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CassazionedecretoSezione 1

Cassazione n. 00637/2022

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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.23726/2020 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto in Roma, via Asiago,n. 9, presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA]; –ricorrente – contro [OSCURATO:SOCIETA], in liquidazione coatta amministrativa, rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] , con domicilio eletto presso il suo studio in Palermo, via [OSCURATO:PERSONA], n. 2/H; –controricorrente ricorrente incidentale – lettel e rinunc e al ricorso principale ed incidentale e l e accettazion i delle stesse; ritenuto che le rinunc e ha nno i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art.391 c.p.c., come modificato dal d.l. n. 68 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 197 del 20 16; che nulla va statuito sulle spese, stante l e accettazion i dell e rinunce; P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio.Dispone che il presente decreto sia comunica to ai difensori delle parti costituite e li avvisa che nel termine di dieci giorni dalla comunicazionepossono chiedere che sia fissata l’udienza.

Così deciso in Roma,il 04/01

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.23726/2020 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto in Roma, via Asiago,n. 9, presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA]; –ricorrente – contro [OSCURATO:SOCIETA], in liquidazione coatta amministrativa, rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] , con domicilio eletto presso il suo studio in Palermo, via [OSCURATO:PERSONA], n. 2/H; –controricorrente ricorrente incidentale – lettel e rinunc e al ricorso principale ed incidentale e l e accettazion i delle stesse; ritenuto che le rinunc e ha nno i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art.391 c.p.c., come modificato dal d.l. n. 68 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 197 del 20 16; che nulla va statuito sulle spese, stante l e accettazion i dell e rinunce; P.Q.M. Dichiara estinto il giudizio.Dispone che il presente decreto sia comunica to ai difensori delle parti costituite e li avvisa che nel termine di dieci giorni dalla comunicazionepossono chiedere che sia fissata l’udienza. Così deciso in Roma,il 04/01
Decreto Cassazione n. 00637/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris