Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 25480/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/03/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; E. I Motivi della decisione [OSCURATO:PERSONA] ricorre, tramite Difensore di fiducia, per la cassazione della sentenza con cui la Corte di appello di Bologna il 12 marzo 2021 ha integralmente confermato la decisione, appellata dall'imputato, con la quale il Tribunale di Modena il 22 settembre 2020 lo ha riconosciuto responsabile del reato di cui artt. 110 cod. pen. e 73, comma 5, del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, condannandolo alla pena di giustizia.

Il ricorrente si affida ad un unico motivo, con il quale deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità dell'imputato, la cui condotta integrerebbe una semplice ipotesi di connivenza non punibile.

Il ricorso è manifestamente infondato, in quanto palesemente articolato su una doglianza che si risolve nella pedissequa reiterazione di un motivo già dedotto in appello e puntualmente disatteso dalla Corte di merito, dovendosi pertanto lo stesso considerare non specifico ma soltanto apparente, in quanto omette di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone e altri, Rv. 243838).

Al riguardo, la Corte di appello ha già spiegato gli elementi che hanno indotto alla conferma della sentenza impugnata (pagina 2), con motivazione sufficiente, non illogica e non incongrua, incentrata sulle modalità reiterate della condotta dell'imputato che, con la propria autovettura, accompagnava in svariate occasioni la fidanzata agli incontri con i fornitori e gli acquirenti della sostanza stupefacente; sulle circostanze di tempo e di luogo in cui avvenivano i contatti con gli acquirenti, spesso in orario notturno; sulla presenza della sostanza all'interno dell'abitazione comune assieme ad un bilancino di precisione.

Essendo, dunque, il ricorso inammissibile e non ravvisandosi, ex art. 616 cod. proc. pen., assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Costituz., sent. n. 186 del 13 giugno 2000), alla condanna al pagamento delle spese consegue anche quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, che si stima conforme a diritto ed equa, in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/03/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; E. I Motivi della decisione [OSCURATO:PERSONA] ricorre, tramite Difensore di fiducia, per la cassazione della sentenza con cui la Corte di appello di Bologna il 12 marzo 2021 ha integralmente confermato la decisione, appellata dall'imputato, con la quale il Tribunale di Modena il 22 settembre 2020 lo ha riconosciuto responsabile del reato di cui artt. 110 cod. pen. e 73, comma 5, del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, condannandolo alla pena di giustizia. Il ricorrente si affida ad un unico motivo, con il quale deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità dell'imputato, la cui condotta integrerebbe una semplice ipotesi di connivenza non punibile. Il ricorso è manifestamente infondato, in quanto palesemente articolato su una doglianza che si risolve nella pedissequa reiterazione di un motivo già dedotto in appello e puntualmente disatteso dalla Corte di merito, dovendosi pertanto lo stesso considerare non specifico ma soltanto apparente, in quanto omette di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone e altri, Rv. 243838). Al riguardo, la Corte di appello ha già spiegato gli elementi che hanno indotto alla conferma della sentenza impugnata (pagina 2), con motivazione sufficiente, non illogica e non incongrua, incentrata sulle modalità reiterate della condotta dell'imputato che, con la propria autovettura, accompagnava in svariate occasioni la fidanzata agli incontri con i fornitori e gli acquirenti della sostanza stupefacente; sulle circostanze di tempo e di luogo in cui avvenivano i contatti con gli acquirenti, spesso in orario notturno; sulla presenza della sostanza all'interno dell'abitazione comune assieme ad un bilancino di precisione. Essendo, dunque, il ricorso inammissibile e non ravvisandosi, ex art. 616 cod. proc. pen., assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Costituz., sent. n. 186 del 13 giugno 2000), alla condanna al pagamento delle spese consegue anche quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, che si stima conforme a diritto ed equa, in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così
Sentenza Cassazione n. 25480/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris