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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 1 marzo 1970

Cassazione n. 16288/2026

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ato a NAPOLI il 01/03/1970 avverso l'ordinanza del 18/09/2025 della Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA] la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con ordinanza del 18/09/2025, la Corte di appello di Genova ha rigettato la domanda di riparazione per errore giudiziario presentata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] a seguito di sentenza di revoca della condanna in sede di giudizio di revisione, per aver concorso alla realizzazione di una rapina.

2. Avverso la suddetta ordinanza ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], lamentando violazione di legge, in quanto la Corte di appello di Genova ha riprodotto il medesimo percorso argomentativo seguito dal precedente giudice di merito nel giudizio rescindente, affermando che dagli atti processuali si traggono dati certi in ordine alla trasmissione di informazioni rilevanti da parte del [OSCURATO:PERSONA], acquisite in quanto guardia giurata, agli autori materiali della rapina. 1Il giudice a quo, lungi dal tener conto della necessità di confronto delle interruzioni del collegamento causale derivante dalla mancata prova di un diretto passaggio delle informazioni tra il [OSCURATO:PERSONA] e il [OSCURATO:PERSONA], autore materiale della rapina, sollecitata dalla sentenza di annullamento con rinvio della Corte della Cassazione, ha ritenuto la condotta di diffusione delle informazioni come gravemente colposa ed ostativa.

L'impugnata ordinanza ha omesso qualunque doveroso confronto con la sentenza di revisione che, alla luce della sopravvenuta assoluzione dei coimputati, ha preso atto della erroneità della ricostruzione avvalorata nel giudizio di condanna, attribuendo al ricorrente fatti che si assumono certi ed acquisiti in ordine alla possibilità che il [OSCURATO:PERSONA], pur non essendo autore materiale della rapina, abbia comunque veicolato le informazioni ricevute da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e le abbia fornite al [OSCURATO:PERSONA].

In sostanza, il giudice della riparazione ha valutato autonomamente dati indiziari processualmente emersi, senza peraltro indicarne specificatamente l'acquisizione, al fine di stabilire la sussistenza di fattori ostativi all'invocato diritto all'indennizzo.

Vengono persino attribuiti al ricorrente comportamenti che sono stati esclusi o ritenuti non provati dal giudice della cognizione.

3. Con requisitoria ritualmente trasmessa, il Procuratore Generale sollecita una declaratoria di rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. In diritto, si precisa che, in tema di riparazione per ingiusta detenzione, il sindacato del giudice di legittimità sull'ordinanza che definisce il relativo procedimento è limitato alla correttezza del ragionamento logico giuridico con cui il giudice è pervenuto ad accertare o negare i presupposti per l'ottenimento del beneficio, mentre resta nelle esclusive attribuzioni del giudice di merito, che è tenuto a motivare adeguatamente e logicamente il proprio convincimento, la valutazione sull'esistenza e la gravità della colpa o del dolo (Sez. 4, n. 21896 del 11/04/2012, Rv. 253325).

Si precisa altresì che il giudice di merito, per valutare se l'imputato vi abbia dato causa con dolo o colpa grave, deve apprezzare tutti gli elementi probatori disponibili, tenendo conto di quei comportamenti che denotino eclatante o macroscopica negligenza, imprudenza o violazione di norme o regolamenti, fornendo del convincimento conseguito motivazione, che, se adeguata e congrua, è incensurabile in sede di legittimità (Sez. 4, n. 14000 del 15/01/2014, Rv. 259151).

22. Nel caso in disamina, si precisa che [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato per aver concorso nella realizzazione di una rapina in quanto, rivestendo il ruolo di guardia giurata addetta alla sorveglianza a un istituto bancario di cui la persona offesa era cliente, aveva fornito a tale [OSCURATO:PERSONA] informazioni rilevanti in ordine agli orari in cui alcuni clienti della banca effettuavano depositi di denaro. [OSCURATO:PERSONA], a sua volta, avrebbe comunicato le suddette informazioni, ricevute dal [OSCURATO:PERSONA], ad altro soggetto, di nome [OSCURATO:PERSONA], autore materiale della rapina, che poi avrebbe a sua volta riferito tali dati al [OSCURATO:PERSONA], correo nel reato di rapina nella qualità di palo.

E' infatti un dato acquisto processualmente che il [OSCURATO:PERSONA] abbia ricevuto le informazioni relative all'ammontare dei depositi e agli orari da [OSCURATO:PERSONA], e non da [OSCURATO:PERSONA].

Tanto chiarito, si evidenzia che il procedimento penale a carico di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] si è concluso con assoluzione degli imputati, perchè le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] non sono state riscontrate. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] è stato assolto dall'imputazione quale autore materiale della rapina.

E' seguita anche la revoca della sentenza condanna a carico di [OSCURATO:PERSONA] in sede di revisione.

Nel giudizio di revisione instaurato dal ricorrente è stata disposta la revoca della condanna emessa nei suoi confronti con sentenza del 10/02/2022. [OSCURATO:PERSONA], il ricorrente, essendo stato assolto dalla contestazione di aver fornito informazioni rilevanti a [OSCURATO:PERSONA], ha proposto domanda di riparazione per la durata dell'espiazione della pena di anni uno, mesi sette e giorni due di reclusione, revocata con la sentenza di revisione.

La Corte di appello, con ordinanza del 25/07/2024 aveva rigettato la richiesta, ravvisando la sussistenza della colpa grave, ostativa al riconoscimento del diritto alla riparazione dell'errore giudiziario.

La Sezione Quarta della Corte di Cassazione ha annullato l'ordinanza del 25/07/2024 con rinvio per nuovo giudizio.

In particolare, il giudice di legittimità ha evidenziato che il giudice di merito ha ritenuto che le informazioni indebitamente fornite da [OSCURATO:PERSONA] sulle abitudini della persona offesa a un soggetto che le avrebbe poi riferite al [OSCURATO:PERSONA] abbiano causato l'errore dell'autorità giudiziaria, ritenendo irrilevante che [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sia stati assolti per non aver commesso il fatto.

Tuttavia, rileva il giudice di legittimità, il giudice di merito, erroneamente, ha indicato come causa ostativa la medesima condotta scritta al [OSCURATO:PERSONA] nella sentenza di condanna, e ha negato il diritto alla riparazione sul presupposto che egli abbia fornito agli autori materiali della rapina informazioni utili.

Invero il giudice territoriale ha puntualizzato che ciò che ha riferito [OSCURATO:PERSONA] quale autore materiale della rapina sulle informazioni fornite da tale del [OSCURATO:PERSONA] in ordine alle abitudini della vittima, "l'ha appreso da [OSCURATO:PERSONA]", e non direttamente 3dal [OSCURATO:PERSONA].

Sicché non c'è prova di alcun passaggio di informazioni tra il ricorrente [OSCURATO:PERSONA] e il [OSCURATO:PERSONA].

Inoltre, con il giudizio di revisione, essendo stato assolto il [OSCURATO:PERSONA], ovvero l'intermediario del passaggio delle informazioni dal [OSCURATO:PERSONA] al [OSCURATO:PERSONA], si è interrotto il collegamento causale tra la condotta scritta al [OSCURATO:PERSONA] e il reato; né vi è alcuna prova di rapporti diretti tra [OSCURATO:PERSONA], detentore di informazioni rilevanti e il [OSCURATO:PERSONA], esecutore materiale della rapina.

3. Tanto precisato, si osserva che con l'ordinanza impugnata del 18/09/2025, la Corte di appello di Genova ha rigettato la richiesta, evidenziando che dagli atti processuali e dalla lettura della sentenza di revisione emerge in modo inconfutabile che il [OSCURATO:PERSONA] aveva fornito informazioni relative a orari e spostamenti di clienti della banca a [OSCURATO:PERSONA], come del resto ammesso dallo stesso ricorrente, il quale ha affermato di aver reso tali dati informativi senza alcun intento e per mera superficialità.

