CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 25948/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; P1RITENUTO [OSCURATO:PERSONA]-0 E [OSCURATO:PERSONA] Esaminato il ricorso (così riqualificato l'atto di appello) proposto avverso la sentenza del 14/02/2025, con la quale il Tribunale di Monza ha condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di euro 1.000,00 di ammenda per il reato di cui all'art. 4 legge n. 110/1975; Ritenuto che con le due articolate censure riguardo il giustificato motivo e la particolare tenuità del fatto si richiede una revisione nel merito delle valutazioni effettuate dal Tribunale, che invece su tali punti ha svolto motivazioni logiche, considerato che non è stato indicato specificamente l'uso lecito che del coltello si sarebbe dovuto fare al momento del controllo e che il giustificato motivo viene pure addotto in base ad argomenti meramente probabilistici; quanto alla particolare tenuità, essa è stata esclusa plausibilmente evidenziando la non occasionalità della condotta e la diversa indole dei precedenti non può costituire elemento decisivo per ritenere incongrua la valutazione del giudice di merito; Per queste ragioni, il ricorso va dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M