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CassazionedecretoSezione 1Decisione del 3 febbraio 2023

Cassazione n. 07941/2023

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a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.23082/2018 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], domiciliati in Roma, piazza Cavour, presso la Cancelleria civile della Corte di Cassazione e rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrenti- contro [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] C. Fracassini 4, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente- avverso le sentenze della Corte d'appello di Palermo n. 784/2017 depositata il 21 .4. 2017 (parziale) e 935/2018 depositata il 10.5.2018 (definitiva) udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 3.2.2023 dal [OSCURATO:PERSONA] Scotti. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con decreto ingiuntivo del 14.11.2008 il Tribunale di Trapani, su ricorso della [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., subentrata per incorporazione alla [OSCURATO:SOCIETA]., ingiunse a [OSCURATO:PERSONA], debitore principale, e a [OSCURATO:PERSONA], figlia di costui e fideiubente, il pagamento della somma di € 1.292.867,55, oltre interessi e spese, dovuta in forza dello scoperto sul conto corrente B2 00167511960, acceso il 16.2.1999.

Giuseppe e [OSCURATO:PERSONA] proposero opposizione, disconoscendo il contratto prodotto dalla controparte, sostenendo che il conto era stato affidato a partire dal 2000, per importi progressivamente maggiorati sino a lire 2.500.000.000 alla data dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] e aggiungendo che a garanzia, mediante pegno, erano stati posti i titoli custoditi in altro conto deposito titoli in custodia e amministrazione, operativo dal 1999, ma formalizzato per iscritto solo nel 2004.

Gli attori, con riferimento al contratto di conto corrente, dedussero l’arbitrarietà delle condizioni economiche applicate dalla Banca; contestarono il valore ricognitivo della relazione del loro consulente, trasmessa a controparte a meri fini transattivi; eccepirono la nullità della capitalizzazione trimestrale degli interessi; lamentarono lesione del diritto di difesa; chiesero la ripetizione delle somme corrisposte; con riferimento al contratto di apertura di credito eccepirono l’irregolarità della concessione; lamentarono la brutalità dell’interruzione del fido; eccepirono la violazione dell’art.1469, n.8, cod.civ.; con riferimento al contratto di negoziazione, sottoscrizione, collocamento, ricezione e trasmissione di ordini finanziari,eccepirono la nullità per mancanza di forma scritta e la violazione degli obblighi incombenti sull’intermediario; con riferimento al contratto di pegno eccepirono la violazione dell’art.1850 cod.civ. e del d.lgs. 170/2004; con riferimento al contratto di gestione patrimoniale, dedussero vizio del consenso per le pressioni esercitate dalla Banca e lamentarono la violazione degli obblighi di diligenza e trasparenza di cui all'art.21 TUF; con riferimento al contratto di fideiussione sottoscritto da [OSCURATO:PERSONA], eccepirono la nullità o annullabilità del contratto per la indeterminabilità della somma garantita.

2. Il Tribunale con sentenza del 27.10.2010 rigettò l’opposizione avverso il decreto ingiuntivo, per l’effetto confermato, sul presupposto dell’espunzione da parte della Banca degli interessi anatocistici e commissione di massimo scoperto, secondo i conteggi prodotti dagli stessi opponenti, e della ritenuta validità della fideiussione prestata da [OSCURATO:PERSONA] e dichiarò l’inammissibilità della domanda riconvenzionale proposta dagli opponenti perché relativa a contratti diversi da quello di conto corrente su cui si basava il decreto opposto.

3. Avverso la predetta sentenza proposero appello Giuseppe e [OSCURATO:PERSONA] con l’opposizione di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., già [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] appello di Palermo, dapprima, con la sentenza parziale del 24.4.2017, ha rigettato nel merito la domanda riconvenzionale avanzata dai signori [OSCURATO:PERSONA], dichiarata inammissibile in primo grado e invece ritenuta ammissibile; ha dichiarato inammissibile la sola domanda relativa alla fideiussione; ha dichiarato la nullità della clausola di capitalizzazione degli interessi sul contratto di conto corrente; ha disposto con separata ordinanza la rimessione della causa sul ruolo per ulteriore istruttoria con consulenza contabile per il ricalcolo del saldo del conto corrente al 31.3.2008 con espunzione complessiva degli effetti della capitalizzazione trimestrale degli interessi a debito e a credito.

4. Dopo la formulazione della riserva d’impugnazione differita, espletata consulenza tecnica d’ufficio e tenuto conto del suo esito, la Corte di appello di Palermo con la sentenza definitiva del 10.5.2018 ha revocato il decreto ingiuntivo e ha condannato gli opponenti al pagamento della capital somma di € 1.211.863,26 oltre interessi convenzionali di mora e due terzi delle spese del doppio grado di giudizio.

5. Avverso entrambe le predette sentenze, parziale del 21.4.2017 e definitiva del 10.5.2018, notificata il 25.5.2018, con atto notificato il 19.7.2018 hanno proposto ricorso per cassazione Giuseppe e [OSCURATO:PERSONA], svolgendo quattro articolati motivi.

Con atto notificato il 28.9.2018 ha proposto controricorso [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., chiedendo la dichiarazione di inammissibilità o il rigetto dell’avversaria impugnazione.

6. La ricorrente [OSCURATO:PERSONA] in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] con nota di deposito ha dato atto del sopravvenuto decesso del padre Giuseppe in data 6.11.2020 e della propria accettazione dell’eredità con beneficio diinventario Entrambe le parti hanno presentato memoria.

Con la memoria illustrativa la controricorrente [OSCURATO:PERSONA] ha dato atto che il credito bancario per cui è causa era stato oggetto di cessione in data 11.12.2019 tra [OSCURATO:PERSONA] (in qualità di cedente) e la società [OSCURATO:SOCIETA]. (nella veste di cessionaria) ai sensi degli artt. 1, 4 e 7 della legge n. 130/1999 nell’ambito di un’operazione di cartolarizzazione, debitamente resa nota tramite pubblicazione nella [OSCURATO:PERSONA] della Repubblica Italiana del 4.1.2020.

Secondo la controricorrente per effetto dell’acquisizione della titolarità dell’intero credito (per capitale, interessi, anche di mora e accessori) la cessionaria [OSCURATO:SOCIETA]. era divenuto il soggetto legittimato a far valere le ragioni del diritto controverso ed erano invece venuti meno i presupposti per la perdurante presenza della parte cedente nell’attuale procedimento.

La controricorrente ha quindi richiesto la propria estromissione dal giudizio. [OSCURATO:PERSONA]

7. Il decesso nel corso del giudizio di legittimità di [OSCURATO:PERSONA], segnalato né documentato dall’altra ricorrente, non produce effettisulla prosecuzione del giudizio.

Infatti, nel giudizio di cassazione, in considerazione della particolare struttura e della disciplina del procedimento di legittimità, non è applicabile l'istituto dell'interruzione del processo, con la conseguenza che la morte di una delle parti, intervenuta dopo la rituale instaurazione del giudizio, non assume alcun rilievo, né consente agli eredi di tale parte l'ingresso nel processo (Sez.

L, n. 1757 del 29.1.2016, Sez. 3, n. 24635 del 3.12.2015;Sez.

L, n. 11382 del 22.5.2014).

Per altro verso, poiché l'applicazione della disciplina di cui all'art.110 cod. proc. civ. non è espressamente esclusa per il processo di legittimità, né appare incompatibile con le forme proprie dello stesso, il soggetto che ivi intenda proseguire il procedimento, quale successore a titolo universale di una delle parti già costituite, deve allegare e documentare, tramite le produzioni consentite dall'art.372 cod. proc. civ., tale sua qualità, attraverso un atto che, assumendo la natura sostanziale di un intervento, sia partecipato alla controparte - per assicurarle il contraddit torio sulla sopravvenuta innovazione soggettiva consistente nella sostituzione della legittimazione della parte originaria - mediante notificazione, non essendone, invece, sufficiente il semplice deposito nella cancelleria della Corte, come per le memorie di cui all'art. 378 cod. proc. civ., poiché l'attività illustrativa che si compie con queste ultime è priva di carattere innovativo. (Sez.

U, n. 9692 del 22.4.2013).

Adempimento questo che [OSCURATO:PERSONA] non ha mancato di eseguire.

8. La richiesta di estr omissione avanzata dalla controricorrente non può essere accolta.

Il successore a titolo particolare nel diritto controverso, qual è il cessionario del credito, può tempestivamente impugnare per cassazione la sentenza di merito, ma non anche intervenire nel giudizio di legittimità, mancando una espressa previsione normativa, riguardante la disciplina di quell'autonoma fase processuale, che consenta al terzo la partecipazione a quel giudizio con facoltà di esplicare difese, assumendo una veste atipica rispetto alle parti necessarie, che sono quelle che hanno partecipato al giudizio di merito (Sez. 1, n. 5987 del 4.3.2021).

Resta fermo pertanto che il giudizio si svolge comunque tra le parti originarie (Sez. 1, n. 11322 del 27.5.2005) e che la sentenza spiegherà i suoi effetti nei confronti del successore a titolo particolare (Sez.

L, n. 6610 del 5.12.1988).

Fa eccezione alla regola dell’inammissibilità dell’intervento del successore a titolo particolare l’ipotesi, che qui non ricorre, in cui non vi sia stata precedente costituzione del dante causa, in cui altrimenti si determinerebbe un'ingiustificata lesione del suo diritto di difesa (Sez. 3, n. 25423 del 10.10.2019; Sez. 1, n. 11638 del 7.6.2016)

9. Con il primo motivo di ricorso, proposto ex art.360, n.3, cod.proc.civ., i ricorrenti denunciano violazione o falsa applicazione di legge dell’art.342 cod.proc.civ. e dell’art.156, comma 3, cod.proc.civ., in quanto la Corte ha ritenuto inammissibile il solo motivo di appello con cui si eccepiva la nullità del contratto di fideiussione, con la conseguente liberazione del garante (pag.39,42 dell’atto di appello), ritenendo che «non fosse stata mossa alcuna contestazione specifica alla pronuncia in parte qua di primo grado» essendosi l’appellante limitato a riportare pedissequamente quanto esposto nella memoria conclusiva di primo grado e ciò in contrasto con il principio consolidato dalla prevalenza della sostanza rispetto alla forma dell’atto e della decisione nel merito rispetto al rito.

Di qui, secondo i ricorrenti, il vizio di omessa pronuncia su motivo di gravame ai sensi degli artt.360, n.4 e 112 cod.proc.civ.

9.1. Il motivo è proposto congiuntamente da entrambi i ricorrenti, anche se evidentemente l’unica ad avervi interesse è [OSCURATO:PERSONA], fideiubente, e non il padre Giuseppe, debitore principale.

9.2. Il motivo è comunque inammissibile anche nella parte proposta dal soggetto interessato, dal momento che non esiste alcuna omessa pronuncia su motivo di gravame e alcuna violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato ex art.112 cod.proc.civ. poiché la Corte di appello si è pronunciata al riguardo dichiarando il motivo inammissibile.

9.3. Con riguardo appunto alla fideiussione prestata da [OSCURATO:PERSONA], la Corte palermitana, a pag.28, ha ritenuto che l’appello fosse inammissibile per mancanza di contestazioni specifiche alla pronuncia di primo grado, che aveva ritenuto il contratto di fideiussione valido ed efficace e determinabile nell’oggetto, poiché l’appellante si era limitato a riportare pedissequamente quanto affermato nella memoria conclusiva di primo grado.

La Corte ha altresì aggiunto che il vizio non poteva essere sanato dalle deduzioni svolte tardivamente con la memoria conclusiva di secondo grado.

9.4. Secondo la giur isprudenza di questa Corte, l'esercizio del potere di diretto esame degli atti del giudizio di merito, riconosciuto al giudice di legittimità ove sia denunciato un error in procedendo, presuppone comunque l'ammissibilità del motivo di censura, onde il ricorrente non è dispensato dall'onere di specificare (a pena, appunto, di inammissibilità) il contenuto della critica mossa alla sentenza impugnata, indicando anche specificamente i fatti processuali alla base dell'errore denunciato, e tale specificazione deve essere contenuta nello stesso ricorso per cassazione, per il principio di autosufficienza di esso.

Pertanto, ove il ricorrente censuri la statuizione di inammissibilità, per difetto di specificità, di un motivo di appello, ha l'onere di specificare, nel ricorso, le ragioni per cui ritiene erronea tale statuizione del giudice di appello e sufficientemente specifico, invece, il motivo di gravame sottoposto a quel giudice, e non può limitarsi a rinviare all'atto di appello, ma deve riportarne il contenuto nella misura necessaria ad evidenziarne la pretesa specificità (Sez. 5, n. 22880 del 29.9.2017; Sez.

L, n. 11738 del 8.6.2016; Sez.

L, n. 23420 del 10.11.2011; Sez. 1, n. 20405 del 20.9.2006; Sez.

U, n. 28332 del 5.11.2019; Sez.

U , n. 156 del 9.1.2020).

Inoltre il ricorrente che in sede di legittimità impugna la decisione del giudice di appello che ha dichiarato inammissibile un motivo di gravame da lui proposto per difetto di specificità deve necessariamente trascrivere, o almeno sintetizzare adeguatamente, tanto il contenuto del provvedimento di primo grado impugnato, quanto il contenuto del motivo di appello proposto avverso tale provvedimento, per mettere così in condizione la Corte di Cassazione di rivalutare la correttezza della decisione in rito assunta dal giudice di appello.

Infatti la Corte di Cassazione, qualora venga dedotto un error in procedendo , è giudice anche del fatto processuale e può esercitare il potere- dovere di esame diretto degli atti purché la parte ricorrente li abbia compiutamente indicati, non essendo legittimata a procedere ad una loro autonoma ricerca, ma solo alla loro verifica (Sez.

L, n. 20924 del 5.8.2019).

E ciò ben si spiega perché, quando la parte censura la sentenza con la quale il giudice di merito ha affermato l'inammissibilità dell'appello per mancanza di specificità dei motivi, oggetto del giudizio di legittimità non è la sola argomentazione della decisione impugnata, bensì sempre e direttamente l'invalidità denunciata e la decisione che ne dipenda, anche quando se ne censuri la non congruità della motivazione; di talché in tali casi spetta al giudice di legittimità accertare la sussistenza del denunciato vizio attraverso l'esame diretto degli atti, indipendentemente dall'esistenza o dalla sufficienza e logicità dell'eventuale motivazione del giudice di merito sul punto (Sez. 5, n. 27368 del 1.12.2020).

9.5. La ricorrente, poi, richiama nel motivo due principi, quello della prevalenza della sostanza sulla forma e quello dell’effettività della tutela giurisdizionale, che nulla hanno a che vedere con la fattispecie concreta e lo fa senza indicare e dimostrare come tali principi sarebbero stati violati.

9.6. Infine la ricorrente non si confronta con l’affermazione della Corte di appello che le aveva addebitato di aver criticato la decisione di primo grado solo richiamando il contenuto della comparsa conclusionale di primo grado.

Valutazione questa, oltretutto ineccepibile alla luce della consolidata giurisprudenza di legittimità che ben conosce il tema del rinvio effettuato dall’appellante per relationem agli atti difensivi di primo grado, in linea generale, o più selettivamente e specificamente, ad uno scritto particolare, come la comparsa conclusionale di primo grado.

Tale operazione di rinvio è inidonea a soddisfare il requisito della specificità prescritto dall’art.342 cod.proc.civ. poiché l’onere di specificazione dei motivi di appello, imposto dall’art. 342 cod.proc.civ., non è assolto con il semplice richiamo per relationem alla comparsa conclusionale di primo grado, perché i motivi di gravame devono riferirsi alla decisione appellata, e tali non possono essere le osservazioni e le difese esposte prima di essa; inoltre un siffatto richiamo obbligherebbe il giudice ad quem, al fine di identificare i motivi sui quali deve pronunciarsi, ad un’opera di relazione e di supposizione che la legge processuale non gli affida: anzi, una simile ricostruzione, da parte del giudice, delle censure della parte, si tradurrebbe in una sostanziale violazione dei principi del contraddittorio, giacché, per l’inevitabile soggettività dei criteri che a tal fine il giudice impiegherebbe, l’altra parte sarebbe posta nell’incertezza delle domande dalle quali difendersi, potendo accertare solo dalla lettura della sentenza - e dunque a posteriori - i motivi sui quali, secondo la ricostruzione operata dal giudice del gravame, era stata chiamata a contraddire (Sez. 1, n.12140 del 23.5.2006; Sez.3, n. 13756 del 20.9.2002; Sez.1, n.21816 del 11.10.2006; Sez.1, n.1248 del 18.1.2013).

La sanzione di inammissibilità scaturisce per la normale inidoneità ontologica che affligge un atto cronologicamente precedente (la comparsa conclusionale di primo grado) a veicolare la critica ad un atto successivo ancora ignoto (la sentenza di primo grado): è ben difficile che si possa criticare, specificamente tanto più, un atto prima che questo sia stato posto in essere.

V’è ancora da aggiungere che la parte ricorrente non riferisce nel motivo di ricorso per cassazione il contenuto delle argomentazioni contenute nella comparsa conclusionale di primo grado ed oggetto del rinvio, non consentendo quindi neppure a questa Corte di verificare se e in qual misura quelle argomentazioni, nonostante la loro anteriore collocazione temporale, potessero costituire una critica anticipata pertinente ed esauriente alla decisione di primo grado.

9.7. Altrettanto ineccepibile appare il rilievo della Corte di appello secondo cui il vizio di inammissibilità del motivo non poteva essere sanato dalle integrazioni successive negli scritti conclusionali quando ormai si era consumato il potere di impugnazione.

Da ultimo è stato ribadito che l'inosservanza dell'onere di specificazione dei motivi di appello, imposto dall'art. 342 cod.proc.civ., determina l'inammissibilità dell'impugnazione e costituisce un limite alla possibilità stessa per il giudice di appello di rilevare d'ufficio questioni attinenti al merito della regiudicanda, che non può essere rimossa da una specificazione dei motivi che avvenga, in corso di causa, con la comparsa conclusionale, neanche se con essa si prospetti una questione che sarebbe rilevabile d'ufficio dal giudice. (Sez. 2, n. 10930 del 5.4.2022).

9.8. Del tutto inconferenti appaiono, in conclusione, le argomentazioni della ricorrente sulla non necessità della redazione con il motivo di appello di un « progetto alternativo di sentenza », visto che la Corte territoriale non le ha affatto chiesto tale adempimento né alcun altro «vacuo formalismo», ma si è limitata a riscontrare che ella non aveva mosso una critica specifica e puntuale alla decisione di primo grado, come indubbiamente prescrive l’art.342 cod.proc.civ.

10. Con il secondo motivo di ricorso, proposto ex art.360, n.4, cod.proc.civ., in relazione all’art.112 cod.proc.civ., i ricorrenti denunciano omessa pronuncia su questione rilevabile d’ufficio in ordine alla indeterminatezza del contratto di fideiussione, anche con riferimento alla violazione degli obblighi di correttezza e buona fede ex artt.1375 e 1175 cod.civ. ed ancora con riferimento alla nullità dei contratti di fideiussione omnibus pred isposti dall’ABI per violazione dell’art.2, comma 2, lettera a), della legge n.287 del 1990, come statuito dal provvedimento 55/05 della Banca d’Italia.

10.1. L’intera censura si impernia sulla proclamata necessità per il giudice di appello di pronunciarsi d’ufficio sulle nullità contrattuali da cui la fideiussione in questione sarebbe stata inficiata.

Occorre però puntualizzare, da un lato, che l’indeterminatezza ascritta al contratto di garanzia era stata espressamente esclusa dal Giudice di primo grado con la conseguente formazione del giudicato interno in difetto di impugnazione, al pari della pretesa violazione dell’art.1956 cod.civ. laddove il Tribunale aveva ritenuto che la sig.ra [OSCURATO:PERSONA] fosse ben consapevole del debito che andava a garantire.

10.2. Soprattutto, però, il rilievo d'ufficio della nullità del contratto è precluso al giudice dell'impugnazione, quando sulla validità del rapporto si sia formato il giudicato interno (Sez. 2, n. 21906 del 30.8.2019;Sez.1 , n. 31930 del 6.12.2019;Sez. 2,n. 31636 del 4. 11.2021; Sez.2, n. 4717 del 14.2.2022).

Orbene l’inammissibilità dell’appello sul punto della fideiussione, confermata in questa sede, ha determinato il passaggio in giudicato della statuizione relativa alla validità della fideiussione che non poteva più essere sindacata dalla Corte di appello, d’ufficio, sotto altro profilo.

11. Con il terzo motivo di ricorso, proposto ex art.360, n.3, cod.proc.civ., i ricorrenti denunciano violazione o falsa applicazione di legge in relazione agli artt.23 d.lgs. 24.2.1998 n.58 (TUF), 1418, comma 2, cod.civ., 1325 cod.civ. quanto all’erroneo convincimento della Corte che la copia del contratto di negoziazione di strumenti finanziari (contratto quadro 12.02.167511960, allegato al fascicolo di appello, doc.3) recasse una valida firma del dipendente della Banca incaricato della stipula, tale da giustificare il rigetto dell’eccezione di nullità sollevata dagli appellanti con riferimento a uno dei requisiti dell’art.1325 cod.civ.

I ricorrenti denunciano altresì, ex art.360 n.4, cod.pro c.civ. violazione dell’art.132, comma 2, n.4, cod.proc.civ. perché la Corte non si era pronunciata, con motivazione pertanto inesistente, sulla eccepita nullità del contratto quadro suddetto e sulla abusiva apertura di credito in conto corrente, finalizzato all’acquisto di titoli in violazione dell’art.1176, comma 2, cod.civ.

I ricorrenti, infine, lamentano motivazione inesistente anche in ordine alla eccepita nullità per violazione del combinato disposto degli artt.23 TUF e 30 del regolamento Consob 11522/1998, degli artt.21 e 23 TUF, degli artt.29, 30, 47 [OSCURATO:PERSONA] 11522/1998 e dell’art.46 [OSCURATO:PERSONA] 11768/1998.

11.1. In primo luogo, i ricorrenti non affrontano in modo puntuale e specifico le ragioni sulla base delle quali la Corte di appello ha ritenuto che la firma del funzionario presente sul contratto, non contestata dalla Banca, e comunque la sua produzione in giudizio integrassero il requisito di forma prescritto dalle norme sopra ricordate.

11.2. In ogni caso, il motivo, perciò inammissibile, è anche infondato alla luce della giurisprudenza delle Sezioni Unite, secondo cui in tema d'intermediazione finanziaria, il requisito della forma scritta del contratto-quadro, posto a pena di nullità (azionabile dal solo cliente) dall'art. 23 del d.lgs. n. 58 del 1998, va inteso non in senso strutturale, ma funzionale, avuto riguardo alla finalità di protezione dell'investitore assunta dalla norma, sicché tale requisito deve ritenersi rispettato ove il contratto sia redatto per iscritto e ne sia consegnata una copia al cliente, ed è sufficiente che vi sia la sottoscrizione di quest'ultimo, e non anche quella dell'intermediario, il cui consenso ben può desumersi alla stregua di comportamenti concludenti dallo stesso tenuti (Sez.

U, n. 898 del 16.1.2018; Sez.1,n. 9187 del 2.4.2021; Sez.1, n.1250 del 17.1.2022).

11.3. La seconda parte della censura è dedicata dai ricorrenti al contratto di apertura di credito in conto corrente, in cui essi sostengono che doveva ravvisarsi una concessione di finanziamento per acquisto titoli, in totale assenza di regolamentazione nel contratto quadro e in violazione degli artt.23 TUF e 30 e 47 del regolamento Consob 11598 del 1998.