Il giudice a quo ha altresì evidenziato che è assolutamente certo che [OSCURATO:PERSONA] conosceva il [OSCURATO:PERSONA], il [OSCURATO:PERSONA] e il [OSCURATO:PERSONA]; che era presente un incontro a cui parteciparono [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e del [OSCURATO:PERSONA] presso l'abitazione di quest'ultimo; che durante detto incontro è stata ideata e progettata la rapina a un furgone portavalori condotto dal [OSCURATO:PERSONA].

Al riguardo, il giudice a quo ha richiamato non solo le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], ma anche i contenuti delle intercettazioni sull'autovettura in cui si trovavano il [OSCURATO:PERSONA] e altri soggetti di origine catanese, dove si faceva riferimento alla progettata rapina e all'utilizzo delle informazioni sui codici di apertura del portavalori, fornite dal [OSCURATO:PERSONA]: da tale particolare episodio il giudice a quo ha inferito che certamente il [OSCURATO:PERSONA] era a conoscenza della propensione verso attività criminali sia di [OSCURATO:PERSONA] che degli altri soggetti frequentati. [OSCURATO:PERSONA], ha ritenuto che l'assoluzione di [OSCURATO:PERSONA], quale autore materiale della rapina, non esclude che [OSCURATO:PERSONA] possa aver ricevuto le informazioni da [OSCURATO:PERSONA] e dal [OSCURATO:PERSONA] e che abbia veicolato tali informazioni al [OSCURATO:PERSONA] e ad altri soggetti, rimasti ignoti, che si sono avvalsi di tali informazioni nella consumazione della rapina.

Il giudice di merito, pure escludendo il concorso di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] nella realizzazione della rapina, ha affermato che la consapevole divulgazione di informazioni sensibili a soggetti che manifestano una propensione verso l'illecito integra certamente una condotta gravemente colposa, in quanto altamente imprudente, negligente e in violazione dei doveri connessi alla professione di guardia giurata.

Tale condotta costituisce una evidente violazione dello standard di diligenza esigibile in relazione alla categoria di agente rivestita dal [OSCURATO:PERSONA], trattandosi di guardia giurata addetta alla sicurezza dell'istituto bancario, e ha 4costituito la causa esclusiva della valutazione della responsabilità a titolo di concorso nel reato di rapina e quindi della condanna e dell'errore giudiziario.

Tale conclusione è perfettamente in linea con il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo la quale è gravemente colposa quella condotta che, pur tesa ad altri risultati, ponga in essere, per evidente, macroscopica, negligenza o imprudenza, una situazione tale da determinare una non voluta, ma prevedibile, ragione d'intervento dell'autorità giudiziaria, che si sostanzi nell'adozione di un provvedimento restrittivo della libertà personale (Sez.

U, n. 34559 del 26/6/2002, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 222263; Sez. 4, n. 43302 del 23/10/2008, Rv. 242034).

Correttamente pertanto il giudice di merito, nel caso in esame, ha apprezzato, in modo autonomo e completo, tutti gli elementi probatori a sua disposizione, appurando la riscontrabilità di comportamenti connotati da macroscopica negligenza e imprudenza e fondando la deliberazione conclusiva non su mere supposizioni ma su fatti concreti e precisi, dai quali ha desunto, con valutazione ex ante, che la condotta tenuta dal richiedente aveva contribuito a ingenerare nell'Autorità procedente la falsa apparenza del ricorrere, nel suo agire, di estremi di illiceità penale, dando così luogo alla detenzione, con rapporto di causa- effetto (Sez.

U, n. 32383 del 27/5/2010, D'Ambrosio; Sez.

U, n. 43 del 13/12/1995, dep. 1996, Sarnataro). 4.Consegue alla dichiarazione di inammissibilità la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila, determinata secondo equità, in favore della Cassa delle ammende.

