Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 24 giugno 2021

Cassazione n. 37255/2021

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/07/2020 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La .CORTE APPELLO di NAPOLI, con sentenza in data 23/07/2020, parzialmente riformando la sentenza pronunciata dal [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], confermava la condanna in relazione a plurime fattispecie di tentata estorsione , contestate in concorso, ed altro.

Propongono ricorso per cassazione gli imputati, deducendo i seguenti motivi: [OSCURATO:PERSONA] deduce: violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta responsabilità dell'imputato, alla erronea qualificazione del fatto sub A e per la mancata concessione delle attenuanti generiche. [OSCURATO:PERSONA] deduce: violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla qualificazione quale estorsione del fatto sub A, avendo egli agito nella convinzione dell'esistenza di un credito del Fusco nei confronti dello Sferragattra; l'addebito andava eventualmente riqualificato come concorso nell'esercizio arbitrario delle ragioni.

Lamenta altresì la violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta responsabilità dell'imputato rispetto all'addebito ex art. 4 legge 110\1975, apparendo carente e lacunosa sia la dimostrazione del dolo in capo all'imputato o anche della sola consapevolezza della presenza del bastone di causa nel cofano della propria vettura, che poteva essere riconducibile a propri familiari.

Lamenta infine al violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento al trattamento sanzionatorio ingiustificatamente più aspro di quello riservato ai correi che hanno rinunciato ai motivi di appello. [OSCURATO:PERSONA] deduce: violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla mancata concessione delle attenuanti generiche e al trattamento sanzionatorio.

Con memoria difensiva inviata il 24.6.2021 nell'interesse del Piccolo si insiste sul rilievo dei vizi di motivazione già dedotti.

Tutti i ricorsi sono inammissibili .

Quanto al primo e terzo imputato, il rispettivo ricorso deve essere trattato nelle forme «de plano», ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. - come modificato dalla legge n. 103 del 2017 -, trattandosi di impugnazione che deve essere dichiarata inammissibile perché proposta avverso una sentenza pronunciata ex art. 599-bis cod. proc. pen..

Tenuto presente che la sentenza è frutto dell'accordo tra le parti, i motivi di ricorso sulla responsabilità sono inammissibili.

Quanto al ricorso del Piccolo, il motivo sulla pretesa riqualificazione ex art. 393 CP è manifestamente infondato, non tanto sotto il profilo del diritto (avendo le SS.UU. di questa Corte chiarito, con la sentenza n.29541\2020, che è astrattamente configurabile il concorso del terzo nel eato di cui all'art. 292 CP), quanto piuttosto dal punto di vista fattuale, essendosi adeguatamente giustificata, con motivazione effettiva e non illogica, la deduzione secondo la quale dagli elementi istruttori (e, in particolare, dal tenore delle telefonate intercettate) non emerge alcun riferimento teso a giustificare la richiesta di denaro sulla base di un preteso credito del Fusco.

Inoltre, le dichiarazioni rilasciate al riguardo dal Fusco sono apparse generiche e prive di riferimenti concreti; mentre le dichiarazioni al proposito fatte dal Fusco sono state logicamente ricondotte ad una strategia difensiva volta a minimizzare il ruolo del coimputato.

Secondo il costante insegnamento di questa Suprema Corte, esula dai poteri della Corte di cassazione quello di una 'rilettura' degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata algiudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (per tutte: Sez.

Un., 30/4-2/7/1997, n. 6402, Dessimone, riv. 207944; tra le più recenti: Sez. 4, n. 4842 del 02/12/2003 - 06/02/2004, Elia, Rv. 229369).

I motivi proposti tendono, appunto, ad ottenere una inammissibilé ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento.

Quanto alla responsabilità per il reato di cui all'art. 4 della legge 110\75, evidente è il fatto che l'arnese di causa sia strumento atto ad offendere (cfr. pagg. 7 e 8 della motivazione impugnata) , mentre adeguata è la spiegazione della illegittimità del porto, a lui riconducibile perché detenuto all'interno del bagagliaio della vettura in uso.

Quanto, infine, al motivo sul trattamento sanzionatorio, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; ne discende che è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - 04/02/2014, Ferrario, Rv. 259142), ciò che - nel caso di specie - non ricorre.

Invero, una specifica e dettagliata motivazione in ordine alla quantità di pena irrogata, specie in relazione alle diminuzioni o aumenti per circostanze, è necessaria soltanto se la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale, potendo altrimenti essere sufficienti a dare conto dell'impiego dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. le espressioni del tipo: 'pena congrua', 'pena equa o 'congruo aumento', come pure il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere (Sez. 2, n. 36245 del 26/06/2009, Denaro, Rv. 245596) .

Invece, nessun raffronto è possibile rispetto alle pene inflitte ai coimputati; peraltro, la pena inflitta è ampiamente giustificata con il riferimento alla gravità dei fatti, alla importanza del contributo e alla intensità del dolo.

Alla inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dai ricorsi (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), ciascuno al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna í ricorrenti al pagamento delle spese processualie ciascuno della somma di euro tremil

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/07/2020 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La .CORTE APPELLO di NAPOLI, con sentenza in data 23/07/2020, parzialmente riformando la sentenza pronunciata dal [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], confermava la condanna in relazione a plurime fattispecie di tentata estorsione , contestate in concorso, ed altro. Propongono ricorso per cassazione gli imputati, deducendo i seguenti motivi: [OSCURATO:PERSONA] deduce: violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta responsabilità dell'imputato, alla erronea qualificazione del fatto sub A e per la mancata concessione delle attenuanti generiche. [OSCURATO:PERSONA] deduce: violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla qualificazione quale estorsione del fatto sub A, avendo egli agito nella convinzione dell'esistenza di un credito del Fusco nei confronti dello Sferragattra; l'addebito andava eventualmente riqualificato come concorso nell'esercizio arbitrario delle ragioni. Lamenta altresì la violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta responsabilità dell'imputato rispetto all'addebito ex art. 4 legge 110\1975, apparendo carente e lacunosa sia la dimostrazione del dolo in capo all'imputato o anche della sola consapevolezza della presenza del bastone di causa nel cofano della propria vettura, che poteva essere riconducibile a propri familiari. Lamenta infine al violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento al trattamento sanzionatorio ingiustificatamente più aspro di quello riservato ai correi che hanno rinunciato ai motivi di appello. [OSCURATO:PERSONA] deduce: violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla mancata concessione delle attenuanti generiche e al trattamento sanzionatorio. Con memoria difensiva inviata il 24.6.2021 nell'interesse del Piccolo si insiste sul rilievo dei vizi di motivazione già dedotti. Tutti i ricorsi sono inammissibili . Quanto al primo e terzo imputato, il rispettivo ricorso deve essere trattato nelle forme «de plano», ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. - come modificato dalla legge n. 103 del 2017 -, trattandosi di impugnazione che deve essere dichiarata inammissibile perché proposta avverso una sentenza pronunciata ex art. 599-bis cod. proc. pen.. Tenuto presente che la sentenza è frutto dell'accordo tra le parti, i motivi di ricorso sulla responsabilità sono inammissibili. Quanto al ricorso del Piccolo, il motivo sulla pretesa riqualificazione ex art. 393 CP è manifestamente infondato, non tanto sotto il profilo del diritto (avendo le SS.UU. di questa Corte chiarito, con la sentenza n.29541\2020, che è astrattamente configurabile il concorso del terzo nel eato di cui all'art. 292 CP), quanto piuttosto dal punto di vista fattuale, essendosi adeguatamente giustificata, con motivazione effettiva e non illogica, la deduzione secondo la quale dagli elementi istruttori (e, in particolare, dal tenore delle telefonate intercettate) non emerge alcun riferimento teso a giustificare la richiesta di denaro sulla base di un preteso credito del Fusco. Inoltre, le dichiarazioni rilasciate al riguardo dal Fusco sono apparse generiche e prive di riferimenti concreti; mentre le dichiarazioni al proposito fatte dal Fusco sono state logicamente ricondotte ad una strategia difensiva volta a minimizzare il ruolo del coimputato. Secondo il costante insegnamento di questa Suprema Corte, esula dai poteri della Corte di cassazione quello di una 'rilettura' degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata algiudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (per tutte: Sez. Un., 30/4-2/7/1997, n. 6402, Dessimone, riv. 207944; tra le più recenti: Sez. 4, n. 4842 del 02/12/2003 - 06/02/2004, Elia, Rv. 229369). I motivi proposti tendono, appunto, ad ottenere una inammissibilé ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento. Quanto alla responsabilità per il reato di cui all'art. 4 della legge 110\75, evidente è il fatto che l'arnese di causa sia strumento atto ad offendere (cfr. pagg. 7 e 8 della motivazione impugnata) , mentre adeguata è la spiegazione della illegittimità del porto, a lui riconducibile perché detenuto all'interno del bagagliaio della vettura in uso. Quanto, infine, al motivo sul trattamento sanzionatorio, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; ne discende che è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - 04/02/2014, Ferrario, Rv. 259142), ciò che - nel caso di specie - non ricorre. Invero, una specifica e dettagliata motivazione in ordine alla quantità di pena irrogata, specie in relazione alle diminuzioni o aumenti per circostanze, è necessaria soltanto se la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale, potendo altrimenti essere sufficienti a dare conto dell'impiego dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. le espressioni del tipo: 'pena congrua', 'pena equa o 'congruo aumento', come pure il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere (Sez. 2, n. 36245 del 26/06/2009, Denaro, Rv. 245596) . Invece, nessun raffronto è possibile rispetto alle pene inflitte ai coimputati; peraltro, la pena inflitta è ampiamente giustificata con il riferimento alla gravità dei fatti, alla importanza del contributo e alla intensità del dolo. Alla inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dai ricorsi (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), ciascuno al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna í ricorrenti al pagamento delle spese processualie ciascuno della somma di euro tremil
Sentenza Cassazione n. 37255/2021 — Fons Iuris — Fons Iuris