Secondo i ricorrenti le disposizioni richiamate, poste a presidio dell’investitore al quale sia concesso di operare nell’ambito di un finanziamento accordato dall’intermediario, sarebbero state eluse poiché l’apertura di credito in conto corrente, al di là del nomen jurisadottato, nei fatti realizzava una concessione di finanziamento per acquisto titoli (ricorso, pag.39).

L’art.30, comma 2, lettera e), del regolamento Consob 11522/1998 richiedeva che siano indicate e disciplinate, nei rapporti di negoziazione e ricezione e trasmissione di ordini, le modalità di costituzione e ricostituzione della provvista o garanzia delle operazioni disposte, specificando separatamente i mezzi costituiti per l'esecuzione delle operazioni aventi ad oggetto strumenti finanziari derivati.

L’art.47 dello stesso regolamento dispone che il contratto con gli investitori doveva indicare i tipi di finanziamento previsti, il tasso di interesse e ogni altro prezzo e condizione praticati o i criteri oggettivi per la loro determinazione, nonché gli eventuali maggiori oneri applicabili in caso di mora; la possibilità di variare in senso sfavorevole all'investitore il tasso di interesse e ogni altro prezzo e condizione deve essere espressamente indicata nel contratto con clausola specificamente approvata dall'investitore.

11.4. Al proposito, diversamente da quanto sostenuto dai ricorrenti, la Corte di appello con la sentenza parziale si è pronunciata espressamente sul punto della dedotta nullità dell’apertura di credito, alla pagina 21, rilevando non solo che la parte appellante non aveva fatto seguire alla sua censura una domanda specifica rivolta contro la banca, ma anche che l’apertura di credito era stata concessa su richiesta del cliente, previa concessione di idonea garanzia, proprio allo scopo di investire la liquidità in strumenti finanziari, a loro volta concessi in garanzia.

11.5. Non risulta invece, né dalla sentenza impugnata, né dal ricorso, che gli attuali ricorrenti avessero dedotto la questione, non priva di rilievo anche fattuale, della natura elusiva della stipulazione del contratto di apertura di credito in violazione dei parametri fissati dai regolamenti per il finanziamento delle operazioni di investimento finanziario, e che essi avessero proposto uno specifico motivo di appello sul punto.

Qualora una questione giuridica - implicante un accertamento di fatto - non risulti trattata in alcun modo nella sentenza impugnata, il ricorrente che la proponga in sede di legittimità, onde non incorrere nell'inammissibilità per novità della censura, ha l'onere non solo di allegare l'avvenuta deduzione della questione dinanzi al giudice di merito, ma anche, per il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, di indicare in quale atto del giudizio precedente lo abbia fatto, per consentire alla Corte di controllare ex actisla veridicità di tale asserzione, prima di esaminare nel merito la censura stessa. (Sez. 6- 5, n. 32804 del 13.1 2.2019; Sez. 2, n. 2038 del 24.1.2019;Sez. 1, n. 25319 del 25.10.2017; Sez. 2, n. 8206 del 22.4.2016;Sez. 2, n. 7048 del 11.4.2016).

12. Con il quarto motivo di ricorso, proposto ex art.360, n.3, cod.proc.civ., i ricorrenti denunciano violazione o falsa applicazione di legge dell’art.1850 cod.civ., dell’art.4, comma 1, d.lgs. 170/2004, in combinato disposto con l’art.1176 cod.civ., relativamente alla costituzione in pegno su titoli depositati sul conto 12 02 16751196 o intestato a [OSCURATO:PERSONA].

12.1. Secondo i ricorrenti la Corte di appello aveva errato nell’escludere la violazione ritenendo che quella di vendere i titoli detenuti in pegno, in presenza di un significativo scarto tra valore della garanzia e debito garantito, fosse solo una facoltà della banca e non già un obbligo; al contrario la banca non avrebbe potuto esimersi dalla gestione prudenziale dei titoli e dalla loro dismissione allorché lo scarto fosse sceso sotto la soglia di legge (10%) con utilizzo del valore di realizzo a diminuzione dell’esposizione debitoria.

I ricorrenti denunciano altresì violazione degli artt.2784-2807 cod.civ., 87 d.lgs.385/1998 e 34 d.lgs.213/1998 per aver la Corte ritenuto che il [OSCURATO:PERSONA] avrebbe potuto agire autonomamente per la monetizzazione degli investimenti, non tenendo conto del vincolo di pegno imposto a favore della Banca e del mandato irrevocabile a vendere alla stessa conferito.

12.2. L’art.1850 cod.civ. prevede che se il valore della garanzia diminuisce almeno di un decimo rispetto a quello che era al tempo del contratto, la banca può chiedere al debitore un supplemento di garanzia nei termini d'uso, con la diffida che, in mancanza, si procederà alla vendita dei titoli o delle merci dati in pegno.

Se il debitore non ottempera alla richiesta, la banca può procedere alla vendita a norma del secondo e quarto comma dell'articolo 2797.

L’art. 4 del d.lgs. 170 del 21.5.2004 recante attuazione della direttiva 2002/47/CE, in materia di contratti di garanzia finanziaria, prevede che al verificarsi di un evento determinante l'escussione della garanzia, il creditore pignoratizio ha facoltà, anche in caso di apertura di una procedura di risanamento o di liquidazione, di procedere osservando le formalità previste nel contratto: a) alla vendita delle attività finanziarie oggetto del pegno, trattenendo il corrispettivo a soddisfacimento del proprio credito, fino a concorrenza del valore dell'obbligazione finanziaria garantita; b) all'appropriazione delle attività finanziarie oggetto del pegno, diverse dal contante, fino a concorrenza del valore dell'obbligazione finanziaria garantita, a condizione che tale facoltà sia prevista nel contratto di garanzia finanziaria e che lo stesso ne preveda i criteri di valutazione; c) all'utilizzo del contante oggetto della garanzia per estinguere l'obbligazione finanziaria garantita.

Ambedue le disposizioni citate si riferiscono inequivocabilmente ad una facoltà o un potere del creditore pignoratizio, come esattamente ritenuto dalla Corte territoriale (Sez.1, n.1753 del 15/06/1974; Sez.1, 7.4.2016 n.6760).

12.3. La seconda parte della censura, rivolta contro la ravvisata possibilità di azione autonoma del [OSCURATO:PERSONA] per monetizzare la garanzia (sentenza 784/2017, pag.23) è direttanei confronti di una concorrente ratio decidendi del provvedimento impugnato, che si fonda anche su di altra ragione, distinta e autonoma, di per sé idonea a sorreggerlo sul piano logico e giuridico, censurata ma non confutata.

Secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, infatti, qualora la decisione di merito si fondi su di una pluralità di ragioni, tra loro distinte e autonome, singolarmente idonee a sorreggerla sul piano logico e giuridico, l'omessa impugnazione di una di esse o la ritenuta infondatezza o inammissibilità delle censure mosse ad una delle rationes decidendi rende inammissibili, per sopravvenuto difetto di interesse, le censure relative alle altre ragioni esplicitamente fatte oggetto di doglianza, in quanto queste ultime non potrebbero comunque condurre, stante l'intervenuta definitività delle altre, alla cassazione della decisione stessa (Sez. 5, n. 11493 del 11.5.2018; Sez. 1, n. 18641 del 27.7.2017; Sez. 3, n. 15350 del 21.6.2017; Sez. 6- 5, n. 9752 del 18.4.2017).

12.4. Per altro verso la Corte di appello a pagina 23 della sentenza parziale ha fatto riferimento ad un accertamento fattuale del tutto incompatibile con la tesi argomentata dai ricorrenti, in cui era la Banca a premere per la vendita dei titoli e il [OSCURATO:PERSONA] a chiedere di soprassedere e ottenere una dilazione, sperando nella ripresa del mercato azionario.

