CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 22 febbraio 2023
Cassazione n. 12578/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] natq a BARI il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/05/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; RG 33580/2022 Letta la memoria dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], per il ricorrente, che ha insistito per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per prescrizione; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Firenze ha parzialmente riformato la sentenza di condanna di [OSCURATO:PERSONA], dichiarando non doversi procedere per il delitto di furto aggravato di cui al capo A) dell'imputazione in quanto estinto per prescrizione, escludendo la recidiva specifica e rideterminando la pena per il delitto di furto in abitazione (così riqualificato in primo grado) di cui al capo B) dell'imputazione in mesi 9 di reclusione ed euro 500,00 di multa; 2. Avverso la sentenza ricorre l'imputata, tramite il difensore, proponendo due motivi: inosservanza della legge penale in relazione all'esclusione del beneficio della sospensione condizionale della pena; vizio di motivazione su prognosi di astensione dalla commissione di ulteriori reati e reiterabilit del beneficio della sospensione condizionale della pena; 3. Come risulta dagli atti, il ricorso non è manifestamente infondato quanto alle ragioni poste a base del diniego della sospensione condizionale della pena, sicché, in assenza di elementi che possano condurre a una pronuncia ex art. 129, comma 2, cod. proc. pen., va rilevato che in data 1 luglio 2022 è decorso il termine di prescrizione del reato, facendo riferimento alla pena edittale prevista per il reato di cui all'art. 624-bis, comma 1, cod. per). vigente all'epoca dei fatti. Ritenuto, inoltre, che non sussistono elementi per pervenire al proscioglimento dell'imputata con formula più favorevole ex art. 129, comma 2, cod. proc. pen., giacché non vi è evidenza di cause di proscioglimento (Sez. U., n. 35490 del 28/05/2009, Tettamanti, Rv. 244274); Rilevato che la sentenza di annullamento senza rinvio può essere emessa dalla Settima Sezione (par. 63.2 delle Tabelle); P. Q. M. annulla la sentenza impugnata perché il reato è estinto per intervenuta prescrizione. Così deciso in Roma, il 22 febbraio 2023 Il Consigliere estensore Il