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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 5 giugno 2026

Cassazione n. 18112/2026

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qualità di socio della Lici ImpiantiSas, e [OSCURATO:PERSONA], in qualità di socio della [OSCURATO:PERSONA];- intimati -avversola sentenza n. 1513, pronunciata dalla Commissione TributariaRegionale del Piemonte il 14.7.2017, e pubblicata il 25.10.2017;ascoltata la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];la Corte osserva:Numero registro generale 12954/2018Numero sezionale 3501/2026Numero di raccolta generale 18112/2026Data pubblicazione 05/06/20261.

A seguito di indagini svolte dalla Guardia di Finanza e concluse conProcesso Verbale di Costatazione completato e consegnato il 12.11.2014, iMilitari verificavano la partecipazione della [OSCURATO:PERSONA] ad operazionicommerciali inesistenti.

Mediante separati avvisi di accertamento,l’Agenzia delle Entrate contestava a [OSCURATO:PERSONA] e ad AlessandraCecchini, in quanto soci della estinta [OSCURATO:PERSONA], il maggior redditodi partecipazione conseguito nell’anno 2009.2.

I soci impugnavano gli atti impositivi notificati loro innanzi allaCommissione Tributaria Provinciale di Novara, proponendo plurimecontestazioni, procedurali e di merito e, per quanto di interesse in questogiudizio di legittimità, lamentando che l’Amministrazione finanziaria avevanotificato gli atti impositivi senza rispettare il termine dilatorio di sessantagiorni di cui all’art. 12, comma 7, della legge n. 212 del 2000 (Tuir).

LaCTP riuniva i ricorsi e, ritenute infondate le difese dei soci, rigettava la loroimpugnativa.3.

I contribuenti spiegavano appello avverso la decisione sfavorevoleconseguita nel primo grado del giudizio, innanzi alla CommissioneTributaria Regionale del Piemonte, rinnovando le proprie critiche.

La CTRreputava fondate le difese proposte dai ricorrenti, riformava la decisionedella CTP ed annullava gli atti impositivi.4.

Avverso la decisione sfavorevole assunta dal giudice dell’appello haproposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle Entrate, affidandosi a trestrumenti di impugnazione, avendo anche chiarito che [OSCURATO:PERSONA] definito la propria posizione a titolo individuale in sede stragiudiziale, erimane presente in questo giudizio solo in quanto socia della Lici ImpiantiSas.

I contribuenti hanno ricevuto la notificazione del ricorso,tempestivamente inviata, sia presso il loro domicilio sia presso il difensorecostituito in grado di appello, ma non hanno svolto difese nel giudizio dilegittimità.Ragioni della decisioneNumero registro generale 12954/2018Numero sezionale 3501/2026Numero di raccolta generale 18112/2026Data pubblicazione 05/06/20261.

Con il suo primo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360,comma primo, n. 4, c.p.c., l’Amministrazione finanziaria contesta la nullitàdella pronuncia della CTR, in conseguenza della violazione degli art. 115 e116 c.p.c., dell’art. 118 Disp att. c.p.c., nonché degli artt. 53, 54 e 61 delD.Lgs. n. 546 del 1992, per non avere motivato perché dovrebbe ritenersiche essendo state svolte le indagini, anche penali, nei confronti disoggetto terzo ([OSCURATO:PERSONA]) nell’anno 2013, sarebbe stato possibile allaricorrente concludere gli accertamenti nei confronti dei soci in tempi utili aconsentire il rispetto del termine dilatorio di sessanta giorni per lanotificazione dell’atto impositivo che si assume violato.2.

Mediante il suo secondo mezzo di impugnazione, introdotto ai sensidell’art. 360, comma primo, n. 3, c.p.c., l’Agenzia delle Entrate censura laviolazione degli artt. 3, 23, 53 e 97 della Costituzione, dell’art. 43 del Dprn. 600 del 1973, dell’art. 57 del Dpr n. 633 del 1972, dell’art. 25 delD.Lgs. n. 446 del 1997, e dell’art. 12, comma 7, della legge n. 212 del2000, per non avere il giudice del gravame ritenuto giustificato da ragionid’urgenza il mancato rispetto del termine dilatorio per la notificadell’avviso di accertamento, sebbene nessuna colpa per essere rimastainerte, o per essersi attivata in ritardo, sia imputabile all’Amministrazionefinanziaria.3.

Con il terzo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360,comma primo, n. 5, c.p.c., l’Ente impositore critica l’omesso esame di unfatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti,per non avere il giudice dell’appello proceduto all’esame della ricorrenzadei presupposti legittimanti l’emissione ‘anticipata’ (ric., p. 19) degli attiimpositivi, proponendo valutazioni del tutto astratte e trascurando lasituazione verificatasi in concreto, essendosi l’Amministrazione finanziariaproprie verifiche.Numero registro generale 12954/2018Numero sezionale 3501/2026Numero di raccolta generale 18112/2026Data pubblicazione 05/06/20264.

Mediante i suoi tre motivi di ricorso l’Agenzia delle Entrate contestala pronuncia impugnata, in relazione ai profili della nullità della sentenzaper omessa pronuncia, della violazione di legge e del vizio di motivazione,per avere la CTR erroneamente ritenuto che non sussistessero le ragioni diurgenza che, ai sensi di legge, giustificano il mancato rispetto del terminedilatorio di sessanta giorni di cui all’art. 12, comma 7, della legge n. 212del 2000.Gli strumenti d’impugnazione presentano chiari elementi diconnessione e possono essere trattati congiuntamente, per ragioni disintesi e chiarezza espositiva.4.1.

Merita di essere premesso come risulti pacifico nel presentegiudizio che, a seguito della consegna del PVC (12.11.2014), l’Agenziadelle Entrate ha notificato gli atti impositivi senza rispettare il terminedilatorio di sessanta giorni già ripetutamente richiamato, che pure avrebbedovuto trovare applicazione nella fattispecie.

Pertanto la condottadell’Agenzia delle Entrate risultava legittima solo ove fosse riuscita aprovare la ricorrenza di ragioni d’urgenza, che non possono consisterenella mera prossimità della scadenza dei termini di decadenza perl’esercizio dell’azione accertativa.L’Amministrazione finanziaria sostiene che le ragioni giustificativesussistevano, perché nessuna colpa poteva esserle addebitata, nonavendo potuto rispettare il termine dilatorio in considerazione del tempo incui aveva ricevuto gli esiti delle indagini dalla Guardia di Finanza, tenutoconto che è naturalmente compito dell’Amministrazione finanziaria evitarela decadenza dal potere di esercitare la pretesa tributaria.4.1.1.

Occorre allora rilevare che le difese propostedell’Amministrazione finanziaria presentano limiti di specificità, infattineppure indica quando sono state emessi e notificati gli avvisi diaccertamento.

Ancor più rilevante appare che non indica come abbiaprovato quando ha ricevuto la comunicazione degli esiti delle indagini daNumero registro generale 12954/2018Numero sezionale 3501/2026Numero di raccolta generale 18112/2026Data pubblicazione 05/06/2026parte della Guardia di Finanza, elemento evidentemente essenziale pervalutare la tempestività nell’attivarsi dell’Ente impositore.4.2.

Ad ogni buon conto la tesi sostenuta dalla ricorrente è che nelcaso di specie il termine dilatorio non doveva essere rispettatodall’Amministrazione finanziaria, perché si era attivata tempestivamente aseguito della ricezione dei risultati dell’attività d’indagine della Guardia diimputato ed il suo agire risultava conforme alle previsioni normative.Tanto ricordato, anche a prescindere dalle ragioni di inammissibilitàdelle censure innanzi evidenziate, merita allora di essere evidenziato comequesta Corte di legittimità abbia già condivisibilmente chiarito che inmateria di garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali, leragioni di urgenza che, ove sussistenti e provate dall'Amministrazionefinanziaria, consentono l'inosservanza del termine dilatorio di cui all'art.12, comma 7, della l. n. 212 del 2000, devono consistere in elementi difatto che esulano dalla sfera dell'ente impositore e fuoriescono dalla suadiretta responsabilità, sicché non possono in alcun modo essereindividuate nell'imminente scadenza del termine decadenziale dell'azioneaccertativa; poiché la disposizione legislativa ha come destinatarial'Amministrazione finanziaria nel suo complesso, intesa come enteimpositore, “l'agenzia fiscale è comunque responsabile anche dei ritardiimputabili alla Guardia di Finanza, in quanto organo ispettivo collaterale”,Cass. sez.

V, 6.4.2022, n. 11110.Il ricorso proposto dall’Agenzia delle Entrate risulta pertanto infondatoe deve perciò essere rigettato.5.

Nulla deve disporsi in materia di spese di lite, non avendo icontribuenti svolto difese nel giudizio di legittimità5.1.

Rilevato che risulta soccombente parte ammessa allaprenotazione a debito del contributo unificato per essere AmministrazioneNumero registro generale 12954/2018Numero sezionale 3501/2026Numero di raccolta generale 18112/2026Data pubblicazione 05/06/2026pubblica difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, non si applica l’art.13, comma 1 quater del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.La Corte di Cassazione, P.Q.Mrigetta il ricorso proposto dall’Agenzia delle Entrate.Così deciso in Roma, il 24.4.2026.Il PresidenteMaria [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
qualità di socio della Lici ImpiantiSas, e [OSCURATO:PERSONA], in qualità di socio della [OSCURATO:PERSONA];- intimati -avversola sentenza n. 1513, pronunciata dalla Commissione TributariaRegionale del Piemonte il 14.7.2017, e pubblicata il 25.10.2017;ascoltata la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];la Corte osserva:Numero registro generale 12954/2018Numero sezionale 3501/2026Numero di raccolta generale 18112/2026Data pubblicazione 05/06/20261. A seguito di indagini svolte dalla Guardia di Finanza e concluse conProcesso Verbale di Costatazione completato e consegnato il 12.11.2014, iMilitari verificavano la partecipazione della [OSCURATO:PERSONA] ad operazionicommerciali inesistenti. Mediante separati avvisi di accertamento,l’Agenzia delle Entrate contestava a [OSCURATO:PERSONA] e ad AlessandraCecchini, in quanto soci della estinta [OSCURATO:PERSONA], il maggior redditodi partecipazione conseguito nell’anno 2009.2. I soci impugnavano gli atti impositivi notificati loro innanzi allaCommissione Tributaria Provinciale di Novara, proponendo plurimecontestazioni, procedurali e di merito e, per quanto di interesse in questogiudizio di legittimità, lamentando che l’Amministrazione finanziaria avevanotificato gli atti impositivi senza rispettare il termine dilatorio di sessantagiorni di cui all’art. 12, comma 7, della legge n. 212 del 2000 (Tuir). LaCTP riuniva i ricorsi e, ritenute infondate le difese dei soci, rigettava la loroimpugnativa.3. I contribuenti spiegavano appello avverso la decisione sfavorevoleconseguita nel primo grado del giudizio, innanzi alla CommissioneTributaria Regionale del Piemonte, rinnovando le proprie critiche. La CTRreputava fondate le difese proposte dai ricorrenti, riformava la decisionedella CTP ed annullava gli atti impositivi.4. Avverso la decisione sfavorevole assunta dal giudice dell’appello haproposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle Entrate, affidandosi a trestrumenti di impugnazione, avendo anche chiarito che [OSCURATO:PERSONA] definito la propria posizione a titolo individuale in sede stragiudiziale, erimane presente in questo giudizio solo in quanto socia della Lici ImpiantiSas. I contribuenti hanno ricevuto la notificazione del ricorso,tempestivamente inviata, sia presso il loro domicilio sia presso il difensorecostituito in grado di appello, ma non hanno svolto difese nel giudizio dilegittimità.Ragioni della decisioneNumero registro generale 12954/2018Numero sezionale 3501/2026Numero di raccolta generale 18112/2026Data pubblicazione 05/06/20261. Con il suo primo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360,comma primo, n. 4, c.p.c., l’Amministrazione finanziaria contesta la nullitàdella pronuncia della CTR, in conseguenza della violazione degli art. 115 e116 c.p.c., dell’art. 118 Disp att. c.p.c., nonché degli artt. 53, 54 e 61 delD.Lgs. n. 546 del 1992, per non avere motivato perché dovrebbe ritenersiche essendo state svolte le indagini, anche penali, nei confronti disoggetto terzo ([OSCURATO:PERSONA]) nell’anno 2013, sarebbe stato possibile allaricorrente concludere gli accertamenti nei confronti dei soci in tempi utili aconsentire il rispetto del termine dilatorio di sessanta giorni per lanotificazione dell’atto impositivo che si assume violato.2. Mediante il suo secondo mezzo di impugnazione, introdotto ai sensidell’art. 360, comma primo, n. 3, c.p.c., l’Agenzia delle Entrate censura laviolazione degli artt. 3, 23, 53 e 97 della Costituzione, dell’art. 43 del Dprn. 600 del 1973, dell’art. 57 del Dpr n. 633 del 1972, dell’art. 25 delD.Lgs. n. 446 del 1997, e dell’art. 12, comma 7, della legge n. 212 del2000, per non avere il giudice del gravame ritenuto giustificato da ragionid’urgenza il mancato rispetto del termine dilatorio per la notificadell’avviso di accertamento, sebbene nessuna colpa per essere rimastainerte, o per essersi attivata in ritardo, sia imputabile all’Amministrazionefinanziaria.3. Con il terzo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360,comma primo, n. 5, c.p.c., l’Ente impositore critica l’omesso esame di unfatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti,per non avere il giudice dell’appello proceduto all’esame della