CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 28 luglio 2022
Cassazione n. 26925/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 4793/2023 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], rappresentanti e difesi, in virtù di procura speciale materialmente allegata al ricorso, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) , e domiciliati “ex lege” presso la Cancelleria civile della Corte di cassazione. -Ricorrenti - Contro [OSCURATO:PERSONA]. -Intimata - Avverso l’ordinanza della Suprema Corte di Cassazione n. 23630/2022 depositata il 28/07/2022. Udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA] nella camera di consiglio del 13 settembre 2023. [OSCURATO:PERSONA] che: 1. con sentenza n. 1903/2020, la Corte d’appello di Firenze ha rigettato gli appelli riuniti, proposti da [OSCURATO:PERSONA] e da [OSCURATO:PERSONA], avverso la sentenza del Tribunale di Firenze, sezione distaccata di Empoli, che, in accoglimento della domanda della Cassa di Risparmio di Firenze (oggi, [OSCURATO:PERSONA]),aveva accertato la simulazione assoluta e, conseguentemente,dichiarato la nullità del contratto con il quale [OSCURATO:PERSONA] aveva trasferito alla moglie [OSCURATO:PERSONA] la proprietà di un immobile, sul presupposto che l’operazione fosse stata preordinata a sottrarre il bene alla garanzia dell’istituto di credito; 2. questa Corte, con ordinanza n. 23630/2022, ha dichiarato inammissibile il ricorso dei coniugi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza d’appello, sul rilievo che la pronuncia impugnata sifondava su due distinte rationes decidendi – da un lato, la mancata corrispondenza tra i versamenti documentati dalla sig.ra [OSCURATO:PERSONA], gli incassi ricevuti dal sig. [OSCURATO:PERSONA] e il prezzo della vendita; dall’altro, la considerazione che, comunque, l’emissione di un assegno circolare non vale a dimostrare il pagamento della somma in esso portata – nessuna delle quali era stata attinta dai due motivi di ricorso per cassazione; 3. i coniugi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno impugnato per revocazione la citata ordinanza di questa Corte n. 23630/2022, sulla base di un motivo, illustrato da memoria; [OSCURATO:PERSONA] non ha svolto attività difensive; Consideratoche: 1. con l’unico motivo di ricorso si sostiene che l’ impugnata ordinanzasia affetta da un errore di fatto, risultante dai documenti di causa, in ragione della supposizione dell’inesistenza dell’avvenuto bonifico della somma di euro 200.000,00, disposto dalla sig.ra [OSCURATO:PERSONA] in favore del marito, in relazione alla contestata compravendita immobiliare, quale fatto la cui verità – si asserisce - era stata (cfr. pag. 5 del ricorso) «positivamente stabilita dal mandato irrevocabile al pagamento del 09.06.2006»; 2. il motivo è inammissibile; 2.1. in disparte il prospettabile profilo di inammissibilità a causa della non osservanza del principio, che questa Corte ha reiteratamente enunciato (ex plurimis, Cass. 31/05/2023, n. 15296), per cui, poiché il giudizio di cassazione costituisce rimedio a critica vincolata, il ricorso deve contenere, a pena di inammissibilità, i motivi aventi i caratteri di specificità(requisito, questo, sancito dall ’ art. 366, primo comma, n. 4), cod. proc. civ.), comunque, rileva la Corte che la generica censura in esame non mette a fuoco la chiara ratio decidendi della pronuncia di cui è chiesta la revocazione. È, infatti,evidente che l’ordinanza in esame non è basata su un ipotetico errore di fatto, dato che la Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso sottoposto al suo scrutinio in quanto i due motivi non attingevano le due distinte ragioni giustificatrici della decisione d’appello, in tal senso esplicando la sua attività valutativa ed interpretativa del contenuto del ricorso per cassazione, non incorrendo, perciò, in alcun errore percettivo riconducibile alla formulazione dell’art. 395n. 4) c.p.c.; 3. nulla occorre disporre sulle spese del presente giudizio di legittimità, nel quale la parte intimata non ha svolto attività difensiva; 4. infine, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, occorre dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei due ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del c