PQ P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato a NAPOLI il 01/03/1970 avverso l'ordinanza del 18/09/2025 della Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA] la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con ordinanza del 18/09/2025, la Corte di appello di Genova ha rigettato la domanda di riparazione per errore giudiziario presentata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] a seguito di sentenza di revoca della condanna in sede di giudizio di revisione, per aver concorso alla realizzazione di una rapina. 2. Avverso la suddetta ordinanza ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], lamentando violazione di legge, in quanto la Corte di appello di Genova ha riprodotto il medesimo percorso argomentativo seguito dal precedente giudice di merito nel giudizio rescindente, affermando che dagli atti processuali si traggono dati certi in ordine alla trasmissione di informazioni rilevanti da parte del [OSCURATO:PERSONA], acquisite in quanto guardia giurata, agli autori materiali della rapina. 1Il giudice a quo, lungi dal tener conto della necessità di confronto delle interruzioni del collegamento causale derivante dalla mancata prova di un diretto passaggio delle informazioni tra il [OSCURATO:PERSONA] e il [OSCURATO:PERSONA], autore materiale della rapina, sollecitata dalla sentenza di annullamento con rinvio della Corte della Cassazione, ha ritenuto la condotta di diffusione delle informazioni come gravemente colposa ed ostativa. L'impugnata ordinanza ha omesso qualunque doveroso confronto con la sentenza di revisione che, alla luce della sopravvenuta assoluzione dei coimputati, ha preso atto della erroneità della ricostruzione avvalorata nel giudizio di condanna, attribuendo al ricorrente fatti che si assumono certi ed acquisiti in ordine alla possibilità che il [OSCURATO:PERSONA], pur non essendo autore materiale della rapina, abbia comunque veicolato le informazioni ricevute da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e le abbia fornite al [OSCURATO:PERSONA]. In sostanza, il giudice della riparazione ha valutato autonomamente dati indiziari processualmente emersi, senza peraltro indicarne specificatamente l'acquisizione, al fine di stabilire la sussistenza di fattori ostativi all'invocato diritto all'indennizzo. Vengono persino attribuiti al ricorrente comportamenti che sono stati esclusi o ritenuti non provati dal giudice della cognizione. 3. Con requisitoria ritualmente trasmessa, il Procuratore Generale sollecita una declaratoria di rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. In diritto, si precisa che, in tema di riparazione per ingiusta detenzione, il sindacato del giudice di legittimità sull'ordinanza che definisce il relativo procedimento è limitato alla correttezza del ragionamento logico giuridico con cui il giudice è pervenuto ad accertare o negare i presupposti per l'ottenimento del beneficio, mentre resta nelle esclusive attribuzioni del giudice di merito, che è tenuto a motivare adeguatamente e logicamente il proprio convincimento, la valutazione sull'esistenza e la gravità della colpa o del dolo (Sez. 4, n. 21896 del 11/04/2012, Rv. 253325). Si precisa altresì che il giudice di merito, per valutare se l'imputato vi abbia dato causa con dolo o colpa grave, deve apprezzare tutti gli elementi probatori disponibili, tenendo conto di quei comportamenti che denotino eclatante o macroscopica negligenza, imprudenza o violazione di norme o regolamenti, fornendo del convincimento conseguito motivazione, che, se adeguata e congrua, è incensurabile in sede di legittimità (Sez. 4, n. 14000 del 15/01/2014, Rv. 259151). 