CassazionedecretoSezione 2
Cassazione n. 03583/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 22323/2021 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difes a dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] del foro di Salerno con procura speciale in calce al ricorso ed elettivamente domiciliata all’indirizzo PEC del difensore iscritto nel REGINDE; –ricorrente – contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore, rappresentat o e difes o ex lege da ll’Avvocatura Generale dello Stato ed elettivamente domiciliato ex lege in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso la sede della medesima Avvocatura; Oggetto: Equa riparazione –Parte offesa da reato – indennità –mancata costituzione parte civile –controricorrente– avverso il decreto della Corte di a ppello di Salerno n. 3258/2021depositato il 19 luglio 202 1 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21 settembre2023 dal [OSCURATO:PERSONA]. Osserva in fatto e in diritto Ritenuto che: - con ricorso ex art. 3 legge 89/2001, depositato in data 2 agosto 2019 presso la Corte di appello di Salerno, [OSCURATO:PERSONA] chiedeva il riconoscimento dell’equo indennizzo per l’irragionevole durata del processo penale svoltosi dinanzi al Tribunale di Salerno, nel quale si era costituita parte civile in data 12.12.2014, definito con sentenza di non doversi procedere per intervenuta prescrizione dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA]. Con decreto n. 2279 del 2 aprile 2020, il giudice designato della Corte di appello di Salerno rigettava il ricorso per insussistenza del danno e per mancanza di patema d’animo sulla consapevolezza che la domanda formulata nel giudizio presupposto non poteva che avere esito sfavorevole e che comunque, dalla costituzione di parte civile alla consapevolezza della infondatezza della domanda non era decorso il termine minimo per riconoscere l’indennizzo; - d ecidendo sull’opposizione ex art. 5 - ter della stessa legge n. 89/2001 formulata avverso il citato decreto dalla medesima ricorrente, la Corte di appello di Salerno, nella resistenza del Ministero della giustizia, con decreto n. 3258 del 2021 , confermava il rigetto della domanda. Più specificamente, per quanto ancora di rilievo in questa sede, la Corte salernitana riteneva che – precisato che la costituzione della opponente quale parte civile era avvenuta il 20.11.2015 (risultando dal verbale del 12.12.2014 la costituzione di altri) – procedendosi per fatti commessi entro settembre 2011, il cui termine massimo di prescrizione era pari a sette anni e sei mesi, pertanto sarebbe maturata entro il 1° marzo 2019, a quella data erano trascorsi solo 3 anni e 3 mesi dalla costituzione, tempo per il quale non spettava alcun indennizzo ai sensi dell’art. 2-bis, comma 1 legge n. 89/2001; - a vverso il menzionato provvedimento , ha proposto ricorso per cassazione la stessa Matrone, sulla base di due motivi, cui ha resistito il Ministero con controricorso; – f issata l’adunanza in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c., le parti non hanno depositato memorie. Atteso che : - va preliminarmente ritenuta infondata l’eccezione di inammissibilità del ricorso dedotta dal Ministero ai sensi dell’art. 395 n. 4 c.p.c. Occorre premettere infatti che ai sensi dell'art. 395 n. 4 c.p.c ., rientra fra i requisiti necessari della revocazione che il fatto oggetto dellasupposizione di esistenza o inesistenza non abbia costituito un punto controverso sul quale la decisione ebbe a pronunciarsi; pertanto, non è configurabile l'errore revocatorio qualora l'asserita erronea percezione degli atti di causa abbia formato oggetto di discussione e della consequenziale pronuncia a seguito dell'apprezzamento delle risultanze processuali compiuto dal giudice. Nel caso in esame tutti i motivi di ricorso che formato oggetto di censura, nessuno escluso, attengono a fatti controversi oggetto di discussione tra le parti in relazione ai quali la Corte di appello di Salerno nel decreto impugnat o ha esaminato le questioni e le diverse prospettazioni delle parti individuando le norme di diritto applicabili e pronunciandosi con le sue valutazioni sulle tesi ritenute corrette . Il ricorso è pertanto ammissibile; - passando all’esame delle doglianze, con il primo motivo la ricorrente deduce la erroneità della individuazione della data di costituzione di parte civile, ravvisata dalla Corte distrettuale solo al 20.11.2015 e non al 12.12.2014, come emerge dal medesimo verbale di udienza in cui veniva ammessa. Con il secondo motivo viene dedotto l’erroneo conteggio circa la decorrenza utile per la quantificazione dell’indennizzo in violazione dell’art. 1 bis, comma 1 legge n. 89/2001, dovendo la durata del processo presupposto essere calcolata dal 12.12.2014 all’[OSCURATO:DATA_NASCITA], quest’ultima data di pubblicazione della sentenza di primo grado. Le due censure essendo connesse vanno trattate unitariamente. Esse sono fondate. Occorre premettere che nel caso in esame il ricorso, dopo una sufficiente esposizione in fatto che dà conto dei termini essenziali della vicenda processuale, pur senza la puntuale indicazione di tutte le norme che si assumono violate, svolge in modo adeguato le critiche mosse al decreto impugnato sotto il profilo della violazione o la falsa applicazione delle norme d i diritto con riguardo al calcolo della durata ragionevole del giudizio presupposto e all'eventuale superamento di detto termine. Orbene, la Corte territoriale individua le ragioni del rigetto della domanda di equa riparazione in una doppia ratio decidendi che valorizza, da una parte, la data di costituzione della parte civile nel giudizio penale, dall’altra, la mancanza di patema d’animo. Quanto alla prima argomentazione, erroneamente il Giudice distrettuale ha individuato la data della costituzione al 20.11.2015, in quanto dagli atti risulta dimostrato che la costituzione di parte civile avvenne il 12.12.2014 (v. il verbale riprodotto nel ricorso a pag. 8), definito il giudizio penale con sentenza depositata l’[OSCURATO:DATA_NASCITA], con conseguente superamento del termine ragionevole. Né rileva la circostanza che la costituzione della Matrone nel giudizio penale non risultasse nel dispositivo a fronte del verbale di udienza che attesta l’avvenuto adempimento. Relativamente all’accertamento negativo della presunzione del patema d’animo sulla base della consapevolezza della imminente prescrizione del reato, si tratta di circostanza che avrebbe potuto incidere in siffatta valutazione in ipotesi di domanda di equa riparazione proposta dell’imputato; diversamente nella specie l’azione è formulata dalla parte civile per cui si tratta di un elemento, quello della prescrizione, che semmai ha aggravato il patema d’animo, potendo venir meno ogni utilità della propria linea difensiva. Va, altresì, aggiungere che la prescrizione del reato comunque non faceva venire meno il diritto della parte offesa dal reato al risarcimento del danno, che in ogni caso si trasferisce in sede civile. Conclusivamente, ed alla stregua delle considerazioni esposte, il ricorso deve essere accolto, il decreto impugnato deve essere cassato e la causa va rinviata, per nuovo esame, alla Corte di appello di Salerno, in diversa composizione, che si uniformerà ai principi enunciati e provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di cassazione. P . Q . M . La Corte accoglie il ricorso e cassa il decreto impugnato con rinvio alla Corte di appello di Salerno, in diversa composizione, anche per la pronuncia su