ricorrenzadei presupposti legittimanti l’emissione ‘anticipata’ (ric., p. 19) degli attiimpositivi, proponendo valutazioni del tutto astratte e trascurando lasituazione verificatasi in concreto, essendosi l’Amministrazione finanziariaproprie verifiche.Numero registro generale 12954/2018Numero sezionale 3501/2026Numero di raccolta generale 18112/2026Data pubblicazione 05/06/20264. Mediante i suoi tre motivi di ricorso l’Agenzia delle Entrate contestala pronuncia impugnata, in relazione ai profili della nullità della sentenzaper omessa pronuncia, della violazione di legge e del vizio di motivazione,per avere la CTR erroneamente ritenuto che non sussistessero le ragioni diurgenza che, ai sensi di legge, giustificano il mancato rispetto del terminedilatorio di sessanta giorni di cui all’art. 12, comma 7, della legge n. 212del 2000.Gli strumenti d’impugnazione presentano chiari elementi diconnessione e possono essere trattati congiuntamente, per ragioni disintesi e chiarezza espositiva.4.1. Merita di essere premesso come risulti pacifico nel presentegiudizio che, a seguito della consegna del PVC (12.11.2014), l’Agenziadelle Entrate ha notificato gli atti impositivi senza rispettare il terminedilatorio di sessanta giorni già ripetutamente richiamato, che pure avrebbedovuto trovare applicazione nella fattispecie. Pertanto la condottadell’Agenzia delle Entrate risultava legittima solo ove fosse riuscita aprovare la ricorrenza di ragioni d’urgenza, che non possono consisterenella mera prossimità della scadenza dei termini di decadenza perl’esercizio dell’azione accertativa.L’Amministrazione finanziaria sostiene che le ragioni giustificativesussistevano, perché nessuna colpa poteva esserle addebitata, nonavendo potuto rispettare il termine dilatorio in considerazione del tempo incui aveva ricevuto gli esiti delle indagini dalla Guardia di Finanza, tenutoconto che è naturalmente compito dell’Amministrazione finanziaria evitarela decadenza dal potere di esercitare la pretesa tributaria.4.1.1. Occorre allora rilevare che le difese propostedell’Amministrazione finanziaria presentano limiti di specificità, infattineppure indica quando sono state emessi e notificati gli avvisi diaccertamento. Ancor più rilevante appare che non indica come abbiaprovato quando ha ricevuto la comunicazione degli esiti delle indagini daNumero registro generale 12954/2018Numero sezionale 3501/2026Numero di raccolta generale 18112/2026Data pubblicazione 05/06/2026parte della Guardia di Finanza, elemento evidentemente essenziale pervalutare la tempestività nell’attivarsi dell’Ente impositore.4.2. Ad ogni buon conto la tesi sostenuta dalla ricorrente è che nelcaso di specie il termine dilatorio non doveva essere rispettatodall’Amministrazione finanziaria, perché si era attivata tempestivamente aseguito della ricezione dei risultati dell’attività d’indagine della Guardia diimputato ed il suo agire risultava conforme alle previsioni normative.Tanto ricordato, anche a prescindere dalle ragioni di inammissibilitàdelle censure innanzi evidenziate, merita allora di essere evidenziato comequesta Corte di legittimità abbia già condivisibilmente chiarito che inmateria di garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali, leragioni di urgenza che, ove sussistenti e provate dall'Amministrazionefinanziaria, consentono l'inosservanza del termine dilatorio di cui all'art.12, comma 7, della l. n. 212 del 2000, devono consistere in elementi difatto che esulano dalla sfera dell'ente impositore e fuoriescono dalla suadiretta responsabilità, sicché non possono in alcun modo essereindividuate nell'imminente scadenza del termine decadenziale dell'azioneaccertativa; poiché la disposizione legislativa ha come destinatarial'Amministrazione finanziaria nel suo complesso, intesa come enteimpositore, “l'agenzia fiscale è comunque responsabile anche dei ritardiimputabili alla Guardia di Finanza, in quanto organo ispettivo collaterale”,Cass. sez. V, 6.4.2022, n. 11110.Il ricorso proposto dall’Agenzia delle Entrate risulta pertanto infondatoe deve perciò essere rigettato.5. Nulla deve disporsi in materia di spese di lite, non avendo icontribuenti svolto difese nel giudizio di legittimità5.1. Rilevato che risulta soccombente parte ammessa allaprenotazione a debito del contributo unificato per essere AmministrazioneNumero registro generale 12954/2018Numero sezionale 3501/2026Numero di raccolta generale 18112/2026Data pubblicazione 05/06/2026pubblica difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, non si applica l’art.13, comma 1 quater del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.La Corte di Cassazione, P.Q.Mrigetta il ricorso proposto dall’Agenzia delle Entrate.Così deciso in Roma, il 24.4.2026.Il PresidenteMaria [OSCURATO:PERSONA]
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