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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 05194/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/12/2020 della CORTE APPELLO di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] Con la sentenza di cui in epigrafe la Corte di appello di Trieste in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Trieste, che, all'esito di giudizio abbreviato, dichiarava la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] in ordine al delitto di detenzione di arma clandestina (in esso assorbita la detenzione di arma comune) e a quello di ricettazione (della stessa arma), e lo condannava, riconosciuto il vincolo della continuazione e applicata la diminuente per il rito, alla pena di anni uno, mesi sei di reclusione ed euro 600,00 di multa, ha modificato, in accoglimento dell'appello del Procuratore generale di Trieste, la pena inflitta (aumentando quella detentiva) in quella di anni uno, mesi nove, giorni dieci di reclusione ed euro 540,00 di multa.

Avverso tale sentenza Conte propone ricorso per cassazione, tramite il proprio difensore, deducendo violazione degli artt. 23

I. n. 110 del 1975 e 648 cod. pen. e vizio di motivazione.

Lamenta la difesa che l'arma è stata considerata clandestina solo perché priva di punzone di prova, nonostante, quindi, non vi sia stata alcuna alterazione della stessa, ma solo la sua mancata sottoposizione alle prove di legge.

Osserva il difensore che non essendovi stata alcuna abrasione da cui dedurre la provenienza delittuosa dell'arma si sarebbe imposta non solo l'assoluzione dalla detenzione dell'arma clandestina ma anche dalla ricettazione, alla luce delle verosimili dichiarazioni dell'imputato in ordine alle modalità ed al luogo di rinvenimento dell'arma (confine italo-sloveno, teatro di guerra e deposito silente di armi e ordigni).

Il difensore insiste per l'annullamento della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile.

Invero, la Corte territoriale, con riguardo alla responsabilità dell'imputato in ordine ad entrambi i delitti contestati, osserva che: - su ogni tipo di arma deve essere riportato non solo il numero di matricola, ma anche il "punzone" del Banco di Prova italiano o quello di uno degli altri stati aderenti alla convenzione internazionale del 1969 con l'indicazione del paese dell'Unione Europea che ha prodotto o che ha importato per primo l'arma; - il punzone partecipa al perseguimento della finalità di sottoporre a rigorosi controlli le armi circolanti sul territorio; - il consulente ha affermato che la natura di arma clandestina deve essere riconosciuta anche all'arma che sia priva del punzone di prova; - sussiste dunque il delitto di cui all'art. 23 della legge n. 110 del 1975 e di conseguenza, trattandosi di arma di provenienza delittuosa, la sua ricezione da parte dell'imputato integra il delitto di ricettazione.

A fronte di dette argomentazioni, scevre da vizi logici e giuridici, il ricorrente insiste aspecificamente sugli stessi argomenti con cui la Corte territoriale e ancor prima il primo Giudice risultano essersi confrontati, e, comunque, invita ad una non consentita rivalutazione di elementi fattuali.

Il ricorso proposto nell'interesse di Conte deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen..

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Rom

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/12/2020 della CORTE APPELLO di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] Con la sentenza di cui in epigrafe la Corte di appello di Trieste in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Trieste, che, all'esito di giudizio abbreviato, dichiarava la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] in ordine al delitto di detenzione di arma clandestina (in esso assorbita la detenzione di arma comune) e a quello di ricettazione (della stessa arma), e lo condannava, riconosciuto il vincolo della continuazione e applicata la diminuente per il rito, alla pena di anni uno, mesi sei di reclusione ed euro 600,00 di multa, ha modificato, in accoglimento dell'appello del Procuratore generale di Trieste, la pena inflitta (aumentando quella detentiva) in quella di anni uno, mesi nove, giorni dieci di reclusione ed euro 540,00 di multa. Avverso tale sentenza Conte propone ricorso per cassazione, tramite il proprio difensore, deducendo violazione degli artt. 23 I. n. 110 del 1975 e 648 cod. pen. e vizio di motivazione. Lamenta la difesa che l'arma è stata considerata clandestina solo perché priva di punzone di prova, nonostante, quindi, non vi sia stata alcuna alterazione della stessa, ma solo la sua mancata sottoposizione alle prove di legge. Osserva il difensore che non essendovi stata alcuna abrasione da cui dedurre la provenienza delittuosa dell'arma si sarebbe imposta non solo l'assoluzione dalla detenzione dell'arma clandestina ma anche dalla ricettazione, alla luce delle verosimili dichiarazioni dell'imputato in ordine alle modalità ed al luogo di rinvenimento dell'arma (confine italo-sloveno, teatro di guerra e deposito silente di armi e ordigni). Il difensore insiste per l'annullamento della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile. Invero, la Corte territoriale, con riguardo alla responsabilità dell'imputato in ordine ad entrambi i delitti contestati, osserva che: - su ogni tipo di arma deve essere riportato non solo il numero di matricola, ma anche il "punzone" del Banco di Prova italiano o quello di uno degli altri stati aderenti alla convenzione internazionale del 1969 con l'indicazione del paese dell'Unione Europea che ha prodotto o che ha importato per primo l'arma; - il punzone partecipa al perseguimento della finalità di sottoporre a rigorosi controlli le armi circolanti sul territorio; - il consulente ha affermato che la natura di arma clandestina deve essere riconosciuta anche all'arma che sia priva del punzone di prova; - sussiste dunque il delitto di cui all'art. 23 della legge n. 110 del 1975 e di conseguenza, trattandosi di arma di provenienza delittuosa, la sua ricezione da parte dell'imputato integra il delitto di ricettazione. A fronte di dette argomentazioni, scevre da vizi logici e giuridici, il ricorrente insiste aspecificamente sugli stessi argomenti con cui la Corte territoriale e ancor prima il primo Giudice risultano essersi confrontati, e, comunque, invita ad una non consentita rivalutazione di elementi fattuali. Il ricorso proposto nell'interesse di Conte deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Rom
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