13. Il ricorso deve pertanto essere complessivamente rigettato.

Le spese seguono la soccombenza,liquidate come in dispositivo.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, occorre dar atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, ove dovuto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese in favore del controricorrente, liquidate nella somma di € 18.000,00 per compensi, € 200,00 per esp

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.23082/2018 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], domiciliati in Roma, piazza Cavour, presso la Cancelleria civile della Corte di Cassazione e rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrenti- contro [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] C. Fracassini 4, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente- avverso le sentenze della Corte d'appello di Palermo n. 784/2017 depositata il 21 .4. 2017 (parziale) e 935/2018 depositata il 10.5.2018 (definitiva) udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 3.2.2023 dal [OSCURATO:PERSONA] Scotti. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con decreto ingiuntivo del 14.11.2008 il Tribunale di Trapani, su ricorso della [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., subentrata per incorporazione alla [OSCURATO:SOCIETA]., ingiunse a [OSCURATO:PERSONA], debitore principale, e a [OSCURATO:PERSONA], figlia di costui e fideiubente, il pagamento della somma di € 1.292.867,55, oltre interessi e spese, dovuta in forza dello scoperto sul conto corrente B2 00167511960, acceso il 16.2.1999. Giuseppe e [OSCURATO:PERSONA] proposero opposizione, disconoscendo il contratto prodotto dalla controparte, sostenendo che il conto era stato affidato a partire dal 2000, per importi progressivamente maggiorati sino a lire 2.500.000.000 alla data dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] e aggiungendo che a garanzia, mediante pegno, erano stati posti i titoli custoditi in altro conto deposito titoli in custodia e amministrazione, operativo dal 1999, ma formalizzato per iscritto solo nel 2004. Gli attori, con riferimento al contratto di conto corrente, dedussero l’arbitrarietà delle condizioni economiche applicate dalla Banca; contestarono il valore ricognitivo della relazione del loro consulente, trasmessa a controparte a meri fini transattivi; eccepirono la nullità della capitalizzazione trimestrale degli interessi; lamentarono lesione del diritto di difesa; chiesero la ripetizione delle somme corrisposte; con riferimento al contratto di apertura di credito eccepirono l’irregolarità della concessione; lamentarono la brutalità dell’interruzione del fido; eccepirono la violazione dell’art.1469, n.8, cod.civ.; con riferimento al contratto di negoziazione, sottoscrizione, collocamento, ricezione e trasmissione di ordini finanziari,eccepirono la nullità per mancanza di forma scritta e la violazione degli obblighi incombenti sull’intermediario; con riferimento al contratto di pegno eccepirono la violazione dell’art.1850 cod.civ. e del d.lgs. 170/2004; con riferimento al contratto di gestione patrimoniale, dedussero vizio del consenso per le pressioni esercitate dalla Banca e lamentarono la violazione degli obblighi di diligenza e trasparenza di cui all'art.21 TUF; con riferimento al contratto di fideiussione sottoscritto da [OSCURATO:PERSONA], eccepirono la nullità o annullabilità del contratto per la indeterminabilità della somma garantita. 2. Il Tribunale con sentenza del 27.10.2010 rigettò l’opposizione avverso il decreto ingiuntivo, per l’effetto confermato, sul presupposto dell’espunzione da parte della Banca degli interessi anatocistici e commissione di massimo scoperto, secondo i conteggi prodotti dagli stessi opponenti, e della ritenuta validità della fideiussione prestata da [OSCURATO:PERSONA] e dichiarò l’inammissibilità della domanda riconvenzionale proposta dagli opponenti perché relativa a contratti diversi da quello di conto corrente su cui si basava il decreto opposto. 3. Avverso la predetta sentenza proposero appello Giuseppe e [OSCURATO:PERSONA] con l’opposizione di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., già [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] appello di Palermo, dapprima, con la sentenza parziale del 24.4.2017, ha rigettato nel merito la domanda riconvenzionale avanzata dai signori [OSCURATO:PERSONA], dichiarata inammissibile in primo grado e invece ritenuta ammissibile; ha dichiarato inammissibile la sola domanda relativa alla fideiussione; ha dichiarato la nullità della clausola di capitalizzazione degli interessi sul contratto di conto corrente; ha disposto con separata ordinanza la rimessione della causa sul ruolo per ulteriore istruttoria con consulenza contabile per il ricalcolo del saldo del conto corrente al 31.3.2008 con espunzione complessiva degli effetti della capitalizzazione trimestrale degli interessi a debito e a credito. 4. Dopo la formulazione della riserva d’impugnazione differita, espletata consulenza tecnica d’ufficio e tenuto conto del suo esito, la Corte di appello di Palermo con la sentenza definitiva del 10.5.2018 ha revocato il decreto ingiuntivo e ha condannato gli opponenti al pagamento della capital somma di € 1.211.863,26 oltre interessi convenzionali di mora e due terzi delle spese del doppio grado di giudizio. 5. Avverso entrambe le predette sentenze, parziale del 21.4.2017 e definitiva del 10.5.2018, notificata il 25.5.2018, con atto notificato il 19.7.2018 hanno proposto ricorso per cassazione Giuseppe e [OSCURATO:PERSONA], svolgendo quattro articolati motivi. Con atto notificato il 28.9.2018 ha proposto controricorso [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., chiedendo la dichiarazione di inammissibilità o il rigetto dell’avversaria impugnazione. 6. La ricorrente [OSCURATO:PERSONA] in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] con nota di deposito ha dato atto del sopravvenuto decesso del padre Giuseppe in data 6.11.2020 e della propria accettazione dell’eredità con beneficio diinventario Entrambe le parti hanno presentato memoria. Con la memoria illustrativa la controricorrente [OSCURATO:PERSONA] ha dato atto che il credito bancario per cui è causa era stato oggetto di cessione in data 11.12.2019 tra [OSCURATO:PERSONA] (in qualità di cedente) e la società [OSCURATO:SOCIETA]. (nella veste di cessionaria) ai sensi degli artt. 1, 4 e 7 della legge n. 130/1999 nell’ambito di un’operazione di cartolarizzazione, debitamente resa nota tramite pubblicazione nella [OSCURATO:PERSONA] della Repubblica Italiana del 4.1.2020. Secondo la controricorrente per effetto dell’acquisizione della titolarità dell’intero credito (per capitale, interessi, anche di mora e accessori) la cessionaria [OSCURATO:SOCIETA]. era divenuto il soggetto legittimato a far valere le ragioni del diritto controverso ed erano invece venuti meno i presupposti per la perdurante presenza della parte cedente nell’attuale procedimento. La controricorrente ha quindi richiesto la propria estromissione dal giudizio. [OSCURATO:PERSONA] 7. Il decesso nel corso del giudizio di legittimità di [OSCURATO:PERSONA], segnalato né documentato dall’altra ricorrente, non produce effettisulla prosecuzione del giudizio. Infatti, nel giudizio di cassazione, in considerazione della particolare struttura e della disciplina del procedimento di legittimità, non è applicabile l'istituto dell'interruzione del processo, con la conseguenza che la morte di una delle parti, intervenuta dopo la rituale instaurazione del giudizio, non assume alcun rilievo, né consente agli eredi di tale parte l'ingresso nel processo (Sez. L, n. 1757 del 29.1.2016, Sez. 3, n. 24635 del 3.12.2015;Sez. L, n. 11382 del 22.5.2014). Per altro verso, poiché l'applicazione della disciplina di cui all'art.110 cod. proc. civ. non è espressamente esclusa per il processo di legittimità, né appare incompatibile con le forme proprie dello stesso, il soggetto che ivi intenda proseguire il procedimento, quale successore a titolo universale di una delle parti già costituite, deve allegare e documentare, tramite le produzioni consentite dall'art.372 cod. proc. civ., tale sua qualità, attraverso un atto che, assumendo la natura sostanziale di un intervento, sia partecipato alla controparte - per assicurarle il contraddit torio sulla sopravvenuta innovazione soggettiva consistente nella sostituzione della legittimazione della parte originaria - mediante notificazione, non essendone, invece, sufficiente il semplice deposito nella cancelleria della Corte, come per le memorie di cui all'art. 378 cod. proc. civ., poiché l'attività illustrativa che si compie con queste ultime è priva di carattere innovativo. (Sez. U, n. 9692 del 22.4.2013). Adempimento questo che [OSCURATO:PERSONA] non ha mancato di eseguire. 8. La richiesta di estr omissione avanzata dalla controricorrente non può essere accolta. Il successore a titolo particolare nel diritto controverso, qual è il cessionario del credito, può tempestivamente impugnare per cassazione la sentenza di merito, ma non anche intervenire nel giudizio di legittimità, mancando una espressa previsione normativa, riguardante la disciplina di quell'autonoma fase processuale, che consenta al terzo la partecipazione a quel giudizio con facoltà di esplicare difese, assumendo una veste atipica rispetto alle parti necessarie, che sono quelle che hanno partecipato al giudizio di merito (Sez. 1, n. 5987 del 4.3.2021). Resta fermo pertanto che il giudizio si svolge comunque tra le parti originarie (Sez. 1, n. 11322 del 27.5.2005) e che la sentenza spiegherà i suoi effetti nei confronti del successore a titolo particolare (Sez. L, n. 6610 del 5.12.1988). Fa eccezione alla regola dell’inammissibilità dell’intervento del successore a titolo particolare l’ipotesi, che qui non ricorre, in cui non vi sia stata precedente costituzione del dante causa, in cui altrimenti si determinerebbe un'ingiustificata lesione del suo diritto di difesa (Sez. 3, n. 25423 del 10.10.2019; Sez. 1, n. 11638 del 7.6.2016) 9. Con il primo motivo di ricorso, proposto ex art.360, n.3, cod.proc.civ., i ricorrenti denunciano violazione o falsa applicazione di legge dell’art.342 cod.proc.civ. e dell’art.156, comma 3, cod.proc.civ., in quanto la Corte ha ritenuto inammissibile il solo motivo di appello con cui si eccepiva la nullità del contratto di fideiussione, con la conseguente liberazione del garante (pag.39,42 dell’atto di appello), ritenendo che «non fosse stata mossa alcuna contestazione specifica alla pronuncia in parte qua di primo grado» essendosi l’appellante limitato a riportare pedissequamente quanto esposto nella memoria conclusiva di primo grado e ciò in contrasto con il principio consolidato dalla prevalenza della sostanza rispetto alla forma dell’atto e della decisione nel merito rispetto al rito. Di qui, secondo i ricorrenti, il vizio di omessa pronuncia su motivo di gravame ai sensi degli artt.360, n.4 e 112 cod.proc.civ. 9.1. Il motivo è proposto congiuntamente da entrambi i ricorrenti, anche se evidentemente l’unica ad avervi interesse è [OSCURATO:PERSONA], fideiubente, e non il padre Giuseppe, debitore principale. 9.2. Il motivo è comunque inammissibile anche nella parte proposta dal soggetto interessato, dal momento che non esiste alcuna omessa pronuncia su motivo di gravame e alcuna violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato ex art.112 cod.proc.civ. poiché la Corte di appello si è pronunciata al riguardo dichiarando il motivo inammissibile. 9.3. Con riguardo appunto alla fideiussione prestata da [OSCURATO:PERSONA], la Corte palermitana, a pag.28, ha ritenuto che l’appello fosse inammissibile per mancanza di contestazioni specifiche alla pronuncia di primo grado, che aveva ritenuto il contratto di fideiussione valido ed efficace e determinabile nell’oggetto, poiché l’appellante si era limitato a riportare pedissequamente quanto affermato nella memoria conclusiva di primo grado. La Corte ha altresì aggiunto che il vizio non poteva essere sanato dalle deduzioni svolte tardivamente con la memoria conclusiva di secondo grado. 9.4. Secondo la giur isprudenza di questa Corte, l'esercizio del potere di diretto esame degli atti del giudizio di merito, riconosciuto al giudice di legittimità ove sia denunciato un error in procedendo, presuppone comunque l'ammissibilità del motivo di censura, onde il ricorrente non è dispensato dall'onere di specificare (a pena, appunto, di inammissibilità) il contenuto della critica mossa alla sentenza impugnata, indicando anche specificamente i fatti processuali alla base dell'errore denunciato, e tale specificazione deve essere contenuta nello stesso ricorso per cassazione, per il principio di autosufficienza di esso. Pertanto, ove il ricorrente censuri la statuizione di inammissibilità, per difetto di specificità, di un motivo di appello, ha l'onere di specificare, nel ricorso, le ragioni per cui ritiene erronea tale statuizione del giudice di appello e sufficientemente specifico, invece, il motivo di gravame sottoposto a quel giudice, e non può limitarsi a rinviare all'atto di appello, ma deve riportarne il contenuto nella misura necessaria ad evidenziarne la pretesa specificità (Sez. 5, n. 22880 del 29.9.2017; Sez. L, n. 11738 del 8.6.2016; Sez. L, n. 23420 del 10.11.2011; Sez. 1, n. 20405 del 20.9.2006; Sez. U, n. 28332 del 5.11.2019; Sez. U , n. 156 del 9.1.2020). Inoltre il ricorrente che in sede di legittimità impugna la decisione del giudice di appello che ha dichiarato inammissibile un motivo di gravame da lui proposto per difetto di specificità deve necessariamente trascrivere, o almeno sintetizzare adeguatamente, tanto il contenuto del provvedimento di primo grado impugnato, quanto il contenuto del motivo di appello proposto avverso tale provvedimento, per mettere così in condizione la Corte di Cassazione di rivalutare la correttezza della decisione in rito assunta dal giudice di appello. Infatti la Corte di Cassazione, qualora venga dedotto un error in procedendo , è giudice anche del fatto processuale e può esercitare il potere- dovere di esame diretto degli atti purché la parte ricorrente li abbia compiutamente indicati, non essendo legittimata a procedere ad una loro autonoma ricerca, ma solo alla loro verifica (Sez. L, n. 20924 del 5.8.2019). E ciò ben si spiega perché, quando la parte censura la sentenza con la quale il giudice di merito ha affermato l'inammissibilità dell'appello per mancanza di specificità dei motivi, oggetto del giudizio di legittimità non è la sola argomentazione della decisione impugnata, bensì sempre e direttamente l'invalidità denunciata e la decisione che ne dipenda, anche quando se ne censuri la non congruità della motivazione; di talché in tali casi spetta al giudice di legittimità accertare la sussistenza del denunciato vizio attraverso l'esame diretto degli atti, indipendentemente dall'esistenza o dalla sufficienza e logicità dell'eventuale motivazione del giudice di merito sul punto (Sez. 5, n. 27368 del 1.12.2020). 9.5. La ricorrente, poi, richiama nel motivo due principi, quello della prevalenza della sostanza sulla forma e quello dell’effettività della tutela giurisdizionale, che nulla hanno a che vedere con la fattispecie concreta e lo fa senza indicare e dimostrare come tali principi sarebbero stati violati. 9.6. Infine la ricorrente non si confronta con l’affermazione della Corte di appello che le aveva addebitato di aver criticato la decisione di primo grado solo richiamando il contenuto della comparsa conclusionale di primo grado. Valutazione questa, oltretutto ineccepibile alla luce della consolidata giurisprudenza di legittimità che ben conosce il tema del rinvio effettuato dall’appellante per relationem agli atti difensivi di primo grado, in linea generale, o più selettivamente e specificamente, ad uno scritto particolare, come la comparsa conclusionale di primo grado. Tale operazione di rinvio è inidonea a soddisfare il requisito della specificità prescritto dall’art.342 cod.proc.civ. poiché l’onere di specificazione dei motivi di appello, imposto dall’art. 342 cod.proc.civ., non è assolto con il semplice richiamo per relationem alla comparsa conclusionale di primo grado, perché i motivi di gravame devono riferirsi alla decisione appellata, e tali non possono essere le osservazioni e le difese esposte prima di essa; inoltre un siffatto richiamo obbligherebbe il giudice ad quem, al fine di identificare i motivi sui quali deve pronunciarsi, ad un’opera di relazione e di supposizione che la legge processuale non gli affida: anzi, una simile ricostruzione, da parte del giudice, delle censure della parte, si tradurrebbe in una sostanziale violazione dei principi del contraddittorio, giacché, per l’inevitabile soggettività dei criteri che a tal fine il giudice impiegherebbe, l’altra parte sarebbe posta nell’incertezza delle domande dalle quali difendersi, potendo accertare solo dalla lettura della sentenza - e dunque a posteriori - i motivi sui quali, secondo la ricostruzione operata dal giudice del gravame, era stata chiamata a contraddire (Sez. 1, n.12140 del 23.5.2006; Sez.3, n. 13756 del 20.9.2002; Sez.1, n.21816 del 11.10.2006; Sez.1, n.1248 del 18.1.2013). La sanzione di inammissibilità scaturisce per la normale inidoneità ontologica che affligge un atto cronologicamente precedente (la comparsa conclusionale di primo grado) a veicolare la critica ad un atto successivo ancora ignoto (la sentenza di primo grado): è ben difficile che si possa criticare, specificamente tanto più, un atto prima che questo sia stato posto in essere. V’è ancora da aggiungere che la parte ricorrente non riferisce nel motivo di ricorso per cassazione il contenuto delle argomentazioni contenute nella comparsa conclusionale di primo grado ed oggetto del rinvio, non consentendo quindi neppure a questa Corte di verificare se e in qual misura quelle argomentazioni, nonostante la loro anteriore collocazione temporale, potessero costituire una critica anticipata pertinente ed esauriente alla decisione di primo grado. 9.7. Altrettanto ineccepibile appare il rilievo della Corte di appello secondo cui il vizio di inammissibilità del motivo non poteva essere sanato dalle integrazioni successive negli scritti conclusionali quando ormai si era consumato il potere di impugnazione. Da ultimo è stato ribadito che l'inosservanza dell'onere di specificazione dei motivi di appello, imposto dall'art. 342 cod.proc.civ., determina l'inammissibilità dell'impugnazione e costituisce un limite alla possibilità stessa per il giudice di appello di rilevare d'ufficio questioni attinenti al merito della regiudicanda, che non può essere rimossa da una specificazione dei motivi che avvenga, in corso di causa, con la comparsa conclusionale, neanche se con essa si prospetti una questione che sarebbe rilevabile d'ufficio dal giudice. (Sez. 2, n. 10930 del 5.4.2022). 9.8. Del tutto inconferenti appaiono, in conclusione, le argomentazioni della ricorrente sulla non necessità della redazione con il motivo di appello di un « progetto alternativo di sentenza », visto che la Corte territoriale non le ha affatto chiesto tale adempimento né alcun altro «vacuo formalismo», ma si è limitata a riscontrare che ella non aveva mosso una critica specifica e puntuale alla decisione di primo grado, come indubbiamente prescrive l’art.342 cod.proc.civ. 10. Con il secondo motivo di ricorso, proposto ex art.360, n.4, cod.proc.civ., in relazione all’art.112 cod.proc.civ., i ricorrenti denunciano omessa pronuncia su questione rilevabile d’ufficio in ordine alla indeterminatezza del contratto di fideiussione, anche con riferimento alla violazione degli obblighi di correttezza e buona fede ex artt.1375 e 1175 cod.civ. ed ancora con riferimento alla nullità dei contratti di fideiussione omnibus pred isposti dall’ABI per violazione dell’art.2, comma 2, lettera a), della legge n.287 del 1990, come statuito dal provvedimento 55/05 della Banca d’Italia. 10.1. L’intera censura si impernia sulla proclamata necessità per il giudice di appello di pronunciarsi d’ufficio sulle nullità contrattuali da cui la fideiussione in questione sarebbe stata inficiata. Occorre però puntualizzare, da un lato, che l’indeterminatezza ascritta al contratto di garanzia era stata espressamente esclusa dal Giudice di primo grado con la conseguente formazione del giudicato interno in difetto di impugnazione, al pari della pretesa violazione dell’art.1956 cod.civ. laddove il Tribunale aveva ritenuto che la sig.ra [OSCURATO:PERSONA] fosse ben consapevole del debito che andava a garantire. 10.2. Soprattutto, però, il rilievo d'ufficio della nullità del contratto è precluso al giudice dell'impugnazione, quando sulla validità del rapporto si sia formato il giudicato interno (Sez. 2, n. 21906 del 30.8.2019;Sez.1 , n. 31930 del 6.12.2019;Sez. 2,n. 31636 del 4. 11.2021; Sez.2, n. 4717 del 14.2.2022). Orbene l’inammissibilità dell’appello sul punto della fideiussione, confermata in questa sede, ha determinato il passaggio in giudicato della statuizione relativa alla validità della fideiussione che non poteva più essere sindacata dalla Corte di appello, d’ufficio, sotto altro profilo. 11. Con il terzo motivo di ricorso, proposto ex art.360, n.3, cod.proc.civ., i ricorrenti denunciano violazione o falsa applicazione di legge in relazione agli artt.23 d.lgs. 24.2.1998 n.58 (TUF), 1418, comma 2, cod.civ., 1325 cod.civ. quanto all’erroneo convincimento della Corte che la copia del contratto di negoziazione di strumenti finanziari (contratto quadro 12.02.167511960, allegato al fascicolo di appello, doc.3) recasse una valida firma del dipendente della Banca incaricato della stipula, tale da giustificare il rigetto dell’eccezione di nullità sollevata dagli appellanti con riferimento a uno dei requisiti dell’art.1325 cod.civ. I ricorrenti denunciano altresì, ex art.360 n.4, cod.pro c.civ. violazione dell’art.132, comma 2, n.4, cod.proc.civ. perché la Corte non si era pronunciata, con motivazione pertanto inesistente, sulla eccepita nullità del contratto quadro suddetto e sulla abusiva apertura di credito in conto corrente, finalizzato all’acquisto di titoli in violazione dell’art.1176, comma 2, cod.civ. I ricorrenti, infine, lamentano motivazione inesistente anche in ordine alla eccepita nullità per violazione del combinato disposto degli artt.23 TUF e 30 del regolamento Consob 11522/1998, degli artt.21 e 23 TUF, degli artt.29, 30, 47 [OSCURATO:PERSONA] 11522/1998 e dell’art.46 [OSCURATO:PERSONA] 11768/1998. 11.1. In primo luogo, i ricorrenti non affrontano in modo puntuale e specifico le ragioni sulla base delle quali la Corte di appello ha ritenuto che la firma del funzionario presente sul contratto, non contestata dalla Banca, e comunque la sua produzione in giudizio integrassero il requisito di forma prescritto dalle norme sopra ricordate. 11.2. In ogni caso, il motivo, perciò inammissibile, è anche infondato alla luce della giurisprudenza delle Sezioni Unite, secondo cui in tema d'intermediazione finanziaria, il requisito della forma scritta del contratto-quadro, posto a pena di nullità (azionabile dal solo cliente) dall'art. 23 del d.lgs. n. 58 del 1998, va inteso non in senso strutturale, ma funzionale, avuto riguardo alla finalità di protezione dell'investitore assunta dalla norma, sicché tale requisito deve ritenersi rispettato ove il contratto sia redatto per iscritto e ne sia consegnata una copia al cliente, ed è sufficiente che vi sia la sottoscrizione di quest'ultimo, e non anche quella dell'intermediario, il cui consenso ben può desumersi alla stregua di comportamenti concludenti dallo stesso tenuti (Sez. U, n. 898 del 16.1.2018; Sez.1,n. 9187 del 2.4.2021; Sez.1, n.1250 del 17.1.2022). 