CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 7 ottobre 2022
Cassazione n. 44756/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/04/2022 del [OSCURATO:PERSONA] di FROSINONEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che, con la sentenza indicata in epigrafe, il Tribunale di Frosinone in composizione monocratica, previa richiesta concordata con il PM, ha applicato nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. la pena di due anni e quattro mesi di reclusione e 4.000,00 euro di multa in ordine al reato di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990 e 99, quarto comma, cod. pen. Rilevato che il primo motivo dedotto con il ricorso (vizio di motivazione in ordine alla mancata applicazione dell'art. 129 cod. proc. pen.) non è consentito dalla legge in sede di legittimità, non rientrando nel novero di quelli previsti dall'art. 448, comma 2-bis cod. proc. pen. Rilevato che il secondo motivo, concernente la confisca della somma di denaro in sequestro, è manifestamente infondato, attesa la congrua motivazione fornita dal giudice della misura ablatoria, sulla falsariga del resto di quella adottata dal G.i.p. in sede di convalida del sequestro preventivo disposto d'urgenza dal PM all'atto dell'arresto dell'imputato in flagranza di reato. Atteso, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del l4 ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna ,IA ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Roma, 7 ottobre 2022 Il consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]