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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 17633/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];sentito il Pubblico ministero, nella persona della [OSCURATO:PERSONA] generale LauraCondemi, che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso;sentito il difensore, Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l’accoglimento delricorso;[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con l’ordinanza in epigrafe, il Tribunale di Roma, in sede cautelare, ha rigettatol’appello proposto dal ricorrente, nella qualità di persona offesa e terzo interessato, avversol’ordinanza del Tribunale di Civitavecchia, emessa il 2 luglio 2025, che aveva, a sua volta,respinto l’istanza di restituzione di un orologio di marca Rolex sottoposto a sequestropreventivo impeditivo nel procedimento a carico di [OSCURATO:PERSONA], imputato per i reatidi appropriazione indebita, ricettazione e truffa, per avere, per quel che qui interessa,acquisito dal ricorrente il bene in conto vendita successivamente appropriandosene evendendolo a terzi senza corrispondere quanto pattuito.Il Tribunale ha rilevato che l’orologio, in seguito a vari trasferimenti di proprietà, erastato trovato in possesso di un terzo acquirente di buona fede, sicché il ricorrente nonavrebbe potuto riacquisirne la proprietà e la disponibilità, essendo il terzo di buona fedel’unico soggetto legittimato a richiedere la restituzione del bene.2.

Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], deducendo, con unico motivo, violazione dilegge per non avere il Tribunale disposto la restituzione del bene al ricorrente in quantolegittimo proprietario.Il ricorrente rileva una illogica contraddizione tra il provvedimento impositivo delsequestro e quello impugnato, essendo stato proprio il ricorrente, in quanto originarioproprietario dell’orologio, a sollecitare il sequestro del bene presso un rivenditore che lodeteneva e ne aveva pubblicizzato la vendita sulla piattaforma Instagram.Essendo il bene qualificabile come corpo del reato di appropriazione indebita, lamancata restituzione di esso alla persona offesa aggraverebbe le conseguenze del reato,non essendo mai venuto meno il suo diritto, indipendentemente dalla asserita buona fededel terzo detentore dell’orologio, peraltro venutone in possesso attraverso passaggi nonadeguatamente documentati, che non potrebbe sanare l’illecita provenienza del bene.Se così non fosse, verrebbe meno, a detta del ricorrente, il reato di appropriazioneindebita, al contrario ritenuto sussistente dall’autorità giudiziaria che aveva disposto ildecreto di citazione a giudizio dell’imputato.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTOIl ricorso è inammissibile perché proposto da soggetto non legittimato.1.

Il ricorrente non potrebbe ottenere la restituzione del bene, condizione necessariaper la tutela delle sue ragioni in sede di appello cautelare ai sensi di quanto prevede l’art.322-bis cod. proc. pen.Il Tribunale, infatti, con argomentazioni che, come riconosce lo stesso ricorrente,sequestrato, che ne aveva acquisito la proprietà secondo le regole che governano iltrasferimento di beni mobili, ai sensi dell’art. 1376 cod.civ.Tale circostanza non era nota al momento del sequestro del bene, sicché era statocorrettamente applicato, in sede di emissione del sequestro impeditivo ai sensi dell’art. 321cod. proc. pen., il principio di diritto secondo il quale, in tema di misure cautelari reali, ilsequestro preventivo non finalizzato alla confisca implica l'esistenza di un collegamento tra ilreato e la cosa e non tra il reato e il suo autore, sicché possono essere oggetto delprovvedimento anche le cose di proprietà di un terzo, estraneo all'illecito e in buona fede, nelcaso in cui la loro libera disponibilità sia idonea a costituire pericolo di aggravamento o diprotrazione delle conseguenze del reato ovvero di agevolazione della commissione diulteriori fatti penalmente rilevanti (Sez. 3, n. 24065 del 11/04/2024, Scossa, Rv. 286552- 01).2.

Una volta accertata, nel prosieguo delle indagini, la buona fede del terzo acquirentedel bene mobile, solo quest’ultimo avrebbe diritto alla restituzione del bene, mentre ilricorrente, quale originario proprietario, vanta soltanto il diritto al risarcimento del danno neiconfronti dell’indagato del reato di appropriazione indebita, il quale aveva ceduto a terzi ilbene di proprietà del ricorrente, di cui aveva la disponibilità in conto vendita, senzacorrisponderne il relativo prezzo in base a quanto pattuito.Non a caso, a tutela delle sue ragioni, il ricorrente, persona offesa dal reato, si ècostituito parte civile nel procedimento a carico dell’imputato [OSCURATO:PERSONA],nell’ambito del quale questi risponde del reato di cui all’art. 646 cod.pen. ed è stato dispostoil sequestro dell’orologio.Vale, pertanto, il principio di diritto – correttamente applicato dal Tribunale - secondocui, in tema di sequestro preventivo, l'avvenuto legittimo trasferimento della proprietà delbene a un terzo in buona fede determina il venir meno del "periculum in mora" sotto il profilodell'aggravamento o della protrazione delle conseguenze dannose del reato, essendosi giàcristallizzato, per effetto dell'atto traslativo, il pregiudizio per la persona offesa, che nonpotrebbe riacquisire la proprietà del bene. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto legittima ladecisione del tribunale del riesame che, annullato il sequestro, aveva ordinato la restituzionedi un veicolo oggetto di appropriazione indebita al terzo acquirente in buona fede). (Sez. 2,n. 27895 del 23/06/2022, Mennella, Rv. 283635-01; Sez. 2, n. 25996 del 17/04/2003, Rossi,Rv. 227319-01).Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamentodelle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle Ammende,commisurata all’effettivo grado di colpa dello stesso ricorrente nella determinazione dellacausa di inammissibilità.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.Così è deciso, 02/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteGIUSEPPE [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];sentito il Pubblico ministero, nella persona della [OSCURATO:PERSONA] generale LauraCondemi, che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso;sentito il difensore, Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l’accoglimento delricorso;[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con l’ordinanza in epigrafe, il Tribunale di Roma, in sede cautelare, ha rigettatol’appello proposto dal ricorrente, nella qualità di persona offesa e terzo interessato, avversol’ordinanza del Tribunale di Civitavecchia, emessa il 2 luglio 2025, che aveva, a sua volta,respinto l’istanza di restituzione di un orologio di marca Rolex sottoposto a sequestropreventivo impeditivo nel procedimento a carico di [OSCURATO:PERSONA], imputato per i reatidi appropriazione indebita, ricettazione e truffa, per avere, per quel che qui interessa,acquisito dal ricorrente il bene in conto vendita successivamente appropriandosene evendendolo a terzi senza corrispondere quanto pattuito.Il Tribunale ha rilevato che l’orologio, in seguito a vari trasferimenti di proprietà, erastato trovato in possesso di un terzo acquirente di buona fede, sicché il ricorrente nonavrebbe potuto riacquisirne la proprietà e la disponibilità, essendo il terzo di buona fedel’unico soggetto legittimato a richiedere la restituzione del bene.2. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], deducendo, con unico motivo, violazione dilegge per non avere il Tribunale disposto la restituzione del bene al ricorrente in quantolegittimo proprietario.Il ricorrente rileva una illogica contraddizione tra il provvedimento impositivo delsequestro e quello impugnato, essendo stato proprio il ricorrente, in quanto originarioproprietario dell’orologio, a sollecitare il sequestro del bene presso un rivenditore che lodeteneva e ne aveva pubblicizzato la vendita sulla piattaforma Instagram.Essendo il bene qualificabile come corpo del reato di appropriazione indebita, lamancata restituzione di esso alla persona offesa aggraverebbe le conseguenze del reato,non essendo mai venuto meno il suo diritto, indipendentemente dalla asserita buona fededel terzo detentore dell’orologio, peraltro venutone in possesso attraverso passaggi nonadeguatamente documentati, che non potrebbe sanare l’illecita provenienza del bene.Se così non fosse, verrebbe meno, a detta del ricorrente, il reato di appropriazioneindebita, al contrario ritenuto sussistente dall’autorità giudiziaria che aveva disposto ildecreto di citazione a giudizio dell’imputato.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTOIl ricorso è inammissibile perché proposto da soggetto non legittimato.1. Il ricorrente non potrebbe ottenere la restituzione del bene, condizione necessariaper la tutela delle sue ragioni in sede di appello cautelare ai sensi di quanto prevede l’art.322-bis cod. proc. pen.Il Tribunale, infatti, con argomentazioni che, come riconosce lo stesso ricorrente,sequestrato, che ne aveva acquisito la proprietà secondo le regole che governano iltrasferimento di beni mobili, ai sensi dell’art. 1376 cod.civ.Tale circostanza non era nota al momento del sequestro del bene, sicché era statocorrettamente applicato, in sede di emissione del sequestro impeditivo ai sensi dell’art. 321cod. proc. pen., il principio di diritto secondo il quale, in tema di misure cautelari reali, ilsequestro preventivo non finalizzato alla confisca implica l'esistenza di un collegamento tra ilreato e la cosa e non tra il reato e il suo autore, sicché possono essere oggetto delprovvedimento anche le cose di proprietà di un terzo, estraneo all'illecito e in buona fede, nelcaso in cui la loro libera disponibilità sia idonea a costituire pericolo di aggravamento o diprotrazione delle conseguenze del reato ovvero di agevolazione della commissione diulteriori fatti penalmente rilevanti (Sez. 3, n. 24065 del 11/04/2024, Scossa, Rv. 286552- 01).2. Una volta accertata, nel prosieguo delle indagini, la buona fede del terzo acquirentedel bene mobile, solo quest’ultimo avrebbe diritto alla restituzione del bene, mentre ilricorrente, quale originario proprietario, vanta soltanto il diritto al risarcimento del danno neiconfronti dell’indagato del reato di appropriazione indebita, il quale aveva ceduto a terzi ilbene di proprietà del ricorrente, di cui aveva la disponibilità in conto vendita, senzacorrisponderne il relativo prezzo in base a quanto pattuito.Non a caso, a tutela delle sue ragioni, il ricorrente, persona offesa dal reato, si ècostituito parte civile nel procedimento a carico dell’imputato [OSCURATO:PERSONA],nell’ambito del quale questi risponde del reato di cui all’art. 646 cod.pen. ed è stato dispostoil sequestro dell’orologio.Vale, pertanto, il principio di diritto – correttamente applicato dal Tribunale - secondocui, in tema di sequestro preventivo, l'avvenuto legittimo trasferimento della proprietà delbene a un terzo in buona fede determina il venir meno del "periculum in mora" sotto il profilodell'aggravamento o della protrazione delle conseguenze dannose del reato, essendosi giàcristallizzato, per effetto dell'atto traslativo, il pregiudizio per la persona offesa, che nonpotrebbe riacquisire la proprietà del bene. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto legittima ladecisione del tribunale del riesame che, annullato il sequestro, aveva ordinato la restituzionedi un veicolo oggetto di appropriazione indebita al terzo acquirente in buona fede). (Sez. 2,n. 27895 del 23/06/2022, Mennella, Rv. 283635-01; Sez. 2, n. 25996 del 17/04/2003, Rossi,Rv. 227319-01).Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamentodelle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle Ammende,commisurata all’effettivo grado di colpa dello stesso ricorrente nella determinazione dellacausa di inammissibilità. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.Così è deciso, 02/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteGIUSEPPE [OSCURATO:PERSONA]
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