.3. La tesi non può essere condivisa.Occorre ribadire che non si è davanti ad una violazione dei limiti esterni dellagiurisdizione le volte in cui il giudice speciale od ordinario individui una regulaiuris facendo uso dei poteri di rinvenimento della norma applicabile attraversola consueta attività di interpretazione anche analogica del quadro delle norme(cfr., ex aliis, Cass., Sez. Un., 9 luglio 2024, n. 18722; Cass., Sez. Un., 26dicembre 2024, n. 34499; Cass., Sez. Un., 17 agosto 2025, n. 23421).Non è ravvisabile, dunque, una questione involgente la giurisdizione là dove sisia in presenza di un’attività interpretativa – senza che assuma rilievo, a talifini, l'esito dell'interpretazione –, nessun eccesso essendo configurabile le voltein cui emerga, con evidenza, che un’interpretazione sia stata svolta: questa –perché effettiva e non già perché condivisibile –, al tempo stesso in cui faemergere l’inconsistenza dell’ipotesi di eccesso di potere, preclude alle SezioniUnite il sindacato sui suoi risultati (cfr. Cass., Sez. Un., 20 giugno 2021, n.18492; Cass., Sez. Un., 11 aprile 2024, n. 9766).Proprio a proposito di un eccesso di potere giurisdizionale asseritamenterealizzato dal giudice contabile, questa Corte ha osservato che qualsiasi erroneainterpretazione o applicazione di norme in cui il giudice possa incorrerenell'esercizio della funzione giurisdizionale, ove incida sull'esito della decisione,può essere letta in chiave di lesione della pienezza della tutela giurisdizionalecui ciascuna parte legittimamente aspira, perché la tutela si realizzacompiutamente se il giudice interpreta ed applica in modo corretto le normedestinate a regolare il caso sottoposto al suo esame. Non per questo, però, ognierrore di giudizio o di attività processuale imputabile al giudice è qualificabilecome eccesso di potere giurisdizionale assoggettabile al sindacato della Cortedi cassazione, perché ne risulterebbe altrimenti del tutto obliterata la distinzionetra limiti interni ed esterni della giurisdizione e il sindacato di questa Corte sullesentenze del giudice speciale verrebbe di fatto ad avere una latitudine nonNumero registro generale 27059/2024Numero sezionale 53/2026Numero di raccolta generale 23077/2026Data pubblicazione 12/07/2026dissimile da quella che ha sui provvedimenti del giudice ordinario (Cass., Sez.Un., 4 giugno 2021, n. 15573; Cass., Sez. Un., 14 settembre 2020, n. 19085).3.4. Nella specie, le censure di parte ricorrente non riescono ad evidenziarenella sentenza impugnata un caso «di radicale infedeltà del giudicante» (cfr.Cass., Sez. Un., n. 18722/2024 cit.) rispetto al sistema ordinamentale diriferimento, tale da trasmodare in un esito del giudizio contabile che si pongaal di fuori del cerchio delle possibilità concesse dal medesimo.Invero, la Corte dei conti non ha affatto creato una nuova disposizionenormativa, limitandosi piuttosto a ravvisare una responsabilità per dannoerariale nella condotta di un dirigente pubblico che si è sottratto all’attuazionedi provvedimenti giurisdizionali dotati, quanto meno, di forza esecutiva.Neanche chi ricorre pone in dubbio «il generale obbligo della pubblicaamministrazione di dare esecuzione ai provvedimenti giurisdizionali» (pag. 21del ricorso), eppure contraddittoriamente si argomenta che il dipendentepubblico che si sottrae all’osservanza di un comando giudiziale non potrebbeincorrere in responsabilità contabile, privando così il dictum di un giudice dellaforza di vincolare le condotte dei consociati tutte le volte in cui i possibilidestinatari non ne condividano i presupposti applicativi.Tanto che, per sostanziare la censura, parte ricorrente è costretta ad eccepireche la sentenza impugnata avrebbe errato a: non considerare che, al momentodell’adozione della nota del 3 settembre 2008, il decreto della Corte di [OSCURATO:PERSONA] del 9 luglio 2008 risultava ancora sub iudice; trascurare che taledecreto conteneva solo «raccomandazioni formulate in termini generici edestremamente generali»; non valutare che i provvedimenti giurisdizionali incontroversia non erano dotati dell’autorità del giudicato; non considerare che lasentenza del TAR Lombardia del 26 gennaio 2009 era stata pubblicata dopol’adozione della nota addebitata al [OSCURATO:PERSONA].Con evidenza si tratta di censure volte a contestare il percorso argomentativoseguito dalla Corte dei conti, la quale ha ritenuto che il pronunciamentogiudiziale fosse, quanto meno, dotato di forza esecutiva e idoneo a conformarel’agire dell’amministrazione sanitaria regionale e che la prestazione richiestaNumero registro generale 27059/2024Numero sezionale 53/2026Numero di raccolta generale 23077/2026Data pubblicazione 12/07/2026implicasse necessariamente la collaborazione della struttura pubblica e di chi ladirigeva; ai fini della responsabilità di quest’ultimo, ha valorizzato la condottaserbata anche dopo la sentenza del TAR, valutandola quale espressione di uncontegno unitario e reiterato di rifiuto di doverosa collaborazione da parte di chirivestiva un ruolo apicale nell’amministrazione regionale, dapprima rispetto aldecreto della Corte milanese e, successivamente, anche rispetto alla pronunciadel giudice amministrativo che aveva annullato la nota di diniego sottoscrittaproprio da quel dirigente.Poiché il complesso censorio mette in discussione che la Corte dei conti abbiacorrettamente desunto dal quadro ordinamentale, ivi compresi i provvedimentigiurisdizionali aventi efficacia nel caso concreto e gli obblighi di servizio gravantisul funzionario, il parametro valutativo della colpa grave, la contestazione restaconfinata nell’ambito della correttezza della decisione e investe il modo con cuiil giudice contabile ha individuato, interpretato e applicato le regole ritenuterilevanti per risolvere la controversia.Quindi le doglianze si traducono nella denuncia di pretesi errori di giudizio, cometali non sindacabili dalle Sezioni Unite (v. ancora, tra molte, Cass., Sez. Un. n.15573/2021 cit.; adde, Cass., Sez. Un., 9 marzo 2021, n. 6473), perché4. Conclusivamente, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.Non occorre pronunciare sulle spese del giudizio di legittimità, stante la qualitàdi parte soltanto in senso formale del Procuratore generale della Corte dei conti.Tuttavia, la conformità tra la decisione e la proposta di definizione anticipata exart. 380-bis c.p.c. comporta la condanna dell’erede intervenuta nel processo,quale successore a titolo universale, al pagamento, ai sensi dell’art. 96 commaquarto, c.p.c., della somma liquidata in dispositivo in favore della Cassa delleammende.Deve altresì darsi atto, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115del 2002, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di unulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per ilNumero registro generale 27059/2024Numero sezionale 53/2026Numero di raccolta generale 23077/2026ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto (cfr. Cass.,Data pubblicazione 12/07/2026Sez. Un., n. 4315/2020). P.Q.MLa Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna [OSCURATO:PERSONA] pagamento, ai sensi dell'art. 96, comma 4, c.p.c., della somma di euro2.500,00 in favore della Cassa delle ammende.Ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto dellasussistenza dei presupposti processuali per il versamento, dell’ulteriore importoa titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso a norma del comma 1bis dello stesso art. 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio delle Sezioni Unite civili dellaCorte di Cassazione, in data 24 febbraio 2026.Il PresidentePasquale D’Ascola
Sentenza Cassazione n. 23077/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris