CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 32095/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza del 03-06-2022 della Corte di appello di Napoli; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni rassegnate dal Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 3 giugno 2022, la Corte di appello di Napoli confermava la decisione del 10 marzo 2021, con cui il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di anni 1 e mesi 6 di reclusione, in quanto ritenuto colpevole del reato di cui all'art. 2 del d. Igs. n. 74 del 2000, riconosciuta l'attenuante di cui al comma 2 bis della medesima norna, reato a lui contestato (al capo B) per avere indicato, nella qualità di legale rappresentante della S.I.E. impianti s.r.I., nella dichiarazione dei redditi relativa all'anno di imposta 2012, elementi passivi fittizi, annotando nelle scritture contabili 122 fatture formalmente emesse dalla ditta individuale "[OSCURATO:PERSONA]" del valore imponibile di euro 97.520,00, con Iva pari a euro 20.484,90, relative a operazioni mai avvenute; fatto commesso in Aversa il 12 settembre 2013. L'imputato veniva invece assolto, perché il fatto non sussiste, dal medesimo reato contestatogli al capo A e riferito all'anno di imposta 2011. 2. Avverso la sentenza della Corte di appello partenopea, [OSCURATO:PERSONA], tramite il suo difensore, ha proposto ricorso per cassazione, sollevando tre motivi. Con il primo, la difesa contesta la conferma del giudizio di colpevolezza dell'imputato, evidenziando che i giudici di secondo grado si sarebbero limitati a richiamare la motivazione del primo giudice, senza confrontarsi con le doglianze difensive e senza chiarire se e quando la condotta illecita fu posta in essere da [OSCURATO:PERSONA], emergendo dalla documentazione acquisita che questi era da ritenere estraneo a tutte le operazioni poste in essere dalle due società. Con il secondo motivo, oggetto di doglianza è il diniego delle attenuanti generiche, non avendo la Corte di appello spiegato le ragioni per le quali gli elementi favorevoli dedotti dalla difesa non fossero meritevoli di considerazione. Con il terzo motivo, ci si duole, sotto il profilo della violazione di legge e del vizio di motivazione, dell'omesso riconoscimento dei benefici della sospensione condizionale della e della non menzione, non essendosi considerato che i fatti di causa concernono solo gli anni 2011 e 2012 e dunque un lasso di tempo assolutamente breve, mentre dal 2012 la condotta illecita era cessata, ciò a riprova della carenza assoluta del paventato e non provato pericolo di recidiva. [OSCURATO:PERSONA] I primi due motivi sono infondati, mentre il terzo è meritevole di accoglimento, da ciò conseguendo l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata limitatamente alla concedibilità dei benefici di legge.1. Iniziando dal primo motivo, occorre evidenziare che la conferma del giudizio di colpevolezza dell'imputato in ordine al reato a lui addebitato al capo B non presenta vizi di legittimità rilevabili in questa sede. E invero le due conformi sentenze di merito, le cui argomentazioni sono destinate a integrarsi reciprocamente per formare un apparato motivazionale unitario, hanno compiuto un'attenta ricostruzione dei fatti di causa, richiamando gli accertamenti fiscali compiuti dalla Guardia di Finanza di Aversa nei confronti di due distinte società, ossia la "[OSCURATO:PERSONA]" e la "[OSCURATO:PERSONA] s.r.l."; di quest'ultima, avente ad oggetto la costruzione di impianti elettrici, risultava legale rappresentate il ricorrente [OSCURATO:PERSONA]. Dalle verifiche dei finanzifyi, in particolare, emergeva l'esistenza di operazioni oggettivamente inesistenti fatturate dalla "[OSCURATO:PERSONA]" in favore della "[OSCURATO:PERSONA] s.r.l.": nello specifico, nel 2011, sono state emesse 88 fatture dalla prima società annotate nella contabilità della seconda società, mentre nel 2012, secondo il medesimo schema, sono state emesse 122 fatture, ciò a fronte della riscontrata totale assenza di un'organizzazione stabile di uffici o locali da parte della "[OSCURATO:PERSONA]", società risultata priva di dipendenti. In relazione alle fatture del 2011, l'imponibile complessivo risultava di 196.550 euro, con Iva pari a 40.828 euro, mentre per le fatture del 2012 l'imponibile complessivo ammontava a 97.520 euro, con iva pari a 20.484 euro. Ciò posto, il Tribunale ha assolto [OSCURATO:PERSONA] dalla contestazione riferita al 2011, non risultando provato in maniera certa che gli importi discendenti dalle 88 fatture per operazioni inesistenti emesse dalla "[OSCURATO:PERSONA]" siano confluiti nella dichiarazione annuale dei redditi per il 2011, mentre, quanto al 2012, è stato dimostrato che la "Sie impianti s.r.l." aveva utilizzato le 122 fatture emesse dalla "[OSCURATO:PERSONA]" per operazioni mai eseguite, riportando gli importi di tali fatture nel proprio registro degli acquisti e nella propria dichiarazione fiscale, costituendo per sé indebiti benefici, riducendo in modo sensibile il proprio reddito imponibile e abbattendo drasticamente l'imposta da versare all'Erario, per cui, in relazione a tale annualità, è stato legittimamente ritenuto sussistente il delitto di cui all'art. 2 del d. Igs. n. 74 del 2000. Parimenti immune da censure è l'ascrivibilità di tale condotta illecita a [OSCURATO:PERSONA], legale rappresentante della "Sie impianti s.r.l.", il quale, nelle spontanee dichiarazioni rese nel giudizio di primo grado, si è limitato a riferire di non essere a conoscenza del fatto che il titolare della ditta "[OSCURATO:PERSONA]", a lui noto come "brava persona", non registrasse le fatture in relazione ai lavori, avendo i giudici di merito, in modo pertinente, rimarcato la natura evanescente di tali affermazioni, prive di un reale ancoraggio spazio-temporale e dunque inidonee a escludere il coinvolgimento nella vicenda dell'imputato, figura apicale all'interno della società autrice della dichiarazione fiscale fraudolenta.Di qui l'infondatezza delle censure in punto di responsabilità, volte a sollecitare, peraltro in termini meramente assertivi, una diversa lettura delle fonti di prova, operazione questa non consentita in questa sede, a fronte di un apparato argomentativo privo di profili di irrazionalità (v. Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, Rv. 280601 e Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Rv. 265482). 2. Anche il secondo motivo è infondato. E invero, quanto alle attenuanti generiche, occorre richiamare, in via preliminare, la costante affermazione di questa Corte (cfr. ex multis Sez. 3, n. 2233 del 17/06/2021, dep. 20/01/2022, Rv. 282693 e Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Rv. 271269), secondo cui, ai fini del diniego della concessione delle attenuanti generiche., non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente il riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo tutti gli altri disattesi o superati da tale valutazione, purché la medesima valutazione di tale rilevanza tenga conto, a pena di illegittimità della motivazione, delle specifiche considerazioni mosse sul punto dall'interessato, essendo stato altresì precisato (cfr. Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, Rv. 281590) che l'applicazione delle circostanze attenuanti generiche non costituisce un diritto conseguente all'assenza di elementi negativi connotanti la personalità del soggetto, ma richiede elementi di segno positivo, dalla cui assenza legittimamente deriva il diniego di concessione delle stesse. Orbene, in applicazione di tale premessa interpretativa, devono escludersi il difetto o l'illogicità della motivazione evocati dalla difesa, avendo la Corte di appello ragionevolmente rimarcato, in senso ostativo al riconoscimento delle attenuanti generiche, la rilevante entità dell'imposta evasa, nonché il comportamento particolarmente decettivo dell'imputato, per cui, in presenza di una motivazione non illogica, la censura difensiva non appare meritevole di accoglimento, anche perché non sufficientemente specifica. 3. E' invece fondato il terzo motivo. Occorre innanzitutto premettere che, come risulta dal testo della sentenza impugnata, la difesa, nell'atto di appello, aveva sollecito il riconoscimento dei "benefici di legge", espressione da riferire alla sospensione condizionale della pena e alla non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale. Ora, rispetto a quest'ultimo beneficio, si registra un totale silenzio argomentativo da parte della Corte di appello, che legittima l'annullamento della pronuncia in parte qua, dovendosi porre rimedio alla predetta lacuna motivazionale rispetto a una sollecitazione che, invero, non si palesava come inammissibile. Il medesimo esito si impone però anche rispetto al mancato riconoscimento della sospensione condizionale della pena, in quanto il rigetto della richiesta difensiva risultato affidato a una motivazione oggettivamente generica, avendo la Corte eg;) evidenziato al riguardo che "il carattere continuativo dell'attività oggetto di contestazione induce a una prognosi sfavorevole in punto di recidivanza della condotta", affermazione questa di cui va rimarcata la natura apodittica, non essendo stato chiarito né da dove si desuma il "carattere continuativo", atteso che la condanna (peraltro a una pena inferiore di sei mesi al limite normativo dei due anni) ha riguardato una sola delle due annualità contestate, né quali siano le risultanze del certificato penale dell'imputato, né, ancora, per quale ragione la condotta de qua, risalente al 2013, sia stata ritenuta significativa nel giudizio prognostico ex art. 163 cod. pen. operato a distanza di circa 9 anni dal fatto. Ne consegue la necessità di un nuovo giudizio in sede di merito che, in senso positivo o negativo, sia maggiormente ancorato a elementi fattuali oggettivi. 4. In conclusione, la sentenza impugnata deve essere annullata, limitatamente alla valutazione sulla concedibilità dei benefici di legge, con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di Napoli. Nel resto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] deve essere invece rigettato, risultando pertanto irrevocabile, a prescindere dalle successive valutazioni di merito circa l'eventuale riconoscimento o meno dei benefici di legge in favore dell'imputato, il giudizio sulla sussistenza del reato per cui egli è stato condannato, dovendosi richiamare in tal senso l'affermazione della giurisprudenza di legittimità (cfr. Sez. 4, n. 114 del 28/11/2018, dep, 2019, Rv. 274828 e Sez. 2, n. 8039 del 09/02/2010, Rv. 246806), secondo cui, in caso di annullamento parziale della sentenza, qualora siano rimesse al giudice del rinvio le questioni relative al riconoscimento delle attenuanti generiche, alla determinazione della pena o alla concessione della sospensione condizionale, il giudicato formatosi sull'accertamento del reato e della responsabilità impedisce la declaratoria di estinzione del reato per prescrizione sopravvenuta alla pronuncia di annullamento. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla concedibilità dei benefici di legge, con r