22. Nel caso in disamina, si precisa che [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato per aver concorso nella realizzazione di una rapina in quanto, rivestendo il ruolo di guardia giurata addetta alla sorveglianza a un istituto bancario di cui la persona offesa era cliente, aveva fornito a tale [OSCURATO:PERSONA] informazioni rilevanti in ordine agli orari in cui alcuni clienti della banca effettuavano depositi di denaro. [OSCURATO:PERSONA], a sua volta, avrebbe comunicato le suddette informazioni, ricevute dal [OSCURATO:PERSONA], ad altro soggetto, di nome [OSCURATO:PERSONA], autore materiale della rapina, che poi avrebbe a sua volta riferito tali dati al [OSCURATO:PERSONA], correo nel reato di rapina nella qualità di palo. E' infatti un dato acquisto processualmente che il [OSCURATO:PERSONA] abbia ricevuto le informazioni relative all'ammontare dei depositi e agli orari da [OSCURATO:PERSONA], e non da [OSCURATO:PERSONA]. Tanto chiarito, si evidenzia che il procedimento penale a carico di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] si è concluso con assoluzione degli imputati, perchè le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] non sono state riscontrate. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] è stato assolto dall'imputazione quale autore materiale della rapina. E' seguita anche la revoca della sentenza condanna a carico di [OSCURATO:PERSONA] in sede di revisione. Nel giudizio di revisione instaurato dal ricorrente è stata disposta la revoca della condanna emessa nei suoi confronti con sentenza del 10/02/2022. [OSCURATO:PERSONA], il ricorrente, essendo stato assolto dalla contestazione di aver fornito informazioni rilevanti a [OSCURATO:PERSONA], ha proposto domanda di riparazione per la durata dell'espiazione della pena di anni uno, mesi sette e giorni due di reclusione, revocata con la sentenza di revisione. La Corte di appello, con ordinanza del 25/07/2024 aveva rigettato la richiesta, ravvisando la sussistenza della colpa grave, ostativa al riconoscimento del diritto alla riparazione dell'errore giudiziario. La Sezione Quarta della Corte di Cassazione ha annullato l'ordinanza del 25/07/2024 con rinvio per nuovo giudizio. In particolare, il giudice di legittimità ha evidenziato che il giudice di merito ha ritenuto che le informazioni indebitamente fornite da [OSCURATO:PERSONA] sulle abitudini della persona offesa a un soggetto che le avrebbe poi riferite al [OSCURATO:PERSONA] abbiano causato l'errore dell'autorità giudiziaria, ritenendo irrilevante che [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sia stati assolti per non aver commesso il fatto. Tuttavia, rileva il giudice di legittimità, il giudice di merito, erroneamente, ha indicato come causa ostativa la medesima condotta scritta al [OSCURATO:PERSONA] nella sentenza di condanna, e ha negato il diritto alla riparazione sul presupposto che egli abbia fornito agli autori materiali della rapina informazioni utili. Invero il giudice territoriale ha puntualizzato che ciò che ha riferito [OSCURATO:PERSONA] quale autore materiale della rapina sulle informazioni fornite da tale del [OSCURATO:PERSONA] in ordine alle abitudini della vittima, "l'ha appreso da [OSCURATO:PERSONA]", e non direttamente 3dal [OSCURATO:PERSONA]. Sicché non c'è prova di alcun passaggio di informazioni tra il ricorrente [OSCURATO:PERSONA] e il [OSCURATO:PERSONA]. Inoltre, con il giudizio di revisione, essendo stato assolto il [OSCURATO:PERSONA], ovvero l'intermediario del passaggio delle informazioni dal [OSCURATO:PERSONA] al [OSCURATO:PERSONA], si è interrotto il collegamento causale tra la condotta scritta al [OSCURATO:PERSONA] e il reato; né vi è alcuna prova di rapporti diretti tra [OSCURATO:PERSONA], detentore di informazioni rilevanti e il [OSCURATO:PERSONA], esecutore materiale della rapina. 