CassazionedecretoSezione 7
Cassazione n. 18166/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; PREMESSO che, con il provvedimento in epigrafe, il Tribunale di sorveglianza di L'Aquila ha rigettato il reclamo proposto da [OSCURATO:PERSONA], detenuta sottoposta al regime differenziato di cui all'art. 41-bis Ord. pen., avverso il decreto con il quale il Magistrato di sorveglianza ha trattenuto la missiva prot. N. 1719 del 18.1.2022 a lei inviata da Luigia [OSCURATO:PERSONA]; che, a ragione della decisione, il Tribunale ha osservato che la lettera veicolava messaggi di contestazione del regime differenziato cui era sottoposta la LIOCE e che, peraltro, la mittente della missiva intratteneva rapporti epistolari anche con detenuti per reati di terrorismo e con altri appartenenti al movimento delle vecchie [OSCURATO:PERSONA], con il conseguente pericolo che la detenuta potesse mantenere una rete di comunicazioni con gli ambienti eversivi esterni; LETTO il ricorso, con il quale si deduce violazione dell'art. 18-ter ord. pen., assumendosi che, nel caso di specie, la corrispondenza era stata trattenuta sulla scorta di una mera manifestazione di solidarietà nei confronti della detenuta e di una semplice forma di dissenso rispetto al regime di cui all'art. 41-bis citato; CONSIDERATO che, in tema di controllo della corrispondenza nei confronti di un detenuto in regime differenziato ex art. 41-bis ord. pen., il magistrato di sorveglianza può disporre il trattenimento della corrispondenza non soltanto in ragione del contenuto della comunicazione, ma anche sulla base del giudizio di inaffidabilità soggettiva di colui che ha trasmesso la missiva al detenuto o che sia destinatario della corrispondenza da quest'ultimo inviata (Sez. 1, n. 52525 del 17/05/2018, Falsone, Rv. 274407); RITENUTO che l'ordinanza impugnata, nel valorizzare la pericolosità del contenuto della missiva inviata alla detenuta e l'inaffidabilità soggettiva del mittente, abbia assolto all'onere motivazionale con argomenti scevri da vizi logici; che, pertanto, il ricorso va dichiarato inammissibile perché propone una rilettura in fatto del contenuto della missiva a ragione ritenuto sospetto dal Tribunale, introducendo censure non ammissibili in sede di legittimità; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. C