CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 33561/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/03/2025 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che il primo motivo, sulla responsabilità ed il mancato assorbimento del reato di cui all'art. 494 cod. pen. in quello di cui all'art. 493-ter cod. pen., è generico, poiché non precisa, se non in termini del tutto vaghi, quali sarebbero effettivamente le doglianze trascurate dalla Corte territoriale, adducendo null'altro che una lettura alternativa del materiale probatorio senza confrontarsi con la motivazione della sentenza, dovendosi in proposito ribadire come sia inammissibile per genericità (sub specie: aspecificità) il ricorso per cassazione quando manchi l'indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'atto di impugnazione, che non può ignorar& affermazioni del provvedimento censurato (Sez. 4, n. 19364 del 14/03/2024, Delle, Rv. 286468 - 01); che, invero, la motivazione ha escluso l'assorbimento tra le menzionate fattispecie di reato (cfr. pgg. 6 e 7, paragrafo 4, della sentenza, che sottolineano il concorso tra reati, commessi mediante distinte condotte materiali); considerato che il secondo motivo, che contesta la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche e la mancata esclusione della recidiva è basato su frasi di stile, senza alcun effettivo riferimento al caso concreto, nonché formulato per incuriam, come dimostrato dal riferimento ad una recidiva mai riconosciuta dai giudici e nemmeno contestata, sì da dar vita ad un argomento difensivo del tutto eccentrico ed avulso dal contesto, e pertanto aspecifico e generico; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il giorno 12 settembre