3. Tanto precisato, si osserva che con l'ordinanza impugnata del 18/09/2025, la Corte di appello di Genova ha rigettato la richiesta, evidenziando che dagli atti processuali e dalla lettura della sentenza di revisione emerge in modo inconfutabile che il [OSCURATO:PERSONA] aveva fornito informazioni relative a orari e spostamenti di clienti della banca a [OSCURATO:PERSONA], come del resto ammesso dallo stesso ricorrente, il quale ha affermato di aver reso tali dati informativi senza alcun intento e per mera superficialità. Il giudice a quo ha altresì evidenziato che è assolutamente certo che [OSCURATO:PERSONA] conosceva il [OSCURATO:PERSONA], il [OSCURATO:PERSONA] e il [OSCURATO:PERSONA]; che era presente un incontro a cui parteciparono [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e del [OSCURATO:PERSONA] presso l'abitazione di quest'ultimo; che durante detto incontro è stata ideata e progettata la rapina a un furgone portavalori condotto dal [OSCURATO:PERSONA]. Al riguardo, il giudice a quo ha richiamato non solo le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], ma anche i contenuti delle intercettazioni sull'autovettura in cui si trovavano il [OSCURATO:PERSONA] e altri soggetti di origine catanese, dove si faceva riferimento alla progettata rapina e all'utilizzo delle informazioni sui codici di apertura del portavalori, fornite dal [OSCURATO:PERSONA]: da tale particolare episodio il giudice a quo ha inferito che certamente il [OSCURATO:PERSONA] era a conoscenza della propensione verso attività criminali sia di [OSCURATO:PERSONA] che degli altri soggetti frequentati. [OSCURATO:PERSONA], ha ritenuto che l'assoluzione di [OSCURATO:PERSONA], quale autore materiale della rapina, non esclude che [OSCURATO:PERSONA] possa aver ricevuto le informazioni da [OSCURATO:PERSONA] e dal [OSCURATO:PERSONA] e che abbia veicolato tali informazioni al [OSCURATO:PERSONA] e ad altri soggetti, rimasti ignoti, che si sono avvalsi di tali informazioni nella consumazione della rapina. Il giudice di merito, pure escludendo il concorso di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] nella realizzazione della rapina, ha affermato che la consapevole divulgazione di informazioni sensibili a soggetti che manifestano una propensione verso l'illecito integra certamente una condotta gravemente colposa, in quanto altamente imprudente, negligente e in violazione dei doveri connessi alla professione di guardia giurata. Tale condotta costituisce una evidente violazione dello standard di diligenza esigibile in relazione alla categoria di agente rivestita dal [OSCURATO:PERSONA], trattandosi di guardia giurata addetta alla sicurezza dell'istituto bancario, e ha 4costituito la causa esclusiva della valutazione della responsabilità a titolo di concorso nel reato di rapina e quindi della condanna e dell'errore giudiziario. Tale conclusione è perfettamente in linea con il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo la quale è gravemente colposa quella condotta che, pur tesa ad altri risultati, ponga in essere, per evidente, macroscopica, negligenza o imprudenza, una situazione tale da determinare una non voluta, ma prevedibile, ragione d'intervento dell'autorità giudiziaria, che si sostanzi nell'adozione di un provvedimento restrittivo della libertà personale (Sez. U, n. 34559 del 26/6/2002, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 222263; Sez. 4, n. 43302 del 23/10/2008, Rv. 242034). Correttamente pertanto il giudice di merito, nel caso in esame, ha apprezzato, in modo autonomo e completo, tutti gli elementi probatori a sua disposizione, appurando la riscontrabilità di comportamenti connotati da macroscopica negligenza e imprudenza e fondando la deliberazione conclusiva non su mere supposizioni ma su fatti concreti e precisi, dai quali ha desunto, con valutazione ex ante, che la condotta tenuta dal richiedente aveva contribuito a ingenerare nell'Autorità procedente la falsa apparenza del ricorrere, nel suo agire, di estremi di illiceità penale, dando così luogo alla detenzione, con rapporto di causa- effetto (Sez. U, n. 32383 del 27/5/2010, D'Ambrosio; Sez. U, n. 43 del 13/12/1995, dep. 1996, Sarnataro). 4.Consegue alla dichiarazione di inammissibilità la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila, determinata secondo equità, in favore della Cassa delle ammende. PQ P.Q.M
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