11.3. La seconda parte della censura è dedicata dai ricorrenti al contratto di apertura di credito in conto corrente, in cui essi sostengono che doveva ravvisarsi una concessione di finanziamento per acquisto titoli, in totale assenza di regolamentazione nel contratto quadro e in violazione degli artt.23 TUF e 30 e 47 del regolamento Consob 11598 del 1998. Secondo i ricorrenti le disposizioni richiamate, poste a presidio dell’investitore al quale sia concesso di operare nell’ambito di un finanziamento accordato dall’intermediario, sarebbero state eluse poiché l’apertura di credito in conto corrente, al di là del nomen jurisadottato, nei fatti realizzava una concessione di finanziamento per acquisto titoli (ricorso, pag.39). L’art.30, comma 2, lettera e), del regolamento Consob 11522/1998 richiedeva che siano indicate e disciplinate, nei rapporti di negoziazione e ricezione e trasmissione di ordini, le modalità di costituzione e ricostituzione della provvista o garanzia delle operazioni disposte, specificando separatamente i mezzi costituiti per l'esecuzione delle operazioni aventi ad oggetto strumenti finanziari derivati. L’art.47 dello stesso regolamento dispone che il contratto con gli investitori doveva indicare i tipi di finanziamento previsti, il tasso di interesse e ogni altro prezzo e condizione praticati o i criteri oggettivi per la loro determinazione, nonché gli eventuali maggiori oneri applicabili in caso di mora; la possibilità di variare in senso sfavorevole all'investitore il tasso di interesse e ogni altro prezzo e condizione deve essere espressamente indicata nel contratto con clausola specificamente approvata dall'investitore. 11.4. Al proposito, diversamente da quanto sostenuto dai ricorrenti, la Corte di appello con la sentenza parziale si è pronunciata espressamente sul punto della dedotta nullità dell’apertura di credito, alla pagina 21, rilevando non solo che la parte appellante non aveva fatto seguire alla sua censura una domanda specifica rivolta contro la banca, ma anche che l’apertura di credito era stata concessa su richiesta del cliente, previa concessione di idonea garanzia, proprio allo scopo di investire la liquidità in strumenti finanziari, a loro volta concessi in garanzia. 11.5. Non risulta invece, né dalla sentenza impugnata, né dal ricorso, che gli attuali ricorrenti avessero dedotto la questione, non priva di rilievo anche fattuale, della natura elusiva della stipulazione del contratto di apertura di credito in violazione dei parametri fissati dai regolamenti per il finanziamento delle operazioni di investimento finanziario, e che essi avessero proposto uno specifico motivo di appello sul punto. Qualora una questione giuridica - implicante un accertamento di fatto - non risulti trattata in alcun modo nella sentenza impugnata, il ricorrente che la proponga in sede di legittimità, onde non incorrere nell'inammissibilità per novità della censura, ha l'onere non solo di allegare l'avvenuta deduzione della questione dinanzi al giudice di merito, ma anche, per il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, di indicare in quale atto del giudizio precedente lo abbia fatto, per consentire alla Corte di controllare ex actisla veridicità di tale asserzione, prima di esaminare nel merito la censura stessa. (Sez. 6- 5, n. 32804 del 13.1 2.2019; Sez. 2, n. 2038 del 24.1.2019;Sez. 1, n. 25319 del 25.10.2017; Sez. 2, n. 8206 del 22.4.2016;Sez. 2, n. 7048 del 11.4.2016). 12. Con il quarto motivo di ricorso, proposto ex art.360, n.3, cod.proc.civ., i ricorrenti denunciano violazione o falsa applicazione di legge dell’art.1850 cod.civ., dell’art.4, comma 1, d.lgs. 170/2004, in combinato disposto con l’art.1176 cod.civ., relativamente alla costituzione in pegno su titoli depositati sul conto 12 02 16751196 o intestato a [OSCURATO:PERSONA]. 12.1. Secondo i ricorrenti la Corte di appello aveva errato nell’escludere la violazione ritenendo che quella di vendere i titoli detenuti in pegno, in presenza di un significativo scarto tra valore della garanzia e debito garantito, fosse solo una facoltà della banca e non già un obbligo; al contrario la banca non avrebbe potuto esimersi dalla gestione prudenziale dei titoli e dalla loro dismissione allorché lo scarto fosse sceso sotto la soglia di legge (10%) con utilizzo del valore di realizzo a diminuzione dell’esposizione debitoria. I ricorrenti denunciano altresì violazione degli artt.2784-2807 cod.civ., 87 d.lgs.385/1998 e 34 d.lgs.213/1998 per aver la Corte ritenuto che il [OSCURATO:PERSONA] avrebbe potuto agire autonomamente per la monetizzazione degli investimenti, non tenendo conto del vincolo di pegno imposto a favore della Banca e del mandato irrevocabile a vendere alla stessa conferito. 12.2. L’art.1850 cod.civ. prevede che se il valore della garanzia diminuisce almeno di un decimo rispetto a quello che era al tempo del contratto, la banca può chiedere al debitore un supplemento di garanzia nei termini d'uso, con la diffida che, in mancanza, si procederà alla vendita dei titoli o delle merci dati in pegno. Se il debitore non ottempera alla richiesta, la banca può procedere alla vendita a norma del secondo e quarto comma dell'articolo 2797. L’art. 4 del d.lgs. 170 del 21.5.2004 recante attuazione della direttiva 2002/47/CE, in materia di contratti di garanzia finanziaria, prevede che al verificarsi di un evento determinante l'escussione della garanzia, il creditore pignoratizio ha facoltà, anche in caso di apertura di una procedura di risanamento o di liquidazione, di procedere osservando le formalità previste nel contratto: a) alla vendita delle attività finanziarie oggetto del pegno, trattenendo il corrispettivo a soddisfacimento del proprio credito, fino a concorrenza del valore dell'obbligazione finanziaria garantita; b) all'appropriazione delle attività finanziarie oggetto del pegno, diverse dal contante, fino a concorrenza del valore dell'obbligazione finanziaria garantita, a condizione che tale facoltà sia prevista nel contratto di garanzia finanziaria e che lo stesso ne preveda i criteri di valutazione; c) all'utilizzo del contante oggetto della garanzia per estinguere l'obbligazione finanziaria garantita. Ambedue le disposizioni citate si riferiscono inequivocabilmente ad una facoltà o un potere del creditore pignoratizio, come esattamente ritenuto dalla Corte territoriale (Sez.1, n.1753 del 15/06/1974; Sez.1, 7.4.2016 n.6760). 12.3. La seconda parte della censura, rivolta contro la ravvisata possibilità di azione autonoma del [OSCURATO:PERSONA] per monetizzare la garanzia (sentenza 784/2017, pag.23) è direttanei confronti di una concorrente ratio decidendi del provvedimento impugnato, che si fonda anche su di altra ragione, distinta e autonoma, di per sé idonea a sorreggerlo sul piano logico e giuridico, censurata ma non confutata. Secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, infatti, qualora la decisione di merito si fondi su di una pluralità di ragioni, tra loro distinte e autonome, singolarmente idonee a sorreggerla sul piano logico e giuridico, l'omessa impugnazione di una di esse o la ritenuta infondatezza o inammissibilità delle censure mosse ad una delle rationes decidendi rende inammissibili, per sopravvenuto difetto di interesse, le censure relative alle altre ragioni esplicitamente fatte oggetto di doglianza, in quanto queste ultime non potrebbero comunque condurre, stante l'intervenuta definitività delle altre, alla cassazione della decisione stessa (Sez. 5, n. 11493 del 11.5.2018; Sez. 1, n. 18641 del 27.7.2017; Sez. 3, n. 15350 del 21.6.2017; Sez. 6- 5, n. 9752 del 18.4.2017). 12.4. Per altro verso la Corte di appello a pagina 23 della sentenza parziale ha fatto riferimento ad un accertamento fattuale del tutto incompatibile con la tesi argomentata dai ricorrenti, in cui era la Banca a premere per la vendita dei titoli e il [OSCURATO:PERSONA] a chiedere di soprassedere e ottenere una dilazione, sperando nella ripresa del mercato azionario. 13. Il ricorso deve pertanto essere complessivamente rigettato. Le spese seguono la soccombenza,liquidate come in dispositivo. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, occorre dar atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, ove dovuto. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese in favore del controricorrente, liquidate nella somma di € 18.000,00 per compensi, € 200,00 per esp
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